Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20109 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20109 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 1590-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1101

FRANCESCO

MASTRANGELO

&

FRANCESCO

PAVINO

SNC,

MASTRANGELO FRANCESCO, PAVINO FRANCESCO;

avverso

la

n.

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

intimati

1033/2010

LATINA,

depositata

della
il

Data pubblicazione: 30/07/2018

18/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALCNE che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatti della causa
1. In causa relativa agli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle
Entrate alla s.n.c. Mastrangelo Francesco e Pavino Francesco e a Mastrangelo
Francesco e Pavino Francesco quali soci, con cui la Agenzia aveva recuperato a
tassazione tributi non pagati in conseguenza di varie violazioni della normativa
sulle imposte dirette e Iva per l’anno di imposta 2001 -(a) mancata
contabilizzazione di premi erogati alla società per il conseguimento di obiettivi

vendita di auto usate; (c) mancata contabilizzazione di ricavi risultanti da
controlli sui pagamenti effettuati da clienti tramite POS; (d) mancata
contabilizzazione di costi per carburante non documentati ai sensi del d.P.R.
444/1997, (e) indebita detrazione di costi non pertinenti all’anno di
riferimento- la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data
18 novembre 2010, confermava la pronuncia di primo grado nella parte
favorevole ai contribuenti, con la motivazione per cui la pronuncia “non sembra
abbia una motivazione generica avendo analizzato con scrupolo i recuperi
effettuati dall’Ufficio e sulla base della documentazione allegata al ricorso. La
documentazione prodotta dalla società è uno stralcio del libro giornale,
fotocopie del registro auto usate sia acquistate che vendute, documenti che
fino a prova di falso, debbono essere considerati attendibili e valutati nella loro
interezza”.
2. La Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
commissione tributaria regionale sulla base di otto motivi.
3. La parte intimata non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1.L’Agenzia, con il primo motivo di ricorso, lamenta, con riferimento all’art.
360, comma 1, n.5, c.p.c., che la motivazione della sentenza é insufficiente
perché limitata ad una apodittica affermazione di condivisibilità della pronuncia
di primo grado senza alcuna considerazione dei molteplici rilievi critici mossi da
essa ricorrente a tale pronuncia, nell’atto di appello (e riprodotti nelle pagine
da 6 a 9 del ricorso per cassazione).
2. L’Agenzia, con il secondo motivo di ricorso, lamenta, con riferimento all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2700 ss., c.c., 2709 e 2710

nella vendita di auto; (b) mancata contabilizzazione di corrispettivi derivanti da

c.c. per avere la commissione tributaria regionale, dato rilievo, addirittura di
prova piena fino a querela di falso, ad uno stralcio del libro giornale ed a
fotocopie del registro di auto usate acquistate e vendute.
3. L’Agenzia, con il terzo motivo di ricorso, lamenta, con riferimento all’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., che la commissione tributaria regionale ha violato o
falsamente applicato l’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciare sulla doglianza
sollevata da essa ricorrente contro la decisione dei giudici di primo grado i

avanzata dall’ufficio nell’istruttoria preliminare all’emissione dell’avviso di
accertamento come un semplice suggerimento, aveva ritenuto di poter
prendere in considerazione l’estratto del libro giornale prodotto dalla società
contribuente in giudizio, così violando l’art. 32 del d.P.R 600/73.
4. L’Agenzia, con il quarto motivo di ricorso, proposto per l’ipotesi in cui fosse
da ritenersi che la commissione non abbia omesso di pronunciare sulla
doglianza di cui al precedente punto 3 ma abbia implicitamente respinto quella
doglianza, lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che la
commissione tributaria regionale ha violato o falsamente applicato l’art.32 del
d.P.R 600/73 trascurando di considerare che essa ricorrente, come
documentato dagli allegati 2 e 5 della comparsa di costituzione in primo grado,
aveva espressamente invitato, con richiamo al suddetto articolo 32, la società
a esibire il libro giornale senza avere risposta.
5.L’Agenzia, con il quinto motivo di ricorso, proposto per l’ipotesi in cui fosse
da ritenersi che la commissione non abbia omesso di pronunciare sulla
doglianza di cui al precedente punto 3 ma abbia implicitamente respinto quella
doglianza, lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., che la
commissione tributaria regionale non ha spiegato perché ha escluso che essa
ricorrente avesse espressamente invitato la società a esibire il libro giornale e
che la società non avesse rifiutato l’invito.
6.L’Agenzia, con il sesto motivo di ricorso, lamenta, con riferimento all’art. 360,
comma 1, n.4, c.p.c., che la commissione tributaria regionale ha violato o
falsamente applicato l’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciare sulla doglianza
sollevata da essa ricorrente contro l’immotivato accoglimento, da parte dei
giudici di primo grado, del ricorso iniziale anche in punto di recupero a

