Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20106 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20106 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13875-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e, difende;
– ricorrente contro

2018
1098

MASTRANGELO FRANCESCO, PAVINO FRANCESCC;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
29/03/2010;

di

n.
LATINA,

intimati

88/2010

della

depositata

il

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione dei ricorso.

Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 29
marzo 2010, in riforma della sentenza di primo grado, giudicava illegittimo
l’avviso di accertamento con cui la Agenzia delle Entrate, sulla base di verifiche
effettuate dalla Guardia di Finanza e di cui al processo verbale di costatazione
in data 1 marzo 2001, aveva contestato a Mastrangelo Francesco e Pavino
Francesco, soci e legali rappresentanti della s.n.c. Mastrangelo Francesco e

dirette e Iva.
1.1. In particolare la commissione affermava che (a) la contestazione di
contabilizzazione di corrispettivi derivanti dalla vendita di quattro auto usate,
inferiori per Lire 47.550.000 rispetto all’importo accertato in esito a “controlli
incrociati” eseguiti presso gli acquirenti delle vetture, era illegittima in quanto
effettuata in violazione del diritto di difesa dei contribuenti non avendo questi
partecipato ai controlli incrociati né avendo avuto modo di conoscere la relativa
documentazione, (b) la contestazione di mancata contabilizzazione di
corrispettivi per Lire (56.300.000 poi ridotta a) 47.300,00 derivanti da vendita
di auto usate, era infondata trattandosi di quattro auto di cui era stata
effettuata dalla società una valutazione preliminare ma che poi erano state
acquistate da terzi e non dalla società ed in quanto, comunque, l’ “accertabile”
non poteva essere pari a Lire 47.300.000 ma, al più, a Lire 2.412.000
dovendosi, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del d.P.R., 917/86 dedurre “il costo
di acquisto delle auto usate rivendute”, (c) la contestazione di contabilizzazione
di ricavi inferiori per Lire 39.204.000 rispetto a quelli risultanti da controlli sui
pagamenti effettuati da clienti tramite POS, era non era suffragata da prova
sufficiente in quanto, da un lato, la società aveva “presentato un prospetto nel
quale si mettevano a confronto il totale dei ricavi giornalieri e gli incassi operati
con moneta elettronica [e] dal riscontro era emerso che tranne che in pochi
casi giustificabili l’incasso giornaliero superava gli incassi con moneta
elettronica”, dall’altro lato, vi era una “difficoltà … relativa alla tracciabilità delle
ricevute di moneta elettronica che si presenta[va]no molto spesso
indecifrabili”, da altro lato ancora, non era detto che vi fosse corrispondenza tra
“intestatario della fattura e il titolare del bancomat o della carta di credito”, (d)

Pavino Francesco, varie inadempienze alla normativa concernente imposte

la contestazione di contabilizzazione di costi per Lire 32.000.000, relativi
all’acquisto di auto, per i quali non vi era documentazione, era infondata
avendo la società, “in sede di contraddittorio, prima, e in sede di giudizio,
dopo, portato tale documentazione” ed avendo l’Agenzia, in sede di giudizio,
“tentato di smontare tale documentazione aggiungendo” inammissibilmente
“un motivo all’accertamento”, (e) la contestazione di mancata contabilizzazione
di costi per carburante, per Lire 2.239.999 e di spese alberghiere per Lire

