Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20108 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MULTIMEDIAL UNIVERSITY OF PALM BEACH INC. CDN (Corporatione Document

Number) in persona del General Manager, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO

LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato ZIPPO GIOVANNI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato PEDONE LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTI GIANCARLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3891/2009 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Francesca Rinauro, (delega avvocato Giovanni Zippo),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e nel caso di

inammissibilita’ chiede la compensazione delle spese;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con sentenza n. 3891, depositata il 20 maggio 2009, il Giudice di pace di Lecce ha dichiarato nullo il contratto di fornitura di un corso di lingue, concluso dalla Multimedial University of Palm Beach Inc. con la s.n.c. Di.Li. EU. Ha conseguentemente dichiarato non dovuta alla Multimedial da M.M. – a cui la soc. DiLi.EU aveva ceduto il contratto – la somma di Euro 947,00, convenuta come corrispettivo.

La Multimedial propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste il M. con controricorso.

2.- Il ricorso e’ inammissibile sotto piu’ di un profilo.

2.1.- Va preliminarmente precisato che si tratta di ricorso contro sentenza emessa dal GdP secondo equita’, perche’ avente ad oggetto prestazione di valore inferiore ad Euro 1.100,00. L’eccezione del resistente di inammissibilita’ del ricorso, per il fatto che, calcolando gli interessi dovuti sulla somma richiesta, verrebbe superato il valore di Euro 1.100,00, sicche’ la sentenza sarebbe stata appellabile, non puo’ essere presa in esame, perche’ il relativo accertamento in fatto – avente . ad oggetto l’ammontare e la decorrenza degli interessi ipoteticamente dovuti – non ha costituito oggetto di accertamento e di decisione in sede di merito. La ricorrente, del resto, ha dichiarato nel ricorso che il valore della controversia e’ pari ad Euro 947,00, cosi’ delimitando l’oggetto della sua domanda.

Ne’ il resistente ha dedotto o dimostrato, a supporto dell’appellabilita’ della sentenza, il fatto che il contratto sia stato in ipotesi concluso con le modalita’ previste dall’art. 1342 cod. civ. 2.2.- Il ricorso e’ poi inammissibile per l’inidonea formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. Le proposizioni indicate come quesiti di diritto sono generiche e astratte. Si limitano a chiedere se la sentenza impugnata potesse decidere in senso contrario alle tesi della ricorrente, senza richiamare le fattispecie che si assumono erroneamente decise, ne’ i principi di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare, in vece e luogo di quelli enunciati dal giudice di appello; cosi’ vanificando la funzione del quesito di diritto, che e’ quella di consentire la formulazione in termini sintetici del problema concreto a cui deve essere data soluzione, e l’enunciazione di principi di diritto applicabili ad altre fattispecie dello stesso genere (cfr.

sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044;

Cass. Civ. 7 aprile 20 0 9 n. 8463).

2.3.- Va soggiunto che la ricorrente si limita a proporre censure di violazione di legge, senza indicare sotto quale profilo risulterebbero violati i principi fondamentali ordinatori della materia, come prescritto dall’art. 113 cod. proc. civ., interpretato alla luce della sentenza 6 luglio 2004 n. 206 della Corte costituzionale; ne’ specifica per quale altra causa sarebbe da ritenere nella specie proponibile il ricorso per cassazione contro una sentenza del GdP emessa secondo equita’ (cfr. sul tema Cass. civ. 19 marzo 2007 n. 6382, fra le altre).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva che non e’ stata depositata unitamente al ricorso la copia notificata della sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 369 c.p.c, n. 2 a pena di improcedibilita’.

2.- Rileva ancora il Collegio che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – applicabile ai provvedimenti pubblicati successivamente al 1 marzo 2006, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (L. n. 40 cit., art. 27) – l’unico mezzo di impugnazione ordinaria ammesso dalla legge contro le sentenze di equita’ del giudice di pace e’ l’appello a motivi limitati, di cui all’art. 339 cod. proc. civ., comma 3 dovendosi escludere l’abnorme configurabilita’ di un doppio regime delle impugnazioni ordinarie, per cui dette sentenze sarebbero soggette ad appello, per i motivi indicati nell’art. 339 c.p.c., comma 3, e resterebbero soggette a ricorso per cassazione immediato, negli altri casi (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 13019/2007; Cass. Civ. S.U. 8 novembre 2008 n. 27339), pur se in ipotesi attinenti a censure meno gravi. Donde anche l’inammissibilita’ del ricorso.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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