Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20106 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 07/10/2016), n.20106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA, in persona del presidente p.t.

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Caio Mario

n. 27 presso il prof. avv. VINCENZO CUFFARO, dal quale, unitamente

all’avv. SILVIA FACCHINI del foro di Prato, è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA NUOVA COLLEROSE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Avezzana

n. 31, presso l’avv. ALESSANDRA FLAUTI, dalla quale, unitamente

all’avv. FRANCESCO LOCANTO del foro di Firenze, è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce alla memoria di

costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1979/14,

pubblicata il 4 dicembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 febbraio 2016 dal Consigliere Dott. MERCOLINO Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

1. – Con sentenza del 29 maggio 2009, il Tribunale di Firenze rigettò l’opposizione proposta da La Nuova Collerose S.r.l. avverso il Decreto n. 6783 del 2006, emesso il 19 dicembre 2006, con cui aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 57.344,07, oltre interessi, in favore del Consorzio Estrattivo La Cassiana, a titolo di contributi consortili.

2. – L’impugnazione proposta dalla Nuova Collerose è stata accolta dalla Corte d’Appello di Firenze, che con sentenza del 4 dicembre 2014 ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, per incompetenza del Giudice ordinario.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto innanzitutto infondata la concorde affermazione delle parti, secondo cui, pur avendo formalmente accolto l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6873 del 2006, la sentenza impugnata avrebbe in realtà pronunciato in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 6787 del 2006, che costituiva oggetto di un diverso giudizio: pur rilevando che, mentre gli atti di parte facevano concordemente riferimento al Decreto n. 6783 del 2006, avente ad oggetto un credito fondato su deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione del Consorzio il 24 febbraio ed il 23 novembre 2005, la nota d’iscrizione a ruolo e un’ordinanza emessa dal Tribunale il 18 dicembre 2007 indicavano un decreto diverso, riguardante un credito inferiore e fondato su una delibera adottata il 10 febbraio 2006, nonchè un numero di ruolo della causa diverso da quello dell’opposizione in esame (peraltro corretto manualmente e diverso da quello indicato in comparsa conclusionale), ha ritenuto che dalla documentazione prodotta emergesse l’effettiva riferibilità della decisione al decreto impugnato ed al rapporto dedotto in giudizio, ed ha pertanto concluso per l’irrilevanza della produzione in giudizio di un’altra sentenza, emessa dal Tribunale di Firenze il 21 aprile 2009, con cui era stata annullata la delibera posta a fondamento del credito recato dal Decreto Ingiuntivo n. 6787 del 2006.

Rilevato inoltre che l’ari 18 dello statuto del Consorzio prevedeva il deferimento al giudizio di tre arbitri di qualsiasi controversia riguardante il patto consortile o da esso dipendente, ha ritenuto che tale clausola fosse applicabile anche alla controversia in esame, avente ad oggetto il pagamento di contributi disciplinati dallo stesso statuto, negando qualsiasi rilievo alla circostanza che la delibera emessa al riguardo dal consiglio di amministrazione non fosse stata impugnata, in quanto l’esame della relativa questione spettava al giudice competente.

3. – Avverso la predetta sentenza il Consorzio ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in due motivi, illustrati anche con memoria. La Nuova Collerose ha resistito con memorie.

Diritto

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il Consorzio sostiene che, nell’escludere l’errata individuazione del decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata ha omesso di valutare gli elementi risultanti dal suo fascicolo di parte, e segnatamente la copia del decreto prodotta in giudizio ed i documenti prodotti nel procedimento monitorio, le cui indicazioni, concordanti con quelle contenute nella nota d’iscrizione a ruolo e nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, erano avvalorate dall’ordinanza del 18 dicembre 2007 e dalla memoria depositata dal nuovo difensore dell’opponente costituitosi nel corso del giudizio di primo grado. Aggiunge che la stessa opponente in comparsa conclusionale e nella memoria di replica ha riconosciuto di aver proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 6787 del 2006, aderendo alla tesi sostenuta da esso appellante e rinunciando implicitamente all’impugnazione riguardante il Decreto Ingiuntivo n. 6783 del 2006 e le delibere consortili del 24 febbraio e del 23 novembre 2005, nonchè astenendosi dal proporre qualsiasi censura in ordine alla delibera del 10 febbraio 2006.

