Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20104 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20104 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA
sul ricorso 23016-2011 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA in persona del Direttore Regionale
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA I.G. FABAVELLT 22, presso lo
studio dell’avvocato ARUURO MARESCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
2018

ALVIGINI giusta delega a margine;
– ricorrente –

1064

contro

ZANON MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studlo dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 30/07/2018

agli

avvocati GIUSEPPE PIVA, MAURO BEGHIN giusta

delega a margine;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione avverso

il

provvedimento

n.

64/2010

della

COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 05/07/2010:
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
è comparso per il ricorrente l’Avvocato GAETANO GIANNI
per delega orale dell’Avvocato MARESCA che non si
oppone al rinvio;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo;
udito per il resistente l’Avvocato PA2ATIELLO che ha
chiesto il rinvio a nuovo ruolo.

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

I

ESPOSIZIONE DEL FATTO
§1.Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a) propone ricorso per
cassazione, sorretto da quattro motivi, avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa dalla CTR del Veneto, che ha accolto l’appello di Maria Zanon
contro la sentenza di primo grado ed ha annullato la cartella notificata alla
contribuente, nella sua qualità di socia della Mariella di Facciolo & C. s.n.c.,

scorta di una sentenza passata in giudicato il 30.11.1999, la quale si era
a
pronunciata sulla legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzioni IVA
nei confronti della società, relative all’anno di imposta 1989.
La contribuente resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
§ 2. In via preliminare, questa Corte deve disattendere l’istanza di rinvio
della trattazione della controversia, presentata dalla contribuente, in
considerazione di eventuali futuri provvedimenti legislativi, definiti ” Pace
fiscale”, annunciati dal governo, il cui iter legislativo neppure ha avuto inizio.
I

§.3 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2291 c.c. e 2304 c.c., nonché degli artt. 25 e 90 DPR
602/73, censurando la sentenza impugnata per avere i giudici territoriali
ritenuto fondata l’eccezione di decadenza ex art. 25 cit., sollevata dalla
contribuente, benchè l’atto impositivo – emesso a seguito di sentenza della
CTR di Venezia n. 205/1998, passata in giudicato il 30.11.1999 – fosse stato
notificato già il 23.07.2001 alla società di persone, nei termini di cui alla norma
citata, e da essa mai impugnato; osserva che solo dopo la preventiva
escussione della società, non andata a buon fine, la cartella veniva notificata
alla socia, attività in realtà superflua, atteso che per giurisprudenza costante è
possibile agire nei confronti del socio solidalmente ed illimitatamente
responsabile sulla scorta dell’originaria cartella notificata alla società di
persone, reputandosi sufficiente, in questa ipotesi, la notifica al socio del solo
avviso di mora.
i

ritenendo la concessionaria decaduta dal potere di emetterla nel 2008 sulla

§.4 Con la seconda censura, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112
c.p.c., ritenendo che, laddove la sentenza della CTR dovesse essere
A
interpretata nel senso che abbia pronunciato sulla decadenza della cartella
notificata alla società, vizio mai dedotto dalla Zanon, il decidente avrebbe
deciso ultrapetitum.
§.5 Con la terza censura si lamenta violazione e falsa applicazione degli

affermato l’intervenuta decadenza dal potere impositivo, benchè la relativa
eccezione di decadenza sia stata formulata dalla Zanon solo in secondo grado.
§.6 Con la quarta censura, la società di riscossione lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 25 cit, in quanto la cartella notificata alla socia,
eventlialmente fuori termine, era legittima, per l’inapplicabilità della
disposizione in esame, in quanto la cartella era stata già tempestivamente
notificata alla società, rispetto alla quale solo si poteva porre la questione dei
termini.
§.7 In ordine logico vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati il
primo e l’ultimo motivo di ricorso, fra loro connessi, che sono fondati,
assorbendo le altre censure.
I giudici di appello non si sono attenuti al principio giurisprudenziale
affermato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 25790 del 2009, che ha
comportato il superamento del diverso orientamento espresso da Cass. n.
12333A del 2009) e reiteratamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., tra le
tante, Cass. n. 21623 del 2015; n. 842 del 2014; n. 11941 del 2012; n. 5837
del 2011), secondo il quale, nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato
in sede giurisdizionale, il credito accertato nella sentenza che definisce
l’impugnazione dell’atto impositivo, sia esso erariale o restitutorio del
contribuente (cfr. Cass. n. 1967 del 2005; n. 21623 citata), soggiace al
termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., anche nel caso in cui
l’accertamento riguardi sanzioni per violazioni tributarie (cfr. Cass. Sez. Un.
citate). Hanno osservato le sezioni unite di questa corte nella citata sentenza
— che, seppur pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni, contiene un
princi0o chiaramente estensibile, per identità di
2

ratio,

a tutti i casi di

artt. 21, 24 e 57 D.Is 546/92, censurando la pronuncia impugnata per aver

riscossione a mezzo di cartella di pagamento conseguente ad atto impositivo
confermato con sentenza passata in giudicato — che «il provvedimento del
giudice che definisce la lite sull’accertamento, anche quando si limiti a
riconoscere la legittimità dell’atto impositivo contestato, conferisce a questo il
crisma della verifica giurisdizionale e gli effetti del giudicato non possono
essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si

§.8In buona sostanza «in presenza del giudicato, non sono applicabili i
termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione
amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale
previsto dall’art. 2953 c.c. » (Cass. sez. un. citate) perché il titolo della pretesa
tributaria cessa di essere l’atto (che, essendo stato tempestivamente
impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che,
pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Da ciò discende
l’inapplicabilità, alla riscossione dei crediti erariali accertati con sentenza
passata in giudicato,del termine di decadenza di cui all’art. 17 (ora trasfuso
nell’art. 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, giacché tale termine concerne la
messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza
dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del
tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio (cfr. Cass.n.
11867/2018; n. 16730/2016; n. n. 21623 del 2015).
Del resto, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art.
2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo,
opera, ‘ in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti
tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi,
pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti
impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta
sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico di quest’ultima, all’esazione
del debito, alla condizione, posta dall’art. 2304 cod. civ., che il creditore non
abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto «

una volta

escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato
a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell’avviso di
3

esaurisce nell’ambito del rapporto bilaterale (amministrativo) d’imposta»

accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento,
rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale
svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli
d’imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto
nell’esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può
ricorrere ai sensi dell’art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31

(Cass.nn. 10584/07, 20704/014).
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata alla società nel 2001 e poi
alla socia nell’anno 2008 e, dunque, in entrambi i casi, nel termine decennale
di cui all’art. 2953 c.c., in quanto la sentenza che ha rigettato il ricorso della
s.n.c. di cui Zanon è socia è passata in giudicato nel novembre 1999.
§.9 All’accoglimento dei motivi di ricorso in esame conseguono la
cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la decisione della causa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod.
proc. aiv., con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
§.10 Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in considerazione
dell’evoluzione giurisprudenziale, mentre le spese del giudizio di legittimità
seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte

Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo
nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;
– Compensa le spese del giudizio di merito;
– ‘Condanna la contribuente alla refusione delle spese del giudizio di
legittimità sostenute dalla società di riscossione, che si liquidano in euro
2.500,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della
Corte di Cassazione, il 5.07. 2018.

dicembre 1992, n. 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti»

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