Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20108 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3072-2014 proposto da:

F.J., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. RG. 1203/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato l’11/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

PREMESSO

Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione disposto l’8 gennaio 2014 dal Questore di Ferrara nei confronti del sig. F.J., cittadino nigeriano, raggiunto da coevo decreto espulsivo del Prefetto di quest’ultima città.

Il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Amministrazione intimata non si è difesa.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha ritenuto l’infondatezza del ricorso.

La relazione è stata comunicata all’avvocato della parte costituita, il quale ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e parzialmente ripetitivi, si denuncia la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle misure coercitive adottabili al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione. Si lamenta che non sia stata adeguatamente considerata la situazione del ricorrente, il quale era padre di una bambina di circa un anno, era stato titolare di permesso di soggiorno, scaduto, per richiesta di asilo e aveva indicato il proprio stabile domicilio in (OMISSIS) presso la chiesa di (OMISSIS); onde ben poteva farsi luogo all’applicazione di una delle misure alternative al trattenimento previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1 bis, nonostante non fosse in possesso di passaporto, cui poteva supplire la pregressa titolarità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, scaduto a seguito dell’esito negativo della relativa procedura.

2. – La complessiva censura è infondata, essendo invece il “possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità” (art. 14, comma 1 bis, cit.) requisito indispensabile per l’adozione delle invocate misure alternative al trattenimento. Nè può essere considerato equipollente del passaporto il pregresso rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che non contiene un accertamento dell’identità e nazionalità del titolare.

3. – Il ricorso va pertanto rigettato.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA