Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20104 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 783/2015 proposto da:

GESET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO 42/A, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA PUOTI, rappresentata e difesa dagli avvocati

AMEDEO FINIZIO, GENNARO D’ANDRIA, ROBERTA FINIZIO, giusta procura

speciale in calce;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATO GIUSEPPE PERNA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5811/33/2014 della COMMISSINE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/05/2014, depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal presidente relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR di Napoli ha accolto l’appello di I.A. – appello proposto contro la sentenza n. 26/17/2013 della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso del predetto contribuente – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per TARSU/TIA anni (OMISSIS), emanato dalla GESET Italia spa siccome concessionario per l’accertamento a la riscossione per conto del Comune di Somma Vesuviana. La predetta CTR – dopo avere dato atto che non si erano costituiti nè il Comune nè la Geset spa – ha motivato la decisione nel senso che il contribuente aveva documentalmente comprovato di svolgere attività di azienda agrituristica (perciò inquadrata nel settore agricolo, siccome attività complementare rispetto a quella di coltivazione del fondo o di allevamento) con la conseguenza che alla ridetta attività avrebbe dovuto applicarsi la tariffa corrispondente al genere di attività menzionata e non quella per l’utenza alberghiera o di ristorazione. La Geset Italia in ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. La parte contribuente si è difesa con controncorso (…). Con il motivo unico di impugnazione (centrato sulla nullità della sentenza – violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e artt. 111 e 124 Cost.) la parte ricorrente – dopo avere evidenziato che l’atto di appello non era stato notificato nel domicilio eletto nella comparsa di costituzione (presso il procuratore costituito) ma presso la sede di essa società concessionaria (o meglio: presso lo sportello distaccato di Somma Vesuviana) – si duole della violazione dell’art. 330 c.p.c., nella parte in cui dispone che la notifica dell’impugnazione debba essere eseguita presso il procuratore costituito, norma applicabile anche al processo tributario. Il giudice di appello avrebbe perciò dovuto disporre l’instaurazione del corretto contraddittorio e – non avendolo fatto – la sentenza doveva considerarsi nulla. La censura appare fondata e da accogliersi. Costituendosi con controricorso nel presente giudizio, la parte contribuente ha dato atto di avere notificato direttamente alla sede del concessionario il menzionato atto di appello (sulla premessa che la domiciliazione di detta parte presso il procuratore costituito non fosse menzionata nell’intestazione della sentenza di primo grado), ma ha poi prospettato che detta modalità di notifica sarebbe comunque rituale e che l’eventuale irritualità sarebbe stata comunque sanabile con la rinnovazione della notifica o con l’eventuale costituzione della parte notificata. Gli argomenti che la parte controticorrente ha peso per sostenere la validità e ritualità della notifica dell’atto di appello – nonostante la manifesta violazione dell’art. 330 c.p.c., applicabile anche al rito tributario per effetto del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, secondo il quale “….l’impugnazione… si notifica, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” – non possono essere condivisi. Invero, è giurisprudenza costante e generalmente condivisa dalla Suprema Cane quella secondo cui: “Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2″. (Cass. Sez 6 – 5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014). Nè potrebbe rilevare in alcun modo la circostanza che dell’elezione di domicilio non fosse fatta menzione nella sentenza di primo grado (che peraltro non si assume essere stata notificata), atteso che non è contestato dalla parte qui controricorrente che la domiciliazione sia stata effettivamente dichiarata nella comparsa di primo grado. Non resta che concludere che ha errato il giudice del merito a non disporne l’anzidetta nullità e a non disporne la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.cp.c.”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6/16 dell’11 luglio 16;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa al giudice competente il quale dovrà attenersi ai principi diritto sopra enunciati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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