Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20107 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20107 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 26416-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e aifende;
– ricorrente 2018
1099

contro
CENTRO ACCIAI SPECIALI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI BELLOMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO DAMASCELLI giusta delega in

Data pubblicazione: 30/07/2018

calce;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 82/2010 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 25/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato DAMASCELLI
che ha chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto.

MONDINI;

Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 25
agosto 2010, confermando la decisione di primo grado, dichiarava illegittimi gli
avvisi di accertamento relativi ad Irap, Ires e Iva per l’anno 2004, notificati
dalla Agenzia delle Entrate alla srl Centro Acciai Speciali, per recuperare a
tassazione costi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, provvigioni
pagate ad agenti e ricavi derivati dalla vendita di materiali a società

2. La commissione affermava che il recupero a tassazione dei costi per
manutenzione e riparazione era ingiustificato in quanto, da un lato, dalla
contabilità della contribuente risultava che la stessa possedeva autoveicoli
strumentali all’attività d’impresa, che il fornitore aveva emesso fattura nei
confronti della società e che la fattura era stata pagata ed in quanto, dall’altro
lato, la fattura, contrariamente a quanto sostenuto d’ufficio, era da ritenersi
valida e regolare sebbene non indicasse le vetture a cui ricondurre i costi in
questione; affermava che il recupero a tassazione delle provvigioni, fondato
dall’ufficio sul fatto che la società non aveva esibito “alcun contratto o mandato
di rappresentanza” era ingiustificato in quanto la correttezza e completezza
della contabilità garantivano la riferibilità delle provvigioni all’attività
dell’impresa; affermava infine che il recupero a tassazione di ricavi derivati
dalla vendita di materiali a società “consorella” e quantificati dall’ufficio
applicando una maggiorazione del 12% rispetto al prezzo di acquisto, era
ingiustificato dovendosi ritenere conforme alla legge (art.9 d.P.R. 917/86) la
vendita alla società “consorella” per un prezzo uguale a quello di acquisto ed
essendo la suddetta maggiorazione incomprensibile.
2. La Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
commissione tributaria regionale, sulla base di tre motivi.
3. La parte intimata resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate censura la prima
affermazione della commissione, siccome violativa degli artt. 109 del d.P.R.
917/86 e 2697 del cod.civ. e immotivata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate censura la seconda

“consorella”.

affermazione della commissione, siccome violativa degli artt. 109 del d.P.R.
917/86, 2697 e 2709 del cod.civ. e immotivata.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate censura la terza
affermazione della commissione, siccome violativa degli artt.9 del d.P.R.
917/86, 2697 del cod.civ. e 37 bis del d.P.R. 600/73.
4. In primo motivo di ricorso è infondato: esso, al di là dell’improprio richiamo
all’art. 109 del d.P.R. 917/86 (che detta norme generali sui componenti del

commissione, conforme al disposto dell’art. 21 del d.P.R. 633/72 (secondo cui
“la fattura deve contenere la indicazione …[della] natura, qualità e quantità dei
beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, ossia la natura o tipologia
dei servizi e non, quindi, in caso di servizi di manutenzione e riparazione di
autoveicoli, anche il veicolo oggetto degli interventi manutentivi o riparatori) e
sufficiente ad invalidare l’unica ragione addotta dalla Agenzia per recuperare a
tassazione i costi in parola (essere le fatture prive della indicazione degli
autoveicoli di riferimento con conseguente impossibilità di riferire i costi
all’attività d’impresa della società contribuente).
5. Il secondo motivo di ricorso è fondato: a fronte della contestazione sollevata
dalla Agenzia relativamente a costi per provvigioni portati in deduzione dalla
contribuente in assenza di prova dell’esistenza di “contratti o mandati conferiti
all’agente”, la commissione, conferendo decisivo rilievo alla regolarità della
contabilità, ha violato l’art. 2709 c.c. (secondo cui i libri e le altre scritture
contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro, non a
favore dell’imprenditore) e non ha dato una sufficientemente motivazione del
perché ha ritenuto la contestazione ingiustificata.
6. Il terzo motivo veicola una censura inammissibile perché avente ad oggetto
esclusivamente la parte della sentenza impugnata in cui è detto che la vendita
di materiali alla società “consorella” al prezzo di acquisto è conforme alla legge
(art.9 d.P.R. 917/86) e non anche la parte, di per sé idonea a giustificare
l’annullamento del recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tale vendita, in
cui è detto che la maggiorazione del 12% è incomprensibile.
7. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo e il terzo
vanno rigettati, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento al

reddito d’impresa in materia di imposte sui redditi), non involge il rilievo della

motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria
regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la
liquidazione delle spese del giudizio.
pqm
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo,
cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto, rinvia la causa,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2018

diversa composizione.

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