Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20107 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19532/2009 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dall’avvocato CONTALDI Mario, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLO PIERO CARLO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FUNEDIL ’95 SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio

dell’avvocato MARZANO Marco Stefano, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO CISA ASINARI DI GRESY, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2008 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata

il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Gallo Piero Carlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO PINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 261/2008, depositata il 3 giugno 2008, il Tribunale di Vercelli, confermando la sentenza emessa dal Giudice di pace di Trino, ha condannato E.M. a pagare alla s.n.c. Funedil Euro 2.240,00, a saldo dell’IVA su di una fattura emessa da quest’ultima.

Il soccombente propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste Funedil con controricorso.

3.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., per l’omessa formulazione del quesito di diritto sulle denunciate violazioni di legge.

Quanto alle censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, manca un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e indichi le ragioni per cui la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

Trattasi di requisito anch’esso prescritto a pena di inammissibilità, che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura del motivo – a seguito di un interpretazione svolta dal lettore e non prospettata dal ricorrente – consenta di individuare il fatto controverso e l’inidoneità della motivazione a giustificare la decisione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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