Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20109 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/09/2020), n.20109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 5597/2016 proposto da:

P.D., e P.F., elettivamente domiciliati in

Roma, via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Panariti

Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. Martinelli

Daniele, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

Cesare Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale INPS,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sgroi Antonino, Maritato Lelio,

D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele, Matano Giuseppe, Sciplino Ester

Ada, giusta procura speciale in calca al ricorso notificato;

– controricorrente –

e

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul

Lavoro, nella persona del legale rappresentate pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorella Frasconà, e

Giandomenico Catalano, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e

Curatela fallimentare (OMISSIS) S.n.c., e dei soci illimitatamente

responsabili P.D. e P.F., nella persona

del Curatore, Avv. D.M.G..

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale della Corte di appello di BRESCIA,

depositato in data 2 settembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D. e P.F., dichiarati falliti per ripercussione, ai sensi della L. Fall., art. 147, quali soci illimitatamente responsabili di (OMISSIS) S.n.c. – il cui fallimento, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nel 1993, era stato chiuso con decreto del 21.11.201 – hanno impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del 2 settembre 2015 con il quale la Corte di appello di Brescia ha rigettato il reclamo da essi proposto contro il decreto del Tribunale di Bergamo che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di esdebitazione da loro avanzata ai sensi della L. Fall., art. 142;

2. con ordinanza interlocutoria del 4 ottobre 2019, questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato unicamente al cessato curatore del Fallimento ed all’INPS, unico creditore costituitosi in sede di reclamo, ha assegnato ai ricorrenti termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, già parti del giudizio di merito e litisconsorti necessari nel procedimento;

3. con istanza del 26 novembre 2019, alla quale sono state allegate le relazioni di notifica del ricorso eseguite nei confronti dei litisconsorti pretermessi, i ricorrenti hanno chiesto di ritenere valide ed efficaci le notifiche non andate a buone fine per irreperibilità dei destinatari (persone fisiche non più domiciliate all’indirizzo eletto in sede di insinuazione allo stato passivo e non rintracciabili per incompletezza dei dati anagrafici ricavabili dal fascicolo fallimentare; società nelle more cancellate dal R.I.) o, in subordine, di essere autorizzati a notificare l’atto a tali soggetti mediante pubblici proclami;

4. con ordinanza interlocutoria del 22 luglio 2020 è stata accolta l’istanza di rimessione in termine per il rinnovo delle notificazioni non andate a buon fine mediante pubblici proclami ed è stata disposta l’acquisizione del parere del P.M..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va disposto il rinnovo delle notificazioni non andate a buon fine mediante notifica per pubblici proclami del ricorso per cassazione;

2. il P.M. in sede ha espresso il suo parere in data 4 agosto 2020.

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami da parte di P.D. e P.F. del ricorso per cassazione ai creditori nei cui confronti le notifiche non sono andate a buon fine.

Dispone che copia dell’atto sia depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede la Corte di appello di Brescia e che un estratto di esso sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dispone, che non appena eseguita la notifica per pubblici proclami, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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