Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20104 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20104 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal
Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento tra Equitalia ETR s.p.a. e Antonio Trimboli ed altro.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della
strada, dal Giudice di pace di Bianco, il Tribunale di
Locri, con sentenza in data 12 maggio 2010, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere

Data pubblicazione: 02/09/2013

sulla causa a favore del Tribunale di Reggio Calabria,
in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi
dell’art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

flitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza in data 15 ottobre 2012.
Il regolamento di competenza appare inammissibile per
tardività.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti
deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011, n.
15951).
Nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio
la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta
superata tale preclusione. Infatti, dagli atti di causa
emerge che il processo dinanzi al Tribunale confliggente
ha avuto una prima udienza il 26 maggio 2011 ed una se-

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tente, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato con-

conda udienza il 1 0 dicembre 2011, nella quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i
termini di legge.
Soltanto una volta trattenuta la causa in decisione, il

prima volta, la propria incompetenza».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, la richiesta di regolamento va dichiarata inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 16 luglio 2013.

Tribunale, ma oramai tardivamente, ha rilevato, per la

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