Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20105 del 14/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.14/08/2017),  n. 20105

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19390/2011 proposto da:

Z.U. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VICOLO MARGANA 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI

FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISABELLA

GIANNIOTTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GEST LINE S.P.A. ora EQUITALIA POLIS S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, D’ALOISIO CARLA,

giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 31/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/08/2010 R.G.N. 179/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RINALDI FERRI LUIGI;

udito l’Avvocato SCIPLINO ESTER per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte della sussistenza dell’obbligo di Z.U., armatore a bordo di motoscafi di sua proprietà di stazza non inferiore a 30 cavalli fiscali, a versare alla Gestione Previdenza Marinara, dal 1992 al 2000, le differenze per contributi rispetto alle somme già versate alla Gestione Artigiani nello stesso periodo.

La Corte d’appello di Venezia, nel respingere l’impugnazione dello Z. avverso la sentenza di primo grado che gli aveva rigettato le opposizioni a cartelle esattoriali, ha osservato che il medesimo non poteva beneficiare dell’esenzione dall’iscrizione alla Previdenza Marinara prevista dalla L. n. 413 del 1984, art. 6, esclusivamente per il trasporto di merci nella laguna di Venezia, trattandosi di attività diversa da quella oggetto di causa. Inoltre, l’obbligo contributivo riferibile alla L. n. 413 del 1984, basato sul fatto che l’appellante era proprietario armatore ed imbarcato in navi di potenza superiore ai 35 cavalli-vapore, gravava sullo Z., nonostante la sua iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

Per la cassazione della sentenza ricorre lo Z. con quattro motivi, illustrati da memoria.

Per l’Inps c’è delega in calce al ricorso, mente rimane intimata la Gest Line s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo lo Z. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1984, artt. 4,5 e 12 e dell’art. 1287 c.n., in combinato disposto con la L. 15 gennaio 1992, n. 21, artt. 1,2 e 7, nonchè il vizio di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha erroneamente escluso la rilevanza della modifica apportata dalla L. n. 21 del 1992, che ha regolamentato in modo completo l’attività di trasporto pubblico con mezzi non di linea, cioè l’attività del conducente di taxi, sia terrestre che acqueo, finendo per ritenere possibile un doppio inquadramento, quale quello della contemporanea iscrizione alla gestione Artigiana ed alla Previdenza Marinara, nonostante che sino al marzo del 2000 egli avesse esercitato l’attività da solo sul proprio motoscafo.

2. Col secondo motivo sono dedotti i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1984, artt. 4,5 e 12, art. 1287 c.n., in combinato disposto con la L. 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 1, con la L. 4 luglio 1959, n. 463, artt. 1, 2 e 3 e con la L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 5; vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si contesta, in pratica, la possibilità del doppio inquadramento previdenziale attraverso l’iscrizione alla Gestione Artigiani e a quella della Previdenza Marinara e si evidenzia che la Corte di merito, pur dando atto della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane del 23.3.2000, non ha valutato in modo debito gli effetti di tale provvedimento.

1.2.a. Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Tali motivi sono infondati.

Infatti, la questione sottesa all’impugnata decisione non è quella della doppia iscrizione in due gestioni previdenziali differenti e degli effetti della cancellazione in una determinata data dall’albo delle imprese artigiane, bensì quella del pagamento di differenze contributive dovute per il particolare tipo di attività svolta di armatore a bordo di motoscafi di sua proprietà di stazza non inferiore a 30 cavalli fiscali, a fronte di versamenti contributivi già operati dall’assicurato alla Gestione Artigiani alla quale era stato iscritto fino al 23.3.2000.

Invero, la Corte d’appello di Venezia ha spiegato in maniera adeguata ed esente da rilievi di legittimità che ai fini della individuazione della tutela previdenziale applicabile nella fattispecie soccorreva il criterio della prevalenza dell’attività in concreto svolta, dopodichè la stessa Corte ha aggiunto che tale fondamentale criterio non risultava essere stato modificato dalla L. n. 21 del 1992, posto che quest’ultima normativa non incideva sul regime previdenziale delle imprese di autoservizi pubblici non di linea, essendo il suo ambito di applicazione limitato semplicemente alla regolamentazione dell’attività di trasporto di persone mediante i predetti autoservizi.

D’altra parte, questa Corte ha già avuto occasione in passato di pronunziarsi in siffatta materia affermando (Cass. sez. lav. n. 636 del 2.2.1989) che “l’applicabilità, nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cosiddette minori, del regime di previdenza marinara gestito dall’apposita cassa (soppressa dalla L. 26 luglio 1984, n. 413) non segue all’iscrizione della nave presso la capitaneria di porto quando la relativa licenza ne limiti la navigazione alle acque interne (con esclusione, quindi, di quelle costiere), salvo che si tratti di navi aventi una “stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o un apparato motore superiore ai venticinque cavalli o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario” (art. 1287 c.n.), atteso che per le navi aventi tali caratteristiche la licenza, ancorchè limitata nel senso anzidetto, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere, mentre l’applicabilità, in luogo della disciplina sulla previdenza marinara, della normativa del regime assicurativo per gli artigiani deve essere negata in considerazione, in particolare, dei diversi presupposti delle due discipline, che sono entrambe in rapporto di specialità con quella odierna” (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 3239 del 6.3.2001).

3. Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1984, artt. 4,5,6 e 12, art. 1287 c.n., in combinato disposto con la L. 8 novembre 1991, n. 360, che ha introdotto alla L. n. 413 del 1984, art. 6, lett. f-bis e con la L. n. 21 del 1992, art. 7 oltre che il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente fa presente che della L. n. 360 del 1991, art. 4, ha introdotto della L. n. 413 del 1984, art. 6, lett. f bis, che esonera dall’iscrizione alla Previdenza Marinara coloro che effettuano trasporti di merci nella laguna di Venezia e che per identità di “ratio” la predetta esclusione deve essere ritenuta applicabile anche ai marittimi imbarcati su natanti esercenti il trasporto di persone all’interno della stessa laguna.

3.1. Il motivo è palesemente infondato avendo la Corte territoriale chiaramente spiegato, in omaggio al canone ermeneutico dell’interpretazione letterale delle leggi, che il ricorrente non poteva beneficiare dell’esenzione dall’iscrizione alla Previdenza Marinara prevista dalla L. n. 413 del 1984, art. 6, esclusivamente per il trasporto di merci nella laguna di Venezia, trattandosi, in tal caso, di un’attività assolutamente diversa da quella oggetto di causa, cioè il trasporto di persone.

4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 13 e 20 e per vizio di motivazione, il ricorrente assume che non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle sanzioni e degli interessi in quanto il pagamento dei contributi nella somma diversa da quella pretesa dall’Inps era avvenuto in buona fede.

4.1. Il motivo denota, anzitutto, un profilo di inammissibilità per difetto di specificità della censura che, a fronte della precisa statuizione della Corte d’appello in merito alla rilevata correttezza del calcolo delle sanzioni sulle somme dovute, è limitata alla generica invocazione di applicazione del principio della buona fede nell’esecuzione del pagamento.

In ogni caso la doglianza è infondata in quanto dalla riproduzione nel ricorso della copia dei verbali di accertamento risulta che al ricorrente venne chiesto il pagamento di interessi legali sulle differenze dovute a titolo di contributi, mentre negli stessi non si fa menzione delle sanzioni.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate in favore dell’Inps come da dispositivo. Nulla è, invece, dovuto alla Gest Line s.p.a (oggi Equitalia Polis s.p.a.) che è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti di Gest Line s.p.a..

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2017

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