Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20103 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20103 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 17382-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1063

KRIVER SRL;
– intimato

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
10/05/2010;

di

n.
VERONA,

67/2010

della

depositata

il

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento.

l’accoglimento del ricorso;

ESPOSIZIONE DEL FATTO
§1. La società Krovers.r1. impugnava l’avviso di accertamento, già oggetto
di rettifica in autotutela, relativo ad imposte dirette e IVA dell’anno 2001, sul
rilievo che le movimentazioni bancarie non riscontrate nei propri documenti
contabili costituivano operazioni di tesoreria infragruppo, limitando le proprie
censure alle riprese IVA.

finanziaria.
La CTR di Venezia respingeva l’appello ritenendo che, dalla documentazione
prodotta, emergeva che le movimentazioni integravano operazioni di tesoreria
infragruppo e sul presupposto che, comunque, dette operazioni non avevano
rilevanza ai fini della determinazione IVA, non essendo applicabile la presunzione
di cui all’art. 51 DPR 633/72, in quanto i dati qualificati come ricavi ai fini delle
imposte dirette erano esenti da IVA, non avendo considerato l’ufficio gli artt. 32
e 51 del citato DPR.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe emessa dalla CTR del Veneto, sorretto da tre motivi.
Il contribuente non si è costituito.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
§ 2. Con il primo motivo, l’ente finanziario lamenta omessa motivazione su
fatto decisivo e controverso ex art. 360 n. 5 c.p.c., censurando la sentenza
impugnata per non avere i giudici territoriali indicato le fonti del proprio
convincimento.
§.2 Con la seconda censura, l’ufficio lamenta – con il mezzo di cui al n. 5
dell’art. 360 c.p.c. – la non corretta interpretazione del provvedimento di
autotutela, trascritto nel ricorso, dal quale si evince che esso non aveva affatto
riconosciuto la natura finanziaria delle operazioni, come erroneamente affermato
in motivazione, avendo, al contrario, stabilito che gli accreditamenti in c/c
bancario integravano operazioni originate da ricavi dell’attività di impresa.

i

I

La CTP accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall’amministrazione

I

§.4 Con la terza censura, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
51 comma 2 del DPR 633/72 il, quale, al contrario di quanto argomentato dai
giudici di secondo grado, stabilisce che le somme accreditate nell’ambito dei
rapporti intrattenuti con enti finanziari o creditizi si presumono operazioni attive,
imponibili ai fini IVA, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto
nelle dichiarazioni e che non si riferiscono ad operazioni imponibili, aggiungendo

avrebtie dovuto essere applicata.
§.5 La terza censura – che per priorità logica deve essere preliminarmente
esaminata – è fondata.
Nella motivazione si afferma che per

“dette operazioni non opera la

presunzione ai fini Iva, in quanto i dati bancari non dimostrano l’esistenza di
ricavi ai fini delle imposte dirette” e che comunque l’ufficio non avrebbe
considerato la diversa valenza degli artt. 32 e 51 del citato DPR.
La statuizione origina prima di tutto dalla circostanza, dimostrata secondo
la CTR, secondo la quale le operazioni non erano assimilabili ai ricavi, nonchè
dall’inapplicabilità della presunzione di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972,
inferita da una erronea interpretazione delle norme richiamate a fondamento
della motivazione.
§.6 Ed invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora
l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti
correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo
l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi
risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della
prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi
desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni
imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con
indicaZione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da
dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti
imponibili( Cass. n. 18081/2010).
Ai sensi dell’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai
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che esse sono da considerare effettuate all’aliquota in prevalenza applicata o che

conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare
l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per
quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente
l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione
sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti( Cass. n.
21132/2011; n. 1418/2013).

d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la quale il contribuente si avvale di tutti i propri
conti bancari per le rimesse e i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività
imponibile, presunzione che può essere superata unicamente con la prova
specifica della non imponibilità dei movimenti finanziari, prova che va fornita dal
contritiuente: pertanto la seconda parte dell’argomentazione adottata dai giudici
territoriali secondo i quali ” in ogni caso non poteva operare la presunzione delle
disposizioni in esame” non è corretta e non è conforme ai principi di diritto
reiteratamente affermati da questa Corte.
§.7 I primi due motivi di ricorso che, per la loro stretta connessione possono
essere affrontati insieme, sono anch’essi fondati.
La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha
motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito trascura di indicare,
nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio
convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una
loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo
seguito (v. Cass. n. 16736/2007).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso
per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e
la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenuee maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
3

Vige, dunque, anche nella fattispecie, la presunzione fissata dall’art. 51 del

dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente
dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia
rinvenfbile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi

esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto
a base della decisione(Cass. n.19547de104/08/2017; n. 9105/2017).
Ebbene, con la sentenza impugnata, i giudici territoriali si sono limitati ad
affermare che la parte appellata

“ha prodotto idonea documentazione a

dimostrare che l’insieme delle operazioni risultanti dal conto corrente non erano
collegate ad operazioni economiche di acquisti e vendite ma ad operazioni di
tesoreria infragruppo”,

benchè, sia in primo che in secondo grado,

l’ammtnistrazione finanziaria avesse contestato le relative affermazioni di
controparte ” prive di valore probatorio in quanto non supportate da alcun
elemento”.
E’ evidente che il giudice di merito ha omesso di indicare gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
La C.T.R. ha ritenuto di dovere confermare quanto statuito dai giudici di
primo grado senza esplicare le ragioni della propria decisione, incorrendo nel
vizio di 3231 motivazione meramente apparente: i profili di apoditticità e
contraddittorietà della motivazione, censurati con i motivi in esame, viziano tale
motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente,
escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992
(cfr. Cass. 5315/2015).
§.811 ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza
di secondo grado e rinvio alla CTR del Veneto, in altra composizione, che
deciderà secondo i principi individuati nella presente sentenza, nonchè per la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
4

della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando

P.Q.M.
La Corte
– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del
Veneto, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della

Il Consigliere estensore
Milena Balsamo

Corte di Cassazione, il 5.07. 2018.

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