Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20104 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20104 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 30076-2008 proposto da:
RE.PRO. DI RENZI EMANUELA S.A S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59,
presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALAFIA ANTONIO,
2014

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2154

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale

Data pubblicazione: 24/09/2014

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, LUIGI
CALIULO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 7109/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/12/2007 r.g.n. 6981/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

controricorrente –

1
RG. n. 30076/08
Ud. 17.6.14
REPRO. S.a.s. di Renzi Emanuela c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18.12.07 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma
della pronuncia emessa 1’11.5.05 dal Tribunale della stessa sede, rigettava
l’opposizione proposta da RE.PRO. S.a.s. di Renzi Emanuela contro il verbale
ispettivo dell’INPS del 28.10.03, che accertava a suo carico un debito complessivo,

versamento dei contributi relativi alla dipendente Maria Luisa Vivardelli, assunta a
tempo parziale con contratto pattuito oralmente nel 1983, cui l’INPS aveva ritenuto
applicabile il minimale contributivo giornaliero anziché quello orario sancito per i
contratti part time stipulati dopo l’entrata in vigore dell’art. 5 co. 5 0 d.l. n. 726/84,
convertito con modificazioni in legge n. 351/84.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la RE.PRO. S.a.s. di Renzi Emanuela
affidandosi a tre motivi.
L’INPS resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 5 co. 5 0 di. n. 726/84,
convertito con modificazioni in legge n. 351/84, per non avere la Corte territoriale
ritenuto applicabile il regime contributivo di favore previsto da tale norma anche ai
contratti a tempo parziale stipulati verbalmente (come quello con la Vivardelli)
prima della sua entrata in vigore.
La stessa doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo e il terzo
motivo, sotto forma rispettivamente di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11
delle preleggi e di vizio di motivazione.
2- I tre motivi — da esaminarsi congiuntamente perché connessi — sono infondati.
Per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. 11584/11; Cass. n.
52/09; Cass. n. 11011/08; Cass. n. 16670/04; Cass. S.U. n. 12269/04), cui va data
continuità, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur
essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di
contribuzione previdenziale prevista dall’art. 5 co. 5° d.l. n. 726/84, convertito in
legge n. 863/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che
prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi.
1

per contributi e sanzioni, pari ad curo 18.972,00 conseguente all’insufficiente

2
R.G. n. 30076/08
Ud. 17.6.14
RE.PRO. S.a.s. di Renzi Emanuela c. INPS

Infatti, il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5 co. 5 0 d.l. n. 726/84 è
applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i
z presupposti previsti dai commi precedenti ed è condizionato, in particolare,
dall’osservanza dei prescritti requisiti formali. D’altro canto, sarebbe irrazionale un
sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge
contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto
corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello
stipulare il contratto di lavoro part time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di
legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non
istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare.
Né può sostenersi che tale principio non sia applicabile quando il contratto a
tempo parziale sia stato validamente pattuito in forma verbale in epoca anteriore
all’entrata in vigore del d.l. n. 726/84, che ha sancito per il part time la forma scritta
ad substantiam.
Infatti, al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo
del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire
l’applicazione del minixnale contributivo orario solo in presenza di validi contratti
pari time stipulati ai sensi del cit. d.l. n. 726/84, poiché tale regime di favore in
tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d’un contratto stipulato per iscritto,
che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla

settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo — cui
deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo — possano
effettuare le dovute verifiche.
Tale ratto risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse
applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto
scritto, restasse di incerta individuazione.
Milita per la soluzione qui accolta anche l’esegesi complessiva del d.l. n. 726/84,
che delinea una normativa speciale compiuta ed autonoma, che poco si presta ad
estrapolazioni delle sole disposizioni di vantaggio per le parti.
Né ciò impedisce ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente prima
dell’entrata in vigore del d.l. n. 726/84 di fruire del summenzionato regime
2

l’osservanza del principio del minimale, con l’applicazione ad essi di criteri

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R.G. n. 30076/08
Ud. 17.6.14
RE.PRO. S.a.s. di Renzi Emanuela c. INPS

contributivo, ben potendo le parti interessate riprodurlo per iscritto e, solo da quel
momento, vedersi applicare il minimale contributivo orario.
Da ultimo, è appena il caso di escludere che tale soluzione violi l’art. 11 delle
preleggi (di cui si parla in ricorso), poiché non implica alcuna non prevista
retroattività del di. n. 726/84 né sotto forma di una sorta di non consentita

l’impugnata sentenza non ha per nulla affermato) né riguardo al regime contributivo
che, anzi, rimane quello in vigore (con le successive modifiche elo integrazioni) al
momento della stipula originaria del contratto di lavoro a tempo parziale per cui è
causa.
Dunque — per riprendere l’icastica sintesi contenuta nella citata sentenza n.
11584111 di questa S.C. – può dirsi che il contratto a tempo parziale prima
dell’entrata in vigore del d.l. n. 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente,
principio rimasto intatto anche dopo, ma con la precisazione che ai fini del
conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma
scritta.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q .M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in curo 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 17.6.14.

invalidazione successiva del contratto stipulato anteriormente al cit. di. (il che

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