Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20108 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7391-2019 proposto da:

H.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MISURINA n. 69,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO VALENZI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 6.6.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione H.Y. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto non credibile la sua appartenenza alla “(OMISSIS)”, senza considerare in alcun modo il certificato che dimostrava per via documentale tale circostanza.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia riferita dalla richiedente.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 4 della Direttiva 2004/83/CE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la (OMISSIS) sarebbe esclusa dal novero delle confessioni oggetto di persecuzione da parte delle autorità (OMISSIS). Ad avviso della ricorrente, dalla documentazione prodotta in uno al ricorso in sede di merito si ricaverebbe la prova dell’esatto contrario, ovverosia dell’inserimento del culto professato dalla H. tra quelli vietati dalle autorità del Paese di origine.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, disporre il rinnovo dell’audizione della richiedente la protezione internazionale.

In relazione a quest’ultima censura, che va esaminata prima delle altre, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. In presenza di precedenti non del tutto conformi tra loro, infatti, la questione della necessità di rinnovare l’audizione del richiedente in sede giudiziaria, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, è stata rimessa all’udienza pubblica del 17 settembre 2020, il cui esito occorre dunque attendere prima di decidere il presente ricorso.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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