Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20105 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15135/2009 proposto da:

C.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CERVELLI Francesco M., giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SO.RO.CA. (Società Romana Civili Abitazioni) SRL in liquidazione, in

persona dei co-liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato PASCONE GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AVINO Manuela, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1638/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Cervelli Francesco M., difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 1638/2008, depositata il 7 maggio 2008, la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli – ha accolto l’azione di responsabilità proposta dalla s.r.l. SO.RO.CA. contro l’amministratore, C.G.M., per avere esso fatto concedere dalla società amministrata fideiussione in favore di una società terza, in violazione dello statuto e in danno del patrimonio e degli interessi della prima.

Il C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste SO.RO.CA. con controricorso.

2.- Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di rilevare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito, che risulta generico e astratto; non richiama la fattispecie a cui la norma asseritamente violata sarebbe stata male applicata, nè il principio di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare in vece e luogo di quello enunciato dal giudice di appello.

Il ricorrente si limita a chiedere, nella sostanza, che la Corte – in accoglimento delle censure formulate nel ricorso accerti la violazione dell’art. 143 cod. proc. civ., così vanificando la funzione del quesito di diritto, nonchè il significato e la portata dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come norma autonoma rispetto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire in capo ai liquidatori della SO.RO.CA., è parimenti inammissibile, per l’inidonea formulazione della sintesi delle censure, in forma analoga al quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258;

Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

Il quesito non pone in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, ma si limita a chiedere accertamenti in fatto in senso difforme dalla sentenza impugnata, accertamenti comunque sottratti a riesame in sede di legittimità, ove risultino adeguatamente e logicamente motivati, come deve dirsi del caso di specie.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Rileva altresì che il secondo motivo è inammissibile anche perchè concerne una questione nuova, che non risulta proposta in sede di appello. La sentenza impugnata non ne fa menzione ed il ricorrente non specifica nel ricorso in quale sede e tramite quali atti avrebbe proposto l’eccezione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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