Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20106 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18549/2009 proposto da:

L.T. e per esso la signora L.A., suo

amministratore di sostegno provvisorio, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 26, presso lo studio dell’avvocato PETROCCHI

GABRIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato OBINU Antonello,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1175/2009 del TRIBUNALE di CAGLIARI del

25/03/09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Obinu, difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con sentenza n. 1175/2009, notificata il 18 maggio 2009, il Tribunale di Cagliari ha accolto l’opposizione proposta da L.A., quale erede di L.F., all’esecuzione promossa nei confronti di quest’ultimo da L.T..

Con atto notificato il 17 luglio 2009 quest’ultimo ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione.

L’intimata non ha depositato difese.

3.- I quattro motivi, che tutti denunciano violazioni di legge, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa della mancata formulazione dei quesiti di diritto. Quanto agli asseriti vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e indichi le ragioni per cui la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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