Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20104 del 14/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.14/08/2017),  n. 20104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16337/2015 proposto da:

CENTRO MEDICO SOCIALE ALBERT SCHWEITZER S.A.S. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante L.E.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO TURATI 86 int. 3,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA ALFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE ALFANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 116 BIS C/O STUDIO AVV. S. COLETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SIMONETTA CERRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10303/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2014 R.G.N. 10214/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALFANO GIUSEPPE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di C.P. diretta a far accertare l’illegittimità del licenziamento intimatole dalla società odierna ricorrente per giustificato motivo oggettivo, con condanna al pagamento di Euro 34.260,38 per differenze retributive, nonchè al risarcimento del danno per le condotte tenute dalla società in violazione degli artt. 2013 e 2087 c.c..

La corte territoriale ha accolto il motivo di gravame in punto di insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, rilevando che la ragione addotta dalla datrice di lavoro nella lettera di comunicazione del recesso del 30.6.2008, consistente nella riduzione del budget assegnato alla struttura dalla Regione per l’anno 2008 rispetto al 2007 era smentita dalla documentazione in atti dalla quale era emerso invece che il Budget del 2007 era stato di 93.564,50 e quello del 2008 di Euro 109.451.

La Corte ha quindi accertato l’illegittimità del licenziamento condannando il Centro medico al risarcimento del danno liquidato in sei mensilità globali di fatto, oltre al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, confermando nel resto la sentenza appellata.

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., n. 1, n. 5, per avere al corte di merito effettuato un’arbitraria ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie, omettendo di valutare correttamente le prove. In particolare avrebbe errato nel ritenere inesistente la diminuzione del Budget nel 2008 rispetto agli anni precedenti, errore dovuto ad una non corretta indicazione delle somme indicate come budget assegnato, rispetto a quanto effettivamente poi corrisposto dalla Regione, che aveva assegnato anche per il 2007 un budget di Euro 109,000 come per il 2008, ma corrispondendo effettivamente solo la somma di 93564,50. La corte non avrebbe quindi esaminato correttamente i documenti, tra cui i bilanci del 2007 e del 2008, dai quali emergeva che nel 2007 vi era stata una perdita di esercizio, non colmata nell’anno successivo in cui il leggero aumento degli utili sarebbe scaturito proprio dalla minore incidenza per costo delle retribuzioni in relazione alla riduzione di orari di lavoro dei dipendenti.

2) Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione art. 112 c.p.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte accolto un motivo di appello che faceva riferimento ad una domanda non formulata in primo grado. La Corte avrebbe condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, voce non richiesta dalla C. in primo grado.

3) il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto al primo motivo, non possono escludersi profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, perchè non sono stati trascritti in ricorso i punti essenziali dei documenti cui la società ricorrente fa riferimento (budget regionale assegnato per il 2007 e per il 2008 e relativi bilanci), ma neanche è stata indicata la loro precisa collocazione nel fascicolo di parte. Questa Corte ha più volte statuito che il ricorrente che lamenta un’erronea od omessa valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha il duplice onere imposto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di “indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte” (cfr., tra le tante Cass. n. 26174/2014, Cass. n. 14017/2017). Comunque il motivo è infondato perchè la Corte di merito, sia pure succintamente ma esprimendo il punto essenziale della sua ratio decidendi, ha esaminato il punto controverso e cioè la dedotta riduzione del budget assegnato alla struttura per il 2008, rispetto al 2007, indicando l’ammontare delle cifre da cui non si ricavava alcuna riduzione. Tanto è sufficiente per ritenere che la Corte non sia incorsa nel vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo l’orientamento espresso dalle SSUU di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014.

4) Deve ritenersi poi l’inammissibilità del secondo motivo di gravame, sempre per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente riportato nel proprio ricorso solo uno stralcio delle conclusioni di primo grado del ricorso di primo grado della lavoratrice e non ha riportato il relativo motivo di appello riferito all’indennità di preavviso. Non è invero desumibile dalle sole poche righe trascritte nell’esposizione in fatto del ricorso di legittimità della società, se avesse o meno la C. fatto riferimento, nel corpo del proprio ricorso introduttivo, all’indennità di preavviso poi richiesta implicitamente nelle conclusioni o se effettivamente tale voce fosse mancante. Ciò in quanto dall’unica parte del ricorso trascritto dalla società nel proprio atto di gravame emerge solo la richiesta della C. di condanna ad una somma complessiva pari ad Euro 34260, che potrebbe essere inclusiva anche dell’indennità in esame. Deve quindi ritenersi violato l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in Euro 200, per esborsi, Euro 4000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2017

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