Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20109 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13859-2014 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE

MICHELETTA TITA’, RODOLFO UMMARINO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di TORINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2698/2014 R.G. del GIUDICE DI PACE di

TORINO 28/02/2014, depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La signora L.G., di nazionalità nigeriana, ricorse al Giudice di pace di Torino avverso l’espulsione intimatale con decreto del Prefetto in data 28 gennaio 2014 per non avere ottemperato a precedente decreto di allontanamento emesso dal Questore.

Il Giudice di pace ha respinto il ricorso negando la sussistenza della causa d’inespellibilità di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, sul rilevo che essa consiste nel rischio di persecuzione individuale, nella specie insussistente, e non nella mera circostanza che il paese di provenienza dell’espulso sia teatro di scontri tra gruppi etnici, politici o religiosi o che vi sia compressione diffusa dei diritti civili.

2. – La signora L. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito l’autorità intimata.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, cit., e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 3 (recte, lett. c), e insufficiente motivazione, si lamenta che il Giudice di pace non abbia verificato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, essendo la situazione della Nigeria caratterizzata in generale da diffusi atti di criminalità, con rischio concreto ed attuale di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del paese, in particolare quella di Nord – Est.

3.1. – La censura è infondata.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, prevede come causa di inespellibilità dello straniero il solo rischio che il medesimo sia soggetto a persecuzione per motivi di rana, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali Può anche ritenersi che l’espulsione sia vietata, altresì, nel caso di esposizione dell’espulso al rischio di sottoposizione alla pena di morte, a tortura o a trattamenti inumani o degradanti – rischi integranti le ipotesi di protezione sussidiaria di cui alle del D.Lgs. n. 251, cit. art. 14, lett. a) e b), – ai sensi dell’art. 3 CEDU, del 6^ Protocollo aggiuntivo alla stessa, nonchè degli artt. 2, 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, come interpretati dalla giurisprudenza delle corti di Strasburgo e di Lussemburgo, cui l’ordinamento italiano è tenuto a uniformarsi. La situazione evocata dalla ricorrente, però, è una situazione di generica instabilità del suo paese di origine (la (OMISSIS)), che non integra tali ipotesi, e neppure l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), (“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”), della quale è quindi inutile chiedersi se rientri a sua volta tra le situazioni ostative all’espulsione pure in difetto di domanda di protezione internazionale da parte dell’interessato.

4. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il Giudice di pace non si sia pronunciato sul terzo motivo d’impugnazione del decreto di espulsione, relativo alla nullità di quest’ultimo per assenza di attestazione di conformità all’originale della copia consegnata alla ricorrente in sede di notifica.

4.1 – La censura è fondata.

Il Giudice di pace, infatti, ha argomentato in merito alla validità della firma apposta sul decreto prefettizio, con ciò mostrando di non aver colto il senso della censura della ricorrente, riguardante invece, come detto, la mancanza di attestazione di conformità all’originale della copia del decreto di espulsione consegnata all’espulsa in sede di notifica del medesimo”;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinchè provveda sul terzo motivo d’impugnazione del decreto di espulsione, sopra sintetizzato;

che al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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