d’affari di Lire 4.000.000.000, (f) la contestazione di infedeltà della
dichiarazione presentata a fini Irap, per Lire 181.265.646, era infondata in
conseguenza di quanto rilevato in riferimento alle contestazioni precedenti, (g)
la contestazione di mancato versamento di Iva sulla vendita delle quattro auto
usate era infondata in conseguenza di quanto rilevato a proposito della
contestazione di cui alla lettera (b), (h) la contestazione di mancato
versamento di Iva sui maggiori ricavi di cui alla lettera (c) era infondata in
conseguenza di quanto rilevato a proposito della contestazione di cui a tale
lettera nonché del fatto che la società aveva, nel ricorso iniziale, “fatto
riferimento a dei limiti massimi che hanno le monete elettroniche” per cui “può
capitare di trovarci di fronte a documenti di importo superiore pagati in modo
diverso (in parte con contanti o assegni e in parte con moneta elettronica), (i)
la contestazione di indebita applicazione del regime Iva di cui all’art.36 del d.l.
41/1995, convertito dalla L.85/1995 (c.d. regime del margine) per essere il
margine tassabile pari a L.56.382.000 e non, come sostenuto dai contribuenti,
pari a L. 2.832.000, era infondata in quanto “ci troviamo di fronte ad un
rompicapo che neanche l’Agenzia delle Entrate in sede di costituzione in
giudizio ha risolto”, (I) la contestazione di violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, emissione e registrazione di fatture per un importo
complessivo di Lire 429.050.000 e la conseguente irrogazione di sanzioni erano
infondate in quanto “tutte le vendite di beni usati avvengono con passaggio
tramite il notaio che oltre a dare data certa vi è l’indicazione del prezzo in atto,
e inoltre detti importi (al netto delle contestazioni) sono stati riportati in
contabilità per cui la mancata registrazione viene meno”.
2. La Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della

917.000 era infondata vista là dimensione di tali spese rispetto al volume

commissione tributaria regionale sulla base di cinque motivi.
3. La parte intimata non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. L’Agenzia, con il primo e con il terzo motivo di ricorso, lamenta che le
affermazioni riportate alla lettera (c) e alla lettera (h), relative alla
contestazione di contabilizzazione di ricavi inferiori per Lire 39.204.000 rispetto
alle registrazione dei POS, sono, per un verso, conseguenti a falsa applicazione

processo verbale di costatazione in data 1 marzo 2001 ed era stata fornita
nell’avviso una descrizione sintetica ma esaustiva dei fatti dai quali derivava la
pretesa impositiva e, per altro verso, prive di sufficiente motivazione posto che
la commissione non aveva (dato conto di aver) tenuto in alcuna considerazione
i rilievi svolti da essa ricorrente in primo e in secondo grado, con richiamo al
processo verbale di costatazione nella parte in cui vi era evidenziato che la
contestazione era conseguente a verifiche delle ricevute dei pagamenti tramite
POS, delle lettere di accredito rilasciate dal Credito Italiano Ag. 787 di Aprilia,
delle fatture emesse, dei giornali di fondo del registratore fiscale della società e
che nessuno dei pagamenti registrati era d’importo superiore al limite di
utilizzazione dei POS.
2.

L’Agenzia, con il secondo motivo di ricorso, lamenta che anche le

affermazioni riportate alla lettera (b), relative alla contestazione di mancata
contabilizzazione di ricavi per la vendita di quattro auto usate, sono prive di
sufficiente motivazione posto che la commissione non aveva (dato conto di
aver) tenuto in alcuna considerazione i documenti prodotti da essa ricorrente in
primo grado e richiamati nell’atto di appello, indicativi della effettività della
vendita (proposte di acquisto intestate alla società recanti la firma degli
acquirenti, il prezzo pattuito, gli acconti versanti; quietanze; “registro acquisti
di beni usati” attestanti l’acquisto di una delle vetture).
3. L’Agenzia, con il quarto motivo di ricorso, lamenta che le affermazioni
riportate alla

lettera

(e),

relative alla

contestazione di

mancata

contabilizzazione di costi per carburante per Lire 2.239.999, non deducibili per
mancato rispetto delle formalità imposte dalla legge per la documentazione di
quei costi, sono conseguenti a violazione o falsa applicazione dell’art 75 del

dell’art. 42 del d.P.R. 600/73, posto che ai contribuenti era stato notificato il

d.P.R. 916/86, nonché del d.P.R. 444/97.
4. L’Agenzia, con il quinto motivo di ricorso, lamenta che le affermazioni
riportate alla lettera (i), relative alla contestazione di mancato versamento di
Iva conseguente ad indebita applicazione del c.d. regime del margine, sono
conseguenti a violazione e applicazione degli artt. 36 del d.l. 41/95 convertito
dalla L. 85/95 e modificato dal d.l. 415/95, e 2697 c.c. posto che la
commissione ha erroneamente ritenuto spettare alla amministrazione l’onere di

