Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20104 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11534/2009 proposto da:
S.G., L.D., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso lo Studio dell’avvocato APERIO BELLA
LEOPOLDO, rappresentate e difese dall’avvocato CURZI Corrado, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
TORO ASSICURAZIONI SPA in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo
Studio Legale Associato BERCHICCI, rappresentata e difesa dagli
avvocati NOVELLI Piero e GIANCARLO BERCHICCI, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
DIRA SRL, F.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 255/2009 del TRIBUNALE di ANCONA del 20.2.09,
depositata il 02/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito per le ricorrenti l’Avvocato Corrado Curzi che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 255/2009, depositata il 2 marzo 2009, il Tribunale di Ancona, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha respinto la domanda proposta da S. G. e L.D. contro la s.r.l. DIRA, F. M. e la s.p.a. Toro Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.
Le soccombenti propongono due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la s.p.a. Toro Assicurazioni.
Gli altri intimati non hanno depositato difese.
3. – In relazione al primo motivo – con cui le ricorrente lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia – deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente Toro Assicurazioni, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..
Il motivo non contiene un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, diretto a porre in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la soluzione adottata (cfr. fra le tante Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura del motivo – a seguito di un interpretazione svolta dal lettore e non prospettata dal ricorrente consenta di individuare il fatto controverso e l’inidoneità della motivazione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).
4.- Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 145 C.d.S., è inammissibile perchè irrilevante, in quanto non investe una delle ragioni determinanti della decisione impugnata e pertanto sarebbe inidoneo a giustificarne l’annullamento, pur se fosse fondato.
Le ricorrenti assumono che, in occasione dell’incidente, era mancante sull’incrocio la segnaletica verticale che avrebbe obbligato la L., conducente dell’autovettura danneggiata, a dare la precedenza all’automobile condotta dal convenuto R.. Mancando l’apposita segnalazione, essa aveva confidato sulla precedenza spettantele per il fatto che l’automobile condotta dal F. proveniva dalla sua sinistra. Il Tribunale avrebbe quindi disatteso la regola per cui, in mancanza di diversa segnalazione, la precedenza sugli incroci spetta al veicolo proveniente da destra.
In realtà il Tribunale ha motivato il rigetto delle domande proposte dalle ricorrenti con la ragione determinante che, se pure mancava la segnaletica sulla via percorsa dalla L., essa era invece presente sulla strada percorsa dal F., al quale segnalava la precedenza in suo favore. Donde l’impossibilità di attribuire a quest’ultimo la responsabilità dell’incidente per non aver dato la precedenza al veicolo proveniente da destra.
La sentenza impugnata ha infatti espressamente dedotto a motivazione del rigetto delle domande il fatto che le attrici non avevano fatto valere la responsabilità del Comune.
Trattasi di argomentazioni sufficienti a giustificare la decisione assunta dalla sentenza impugnata, contro la quale le ricorrenti non hanno proposto alcuna impugnazione.
Donde l’irrilevanza delle altre censure.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.
La frase indicata dal ricorrente come asserito “momento di sintesi delle censure” non contiene l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione, per cui deve essere confermato il giudizio di inammissibilità.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010