1.1. – Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che il giudizio si riferisse al Decreto Ingiuntivo n. 6787 del 2006, emesso dal Tribunale di Firenze il 19 dicembre 2006, individuando l’oggetto della controversia nel credito posto a fondamento del ricorso accolto con il Decreto Ingiuntivo n. 6783 del 2006, emesso in pari data dal medesimo Ufficio. Come si evince dalla lettura degli atti, infatti, a) la sentenza di primo grado aveva fatto specificamente riferimento al secondo decreto ed alle delibere del 24 febbraio 2005 e del 23 novembre 2005, poste a fondamento del relativo ricorso, affermando espressamente l’estraneità alla controversia della delibera adottata il 10 febbraio 2006, h) nell’atto di appello, la Nuova Collerose si era astenuta dal censurare i predetti rilievi, riproponendo la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della delibera del 24 febbraio 2005, e richiamando la delibera del 10 febbraio 2006 solo per segnalarne l’intervenuto annullamento con altra sentenza del medesimo Tribunale, c) nella comparsa di costituzione, il Consorzio aveva eccepito l’inammissibilità delle censure proposte dall’appellante, proprio in virtù del riferimento delle stesse ad un decreto ingiuntivo diverso da quello opposto, d) soltanto in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l’appellante aveva richiamato il Decreto Ingiuntivo n. 6787 del 2006 e la delibera del 10 febbraio 2006, affermando che il Giudice di primo grado si era pronunciato su un decreto diverso da quello opposto. Peraltro, anche a voler ritenere che il Tribunale avesse erroneamente individuato il decreto opposto, e pronunciato quindi su una pretesa diversa da quella avanzata nel procedimento monitorio, dovrebbe osservarsi che la mancata proposizione di tempestive censure in ordine alla relativa statuizione avrebbe impedito alla Corte d’Appello di accertare il vizio di extrapetizione, non rilevabile d’ufficio, determinando la concentrazione della materia del contendere sul diverso credito accertato in primo grado, con la conseguente preclusione della facoltà di denunciare in questa sede il predetto errore.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la clausola compromissoria prevista dall’art. 18 dello statuto consortile, senza considerare che la controversia attiene al funzionamento del Consorzio ed ai suoi aspetti gestionali ed esecutivi, e senza tener conto dell’art. 6 del regolamento del Consorzio, il quale introduce una deroga alla clausola compromissoria, consentendo il ricorso alle “più opportune procedure giudiziarie” per il recupero forzoso delle quote consortili rimaste insolute. Afferma che tale disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione indipendentemente dall’individuazione del decreto ingiuntivo opposto, avuto riguardo alla funzione delle somme dovute, consistente nell’assicurare la provvista necessaria per lo svolgimento della attività consortile, ed alla mancata impugnazione delle delibere poste a fondamento della domanda, che esclude la configurabilità di una controversia tra la Nuova Collerose ed il Consorzio.

2.1. – Il motivo è infondato.

Nell’escludere la competenza del Giudice ordinario in favore del collegio arbitrale previsto dall’art. 18 dello statuto del Consorzio, la sentenza impugnata ha correttamente interpretato la clausola compromissoria contenuta nella norma statutaria, essendosi conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riconosce valore prioritario al canone ermeneutico fondato sul significato letterale delle espressioni usate, attribuendo una portata meramente sussidiaria agli altri criteri interpretativi, con la conseguente esclusione della necessità di far ricorso agli stessi ove la chiarezza e l’univocità del dato testuale non lascino residuare la possibilità d’interpretazioni contrastanti (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 11 marzo 2014, n. 5595; 30 maggio 2007, n. 12721; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2010, n. 9786). La sufficienza del criterio letterale è confermata nella specie dal chiaro tenore della clausola statutaria, inequivocabilmente orientata nel senso di sottrarre alla competenza del giudice ordinario, per attribuirla alla cognizione degli arbitri, “qualsiasi controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti, ovvero fra gli aderenti fra loro”, e quindi idonea a giustificare. indipendentemente dal ricorso ad altri criteri interpretativi, il convincimento espresso dalla Corte di merito, secondo cui tra le predette controversie devono includersi anche quelle aventi ad oggetto il pagamento dei contributi che lo stesso statuto pone a carico dei partecipanti ai fini della copertura delle spese necessarie per il funzionamento e la realizzazione dello scopo del Consorzio.

2.2. – Non può condividersi, al riguardo, l’affermazione del ricorrente, secondo cui il deferimento agli arbitri delle controversie riguardanti il pagamento dei contributi consortili si pone in contrasto con la disposizione dettata dall’art. 6 del regolamento del Consorzio, che, al fine di assicurare il funzionamento del Consorzio, anche per quanto riguarda la ripartizione delle spese e dei contributi, esclude l’operatività della clausola compromissoria “in caso d’inadempienza da parte di un consorziato nel pagamento delle quote del fondo consortile e/o di qualsiasi altra quota di spesa richiesta entro i termini deliberati dal consiglio di amministrazione”, consentendo il ricorso alle “più opportune procedure giudiziarie” per il recupero forzoso delle somme dovute. La ratio di questa deroga risiede infatti nell’importanza della funzione svolta dai contributi come principale fonte di finanziamento dell’attività del Consorzio e nelle esigenze di celerità proprie della loro riscossione, la quale, richiedendo l’impiego di strumenti processuali, quali il decreto ingiuntivo, non utilizzabili in sede arbitrale, risulterebbe gravemente ostacolata dall’impossibilità di farvi ricorso, anche nel caso in cui non siano contestati l’esistenza e l’ammontare del credito. Ciò non significa peraltro che le predette azioni restino definitivamente sottratte alla competenza arbitrale, la cui inoperatività ai fini del procedimento monitorio non impedisce all’intimato di eccepire, in sede di opposizione, l’esistenza della clausola compromissoria, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 ottobre 2015, n. 21666; 28 luglio 1999, n. 8166; Cass., Sez. 2^, 4 marzo 2011, n. 5265).

