Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20108 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20108 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29627-2011 proposto da:
DANILO DEGIORGI & C. SRL in persona del legale
rappresentante pro

-lempore, elettivamente domiciliato

in

PARIOLI

ROMA VIALE

43,

presso

lo

studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO

2018

MAGNANI giusta delega in calce;
– ricorrente –

1100

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 30/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 90/2010 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MONDINI;

Fatto della causa
1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla srl Danilo Degiorgi e C. avviso di
accertamento per recupero di imposta di bollo dovuta dalla società, ai sensi
dell’art. 9. lett. b) della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
quale prenditrice di assegni, reperiti in fotocopia dalla Guardia di Finanza in
sede di verifica fiscale, privi di data o postdatati rispetto alla data delle vendite
di veicoli, giustificative della emissione.

motivi tra cui (per quanto ancora interessa) carenza di presupposti essendo
stati reperiti non assegni ma fotocopie di assegni, estinzione del debito per
effetto del pagamento eseguito dagli emittenti ai quali erano stati notificati
analoghi avvisi di accertamento, omessa applicazione, quanto alle sanzioni,
del regime del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs.472/97.
3. La commissione tributaria provinciale di Pavia, rigettata ogni altra doglianza,
dichiarava che, stante il vincolo di solidarietà tra la società e gli emittenti,
l’Agenzia avrebbe dovuto verificare se i singoli assegni fossero stati pagati e
avrebbe potuto pretendere dalla società solo ciò che non avesse ottenuto dagli
emittenti.
4. La commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza in data I
19 ottobre 2010, decidendo sull’appello proposto dalla contribuente sulla base
dei motivi già fatti valere in primo grado, affermava che la sentenza
impugnata non poteva essere censurata per non aver dichiarato estinto,
immediatamente e per intero, il debito della società, dato che ciò avrebbe
comportato “vanificare il principio di solidarietà” tra i condebitori e dato che
neppure vi erano, nel ricorso iniziale, conclusioni in tal senso, rigettava, in
quanto basata su assunti indimostrati, i rilievi della contribuente per cui
l’avviso di accertamento era basato solo su fotocopie di assegni e non sugli
originali e per cui, secondo prassi, essa contribuente prendeva assegni in
pagamento solo dopo essersi fatta consegnare la relativa fotocopia ed aver
verificato che fossero completamente compilati o aver ottenuta la completa
compilazione, dichiarava infine inapplicabile il regime del cumulo giuridico delle
sanzioni essendosi “in presenza di omesso versamento dell’imposta ed essendo
onere del contribuente ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 62/1972 procedere entro

2. La società impugnava l’avviso deducendone l’illegittimità in ragione di vari

15 giorni dalla ricezione dell’atto non in regola, al pagamento dell’imposta
chiedendo la regolarizzazione”.
5. La srl Danilo Degiorgi e C. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della
sentenza della commissione tributaria regionale.
6. La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la srl Danilo Degiorgi e C. lamenta violazione

comma, n. 4, del c.p.c., deducendo che la commissione tributaria regionale,
laddove ha affermato che in punto di estinzione della pretesa tributaria per
intervenuto pagamento da parte di condebitori solidali non erano state
formulate conclusioni, “sembra aver trovato un ostacolo processuale” all’esame
della questione, malgrado nel ricorso iniziale fosse stato affermato che, per
informazione ricevuta da alcuni clienti di essa ricorrente, le imposte dovute per
certi assegni erano state assolte dai clienti stessi intimati dall’amministrazione
e malgrado che nel ricorso iniziale fossero state presentate richieste istruttorie
tendenti ad ottenere un ordine di esibizione “degli avvisi di accertamento
notificati agli emittenti degli assegni con indicazione [degli assegni] per i quali
costoro abbiano provveduto al pagamento”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la srl Danilo Degiorgi e C., per l’ipotesi in
cui fosse da ritenersi che la commissione abbia deciso della questione
dell’estinzione della pretesa tributaria, lamenta violazione o falsa applicazione
degli artt. 115 e 116, secondo comma del c.p.c., e degli artt. 6 e 10 della L.
212/2000, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1292 c.c., deducendo che la
commissione tributaria regionale avrebbe, in tale ipotesi, erroneamente deciso
in senso sfavorevole ad essa ricorrente laddove invece avrebbe dovuto ritenere
la pretesa effettivamente estinta in forza del fatto che l’ufficio aveva
riconosciuto che alcuni emittenti avevano provveduto al pagamento
dell’imposta loro richiesta e si era poi sottratto all’obbligo rinveniente dal
principio di leale collaborazione, sancito dalla norma della legge 212 e
desumibile dall’art. 97 della Costituzione, di fornire la documentazione utile ad
individuare i pagamenti avvenuti.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la srl Danilo Degiorgi e C. lamenta violazione

o falsa applicazione degli artt. 18 e 57 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 163, terzo

dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la commissione tributaria regionale ha
omesso di pronunciare sulla eccezione di illegittimità dell’avviso di
accertamento sollevata da essa ricorrente con riferimento al fatto che l’avviso
era stato emesso in riferimento non ad assegni ma a fotocopie di assegni e
quindi in assenza dei presupposti di applicazione dell’imposta.
4.Con il quarto motivo di ricorso, la srl Danilo Degiorgi e C., per l’ipotesi in cui
fosse da ritenersi che la commissione tributaria regionale abbia pronunciato