quali, male interpretando l’espressa richiesta di esibizione del libro giornale

tassazione di differenze tra giacenze effettive e giacenze contabilizzate.
7.L’Agenzia, con il settimo motivo di ricorso, lamenta, con riferimento all’art.
360, comma 1, n.4, c.p.c., che la commissione tributaria regionale ha violato o
falsamente applicato l’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciare sulla doglianza
sollevata da essa ricorrente contro la decisione di primo grado laddove era
stato considerato illegittimo il recupero a tassazione di costi di carburante
malgrado gli stessi non fossero stati documentati in conformità al d.P.R.

“coerenti con l’ammontare dei ricavi”.
8.

L’Agenzia, con l’ottavo motivo di ricorso, proposto per l’ipotesi in cui fosse

da ritenersi che la commissione tributaria regionale non abbia omesso di
pronunciare sulla doglianza di cui al punto 7., ma abbia implicitamente respinto
quella doglianza, lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.,
che la commissione tributaria regionale ha violato o falsamente applicato l’art.
75 del d.P.R. 917/86 e il d.P.R. 444/97.
9. Il primo motivo, il secondo il quarto motivo di ricorso, che essendo legati
possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati in quanto
l’affermazione posta a motivo della sentenza impugnata (la pronuncia di primo
grado “non sembra abbia una motivazione generica avendo analizzato con
scrupoli i recuperi effettuati dall’Ufficio e sulla base della documentazione
allegata al ricorso. La documentazione prodotta dalla società è uno stralcio del
libro giornale, fotocopie del registro auto usate sia acquistate che vendute,
documenti che fino a prova di falso, debbono essere considerati attendibili e
valutati nella loro interezza”) è, per la prima parte, apodittica e quindi solo
apparente poiché non dà conto del necessario esame critico della decisione di
primo grado rispetto alle articolate censure sollevate dall’Agenzia nell’atto di
appello (e riportate alle pagine da 6 a 9 del ricorso per cassazione) e, per la
seconda parte, per un verso, ingiustificata poiché non dà conto delle ragioni
per cui è stata considerata ammissibile, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 600/73,
la produzione di documenti che, secondo quanto dedotto dall’Agenzia erano
stati rifiutati nella fase dell’istruttoria amministrativa, per altro verso, errata in
diritto perché uno stralcio del libro giornale e alcune fotocopie del registro di
carico dei veicoli venduti e acquistati non sono documenti dotati della piena

444/97 con la incongrua motivazione per cui trattavasi di costi per importi

efficacia probatoria (nei rapporti dell’imprenditore con il fisco vale l’art.2709
c.c. ai sensi del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette
a registrazione fanno prova contro l’imprenditore).
10. Il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo di ricorso restano assorbiti.
11. Il sesto e settimo motivo di ricorso sono fondati poiché la commissione
tributaria regionale non ha in alcun modo risposto alla doglianza sollevata dalla
Agenzia contro l’immotivato accoglimento, da parte dei giudici di primo grado,

giacenze effettive e giacenze contabilizzate né ha risposto alla doglianza
sollevata da essa ricorrente contro la decisione di primo grado laddove era
stato considerato illegittimo il recupero a tassazione di costi di carburante
malgrado gli stessi (secondo l’Agenzia) non fossero stati documentati in
conformità al d.P.R. 444/97, con la motivazione, di per sé incongrua, per cui
trattavasi di costi per importi “coerenti con l’ammontare dei ricavi”.
12. L’ottavo motivo di ricorso resta assorbito.
12. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi
accolti e la causa deve essere rimessa alla commissione regionale del Lazio, in
diversa composizione, per nuovo esame.
12. Il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente giudizio.
pqm
la Corte accoglie il primo, il secondo, il sesto e il settimo motivo di ricorso,
dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche
per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2018.

del ricorso iniziale anche in punto di recupero a tassazione di differenze tra

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