Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20107 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7387/2019 proposto da:

J.N., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Angelo Raneli, giusta procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 2584/2018 della CORTE DI APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

J.N. ha proposto tre mezzi di ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Sia in primo che in secondo grado il ricorso- concernente la domanda di protezione internazionale – era stato ritenuto inammissibile perchè non tempestivo, sulla considerazione che il caso rientrava nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, e che il rigetto della richiesta di protezione internazionale era avvenuta per “manifesta infondatezza” (D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 1, lett. b-bis), di guisa che erano da applicarsi i termini processuali dimidiati, introdotti dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. b) che aveva modificato la previsione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, e perchè la notifica del ricorso in primo grado risultava invece eseguita oltre i quindici giorni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso in primo grado è stato presentato l’8/5/2016: ne consegue che le modifiche alla complessiva disciplina delle cd. “procedure accelerate” introdotte con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, non rilevano perchè la nuova disciplina, avente efficacia dal 5 ottobre 2018, non trova applicazione al ricorso che l’istante ebbe a proporre avanti al Tribunale di Palermo nell’anteriore data dell’8 maggio 2016.

2. Il ricorso è articolato nei seguenti mezzi:

Primo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis; il ricorrente sostiene che la disciplina processuale della dimidiazione dei termini non era applicabile nel caso di specie, poichè non ricorreva contestualmente il suo trattenimento del ricorrente in c.p.R. (ex C.I.E.).

Secondo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto la fattispecie riconducibile alla disciplina in esame solo per via della dichiarazione di “manifesta infondatezza”; sostiene che il Presidente della Commissione avrebbe dovuto individuare il caso come soggetto alla procedura accelerata, mentre ciò non emergeva dagli atti, nè era richiamato in sentenza, nè si evinceva dal provvedimento di rigetto che aveva informato il ricorrente della possibilità di impugnazione, senza però far alcun riferimento alla procedura accelerata.

Terzo motivo: Violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente, ove dovessero ritenersi applicabili i termini ridotti, chiede che sia concessa la rimessione in termini per essere incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile.

3. Orbene, nel quadro normativo applicabile al ricorso in esame, anteriore alla novella del 2018, per potersi configurare la dimidiazione del termine di impugnazione di cui all’art. 35-bis, comma 2 era necessario che il ricorrente fosse trattenuto ovvero che la domanda fosse stata proposta in base ad argomenti privi di qualsiasi attinenza con i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007 per la concessione della protezione internazionale.

Dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento idoneo a dimostrare che la domanda dell’odierno ricorrente sia stata sin dal primo momento trattata con la cd. “procedura accelerata” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis di guisa che appare opportuno disporre l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito.

Agli atti del ricorso, infatti, manca il fascicolo di ufficio del giudizio di merito comprensivo degli atti della Commissione, e tale acquisizione appare opportuna, al fine di esaminare il secondo motivo concernente la effettiva ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dei termini previsti per la cd. “procedura accelerata”.

PQM

rinvia a nuovo ruolo e dispone che venga acquisito, a cura della Cancelleria, il fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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