Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20109 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.M.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MASSA
FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CST (CENTRO SERVIZI TORO SPA) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n.
11, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, rappresentata e
difesa dall’avvocato TRAVERSO SERGIO, giusta procura speciale in
calce alla copia dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
– controricorrente –
e contro
V.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3074/2008 del TRIBUNALE di GENOVA del 12.7.08,
depositata il 30/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 19 aprile 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 3074/2008, depositata il 30 luglio 2008, il Tribunale di Genova – in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Genova – ha condannato V.M. e la s.p.a. Lloyd Italico, in via solidale, a risarcire a R.M.R. M. i danni morali conseguiti ad un incidente stradale, in aggiunta alle somme gia’ liquidate dal GdP per le altre voci di danno.
Il R.M. propone ricorso per cassazione.
Resiste il Lloyd Italico con controricorso.
Il V. non ha depositato difese.
2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 112 e 336 cod. proc. civ., sul rilievo che il giudice di appello, pur avendo accolto l’impugnazione da lui proposta, ponendo a carico degli appellati le spese del grado, ha omesso di provvedere sulle spese processuali relative al primo grado, che il GdP ha integralmente compensato.
3.- Il motivo e’ manifestamente fondato.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilita’ del quesito di diritto, quesito che appare invece correttamente formulato, in relazione alla questione oggetto di contestazione.
Quanto al merito del ricorso, il ricorrente ha ritualmente proposto con l’atto di appello anche la domanda di rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza impugnata non ha provveduto in ordine alle spese del giudizio di primo grado, senza alcuna motivazione, limitandosi a liquidare in favore dell’appellante le spese di CTU e quelle relative al giudizio di appello.
4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. – Il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, nel capo investito dalle censure proposte in questa sede.
Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con la condanna degli intimati a rimborsare al ricorrente le spese del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 4.306,30, di cui Euro 306,30 per esborsi, Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge. Le spese del presente giudizio – liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna V.M. e la s.p.a. Lloyd Adriatico, in via fra loro solidale, a rimborsare al ricorrente le spese processuali relative al giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in Euro 4.306,30, di cui Euro 306,30 per esborsi, Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari;
oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Condanna altresi’ gli intimati a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari;
oltre alle spese generali ed ai suddetti accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010