artt. 1, 35 e 36 del d.P.R. 642/1972.
5.Con il quinto motivo di ricorso, la srl Danilo Degiorgi e C.lamenta violazione o
falsa applicazione degli artt. 22, 25 e 31 del d.lgs. 642/1972 e dell’art. 12 del
d.lgs. 472/97, deducendo che la commissione tributaria regionale ha errato
nell’individuare la violazione commessa da essa ricorrente nell’omesso
versamento dell’imposta di bollo dovuta e nel ritenere pertanto inapplicabile il
cumulo giuridico delle sanzioni avendo essa ricorrente commesso, al più, una
violazione solo formale, suscettiva di dar luogo al cumulo, consistente nella
mancata presentazione dei titoli all’ufficio per la relativa regolarizzazione.
6. Al fine di valutare i primi due motivi di ricorso, merita premettere che, da
quanto si legge nel ricorso, per un verso(v. nota 1 a pagina 5), l’ufficio non ha
“ammesso” che le imposte di bollo dovute per alcuni degli assegni privi di data
o postadati -e come tali equiparabili funzionalmente e, ex art.9 della tariffa, all.
A al d.P.R. 642/72, fiscalmente, a cambiali- sono state pagate dagli emittenti
ma ha solo preannunciato che avrebbe agito per la riscossione nei confronti
della ricorrente nei limiti in cui non fosse risultato il pagamento delle imposte
da parte degli emittenti gli assegni, per altro verso (v. pagina 8, ultimo
capoverso del ricorso), la ricorrente ha dedotto di avere avuto comunicazione
dell’avvenuto pagamento da parte di propri clienti.
7. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso risulta infondato perché non tocca
l’affermazione della commissione regionale -in sé conforme alla legge- di
condivisibilità della pronuncia dei giudici di primo grado nella parte in cui questi
ultimi avevano respinto l’eccezione di estinzione della pretesa impositiva per
intervenuto pagamento da parte dei condebitori solidali, dichiarando invece
che, ferma restando la legittimità dell’avviso, l’ufficio avrebbe potuto procedere

sulla sopradetta eccezione di illegittimità dell’avviso, lamenta violazione degli

nei confronti della società Degiorgi nella misura in cui i condebitori di
quest’ultima non avessero nel frattempo provveduto al pagamento
dell’imposta; il secondo motivo risulta infondato non potendosi ravvisare nella
decisione impugnata né un errore di diritto rispetto agli artt. 115 e 116 c.p.c.
in quanto l’ufficio non ha “ammesso” alcunché, né una violazione del principio
di collaborazione sancito dallo Statuto del contribuente o desumibile dall’art.97
della Costituzione, in quanto non può censurasi l’ufficio per la mancata

parziale, del debito, della quale solo secondo l’indimostrato asserto della
contribuente (l’ufficio) aveva la disponibilità e che invece la stessa contribuente
avrebbe potuto acquisire dai clienti dai quali era stata informata dell’avvenuto
pagamento.
8.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati posto che la

commissione, da un lato, non ha omesso di pronunciare sull’eccezione della
società Degiorgi secondo cui la pretesa impositiva era basata su fotocopie di
assegni (v. punto 4 della superiore esposizione dei fatti di causa) e, dall’altro
lato, nel respingere tale eccezione, non ha violato alcuna disposizione in
materia di imposta di bollo (d.P.R. 642/72) emergendo dallo stesso ricorso (v.
pagine 17-18) che l’avviso di accertamento per omesso versamento
dell’imposta di bollo era basato sulla non datazione o postdatazione degli
assegni messi all’incasso, presuntivamente comprovate dalle fotocopie allegate
ai contratti di vendita delle autovetture, ed avendo la commissione evidenziato
che la contribuente non aveva dimostrato l’intervenuto completamento dei titoli
secondo l’ipotetica prassi negoziale dalla stessa rammentata.
9. Il quinto motivo di ricorso è infondato:
9.1. il regime del concorso di violazioni si applica, ai sensi dell’art.12, comma
primo, ultima parte, d.Lgs. 472/1997, al caso di “diverse violazioni formali”
delle disposizioni d’imposta;
9.2. per violazioni formali si intendono quelle che non arrecano pregiudizio
radicale all’esercizio delle azioni di controllo e che, al contempo, non incidono
sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del
tributo (tra molte, Cass. n.14158 del 04/06/2018; Cass. n.23352 del
06/10/2017; Cass.n. 27211 del 22/12/2014);

produzione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, totale o

9.3. nel caso di specie, la violazione contestata alla ricorrente non è, come la
ricorrente sostiene, quella relativa all’obbligo di regolarizzare i titoli non in
regola con il bollo, ma quella, di evidente carattere sostanziale, dell’obbligo di
versamento dell’imposta (obbligo rispetto al quale quello di regolarizzazione
dei titoli è solo strumentale).
10. Il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza.

la Corte rigetta il ricorso;
condanna la srl Danilo Degiorgi e C. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le
spese di causa, liquidate in C 5000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2018

pqm

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