laddove invece avrebbe dovuto ritenere onere del contribuente provare il
contrario.
6. In riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che le affermazioni
riportate alla lettera (c) e alla lettera (h) non hanno riferimento alla questione
(a cui hanno invece riferimento le affermazioni di cui alla lettera (a)) della
legittimità o illegittimità del verbale di accertamento in quanto motivato con
rinvio ad un verbale di costatazione a sua volta facente richiamo ad altri atti
(relativi a verifiche “incrociate”) non conosciuti dal contribuente: il motivo è
pertanto infondato e va rigettato.
7. Il secondo motivo di ricorso è infondato e va rigettato: i documenti di cui la
ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte dei giudici di appello sono
stati prodotti (come si legge a pagina 13 del ricorso) nel primo grado di
giudizio e dunque non erano suscettivi di costituire valida integrazione della
motivazione dell’avviso, secondo il principio per cui “l’avviso di accertamento
privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della I. n.
212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa
possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria,
in ragione della natura impugnatoria del processo tributario” (Cass. ordinanza
n. 12400 del 21/05/2018), per cui la loro mancata valutazione non è
censurabile.
8. Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto; le affermazioni riportate
alla lettera (c) e alla lettera (h), per un verso, sono basate su motivazioni
insufficienti a giustificarle -la commissione dà peso ad un “prospetto” di
provenienza unilaterale della società contribuente; ritiene, apoditticamente,
giustificati alcuni scostamenti tra incassi complessivi e incassi attestati dai

provare che non vi erano i presupposti per l’applicazione di tale regime,

POS; ipotizza, senza darne ragione, che alcune fatture possono essere state
emesse nei confronti di soggetti diversi dall’effettivo debitore-, per altro verso,
sono tratte senza alcuna considerazione delle prove portate dalla Agenzia a
sostegno della contestazione di contabilizzazione di ricavi inferiori rispetto alle
registrazione dei POS.
9. Il quarto motivo di ricorso è fondato e va accolto: le affermazioni riportate
alla lettera (e) trascurano il disposto del d.P.R. 444/1997, secondo cui gli

distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, devono risultare da apposite
annotazioni eseguite in una apposita scheda conforme al modello allegato allo
stesso d.P.R., non potendo, altrimenti, a prescindere (da ciò che la
commissione ha valorizzato, ossia) dall’entità degli acquisti rispetto al volume
d’affari dell’acquirente, essere dedotti (come questa Corte ha ripetutamente
affermato; v. Cass. 24409/2016; Cass.2936/2015; Cass.21941/2007) in
quanto, in mancanza di tali prescritte annotazioni, viene meno ogni garanzia
circa l’identità del veicolo rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo
all’attività di impresa (Cass.21769/2005).
10. Il quinto motivo di ricorso è fondato e va accolto: le affermazioni riportate
alla lettera (i), dalle quali si evince che la commissione ha ritenuto onere
dell’ufficio provare la insussistenza dei presupposti applicativi del’ c.d. regime
del margine di utile di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, convertito con
modificazioni nella legge n. 85 del 1995, (relativo al commercio di beni mobili
usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione,
acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato
membro dell’Unione europea), sono errate in quanto, essendo tale regime
speciale e derogatorio dell’ordinaria

disciplina

fiscale degli acquisti

intracomunitari, spetta al contribuente che lo invochi provare la sussistenza dei
relativi presupposti di fatto (Cass. n. 15630/2015).
11. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi
accolti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con
riferimento alla censura originariamente formulata dai contribuenti -e che va
rigettata-, relativa al recupero a tassazione dei costi per carburante, pari a L.
2.239.999 e deve essere rimessa alla commissione regionale del Lazio, in

acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di

diversa composizione, per nuovo esame della questione oggetto del terzo
motivo di ricorso e per nuovo esame, in rifermento al principio di diritto di cui
al precedente punto 10, della questione oggetto del quinto motivo di ricorso.
12. Il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente giudizio.
pqm
la Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie gli altri, cassa la
sentenza impugnata, decide la causa nel merito in riferimento al quarto motivo

contro il recupero a tassazione dei costi per carburante, rimette la causa alla
commissione regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame
delle questioni oggetto del terzo e del quinto motivo di ricorso nonché per la
liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2018

di ricorso rigettando la censura originariamente formulata dai contribuenti

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