Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20108 del 07/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3072-2014 proposto da:
F.J., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di ROMA;
– intimati –
avverso il decreto n. RG. 1203/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositato l’11/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.
Fatto
PREMESSO
Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione disposto l’8 gennaio 2014 dal Questore di Ferrara nei confronti del sig. F.J., cittadino nigeriano, raggiunto da coevo decreto espulsivo del Prefetto di quest’ultima città.
Il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’Amministrazione intimata non si è difesa.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha ritenuto l’infondatezza del ricorso.
La relazione è stata comunicata all’avvocato della parte costituita, il quale ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
1. – Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e parzialmente ripetitivi, si denuncia la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle misure coercitive adottabili al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione. Si lamenta che non sia stata adeguatamente considerata la situazione del ricorrente, il quale era padre di una bambina di circa un anno, era stato titolare di permesso di soggiorno, scaduto, per richiesta di asilo e aveva indicato il proprio stabile domicilio in (OMISSIS) presso la chiesa di (OMISSIS); onde ben poteva farsi luogo all’applicazione di una delle misure alternative al trattenimento previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1 bis, nonostante non fosse in possesso di passaporto, cui poteva supplire la pregressa titolarità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, scaduto a seguito dell’esito negativo della relativa procedura.
2. – La complessiva censura è infondata, essendo invece il “possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità” (art. 14, comma 1 bis, cit.) requisito indispensabile per l’adozione delle invocate misure alternative al trattenimento. Nè può essere considerato equipollente del passaporto il pregresso rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che non contiene un accertamento dell’identità e nazionalità del titolare.
3. – Il ricorso va pertanto rigettato.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016