2.3. – Nella specie, la competenza arbitrale non può essere esclusa neppure ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, comma 1, per effetto della circostanza che, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, la Nuova Collerose non si sia limitata ad eccepire l’insussistenza del credito azionato nel procedimento monitorio, ma abbia proposto una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità di una delle delibere adottate dall’assemblea consortile, che ne costituiscono il fondamento. Nel rilevare che le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione per quelle che abbiano ad oggetto interessi della società o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, questa Corte ha precisato che l’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 agosto 2015, n. 17283; 12 settembre 2011, n. 18600; 23 febbraio 2005, n. 3772). Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, con la conseguenza che la loro violazione rende la delibera di approvazione del bilancio illecita, e quindi non meramente annullabile, ma nulla (cfr. Cass., Sez. 6^, 10 giugno 2014, n. 13031). Nel caso in esame. tuttavia, il generico riferimento alla violazione del diritto all’informazione e del principio di chiarezza del bilancio, contenuto nell’atto di citazione in primo grado. cosi come il richiamo agli artt. 2615 – bis, 2409 – bis, 2409 – ter, 2423, 2423 – bis, 2423 – ter e 2424 c.c., non può considerarsi sufficiente a giustificare la riconduzione della domanda riconvenzionale alle predette disposizioni, essendosi l’opponente limitata a far valere, così come precisato nell’atto d’appello, la partecipazione all’assemblea di soggetti carenti della legittimazione ad assumere la posizione soggettiva di consorziati (che, ai sensi dell’art. 2377 c.c., comma 5, n. 1, comporta la mera annullabilità della delibera, subordinatamente alla dimostrazione che la predetta partecipazione sia stata determinante ai fini della costituzione dell’assemblea, a norma degli artt. 2368 e 2369 c.c.), senza neppure precisare se, così come sembra pacifico per quella adottata il 10 dicembre 2006 (impugnata nell’altro giudizio), la delibera contestata avesse ad oggetto l’approvazione del bilancio consortile.

3. – Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 – ter c.p.c., comma 2, il ricorrente ha fatto peraltro valere la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria, osservando che la stessa, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, non è stata adeguata al disposto del comma secondo dello art. 34, continuando a prevedere che il collegio arbitrale dev’essere composto da tre arbitri, due dei quali eletti dalle parti in contestazione, ed il terzo eletto d’accordo tra i primi due, e disponendo che soltanto in mancanza di accordo la nomina di quest’ultimo possa essere richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze.

Pur non risultando in alcun modo riportata nel ricorso, la predetta allegazione non può considerarsi inammissibile, avuto riguardo alla rilevabilità d’ufficio della nullità della clausola compromissoria ed all’ambito del giudizio rimesso a questa Corte in sede di regolamento di competenza, il quale impone di designare il giudice investito del potere di decidere la causa nel merito in base a tutti i possibili titoli di competenza, mediante l’esercizio di poteri di valutazione non limitati dal contenuto del provvedimento impugnato nè dalle prospettazioni delle parti, dal momento che la decisione sul regolamento dev’essere tale da non lasciar residuare alcun margine di discussione in ordine alle questioni di competenza, neppure sotto profili diversi da quelli specificamente esaminati dal Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6^, 27 novembre 2014, n. 25232; Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2006, n. 2591; 2 luglio 1980, n. 4184).

Ciò posto. non resta che rilevare la nullità della clausola compromissoria, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, nella parte in cui dispone che il potere di nomina di tutti gli arbitri dev’essere necessariamente conferito ad un terzo estraneo alla società, ha comportato la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie, anche per arbitrato irrituale, contenute negli statuti di società, ove le stesse attribuissero il predetto potere in via principale alle parti e solo in caso di disaccordo al presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, e non siano state oggetto di adeguamento entro i termini di cui agli artt. 223 – bis e 223 – duodecies c.c.. Non può infatti accettarsi la tesi del “doppio binario”, secondo cui l’arbitrato previsto dalle predette clausole si convertirebbe da arbitrato endosocietario in arbitrato di diritto comune, dal momento che la nullità comminata dall’art. 34 è volta garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 luglio 2015, n. 15841; 17 febbraio 2014, n. 3665; Cass., Sez. 6^, 10 ottobre 2012, n. 17287).

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con la conseguente dichiarazione della competenza della Corte d’Appello di Firenze, alla quale la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese relative alla presente fase processuale.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, lo accoglie, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Corte d’Appello di Firenze, alla quale rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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