Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20103 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 20103 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21307-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 24/09/2014

– ricorrente nonchè contro

2014
2152

MASCI EMANUELE, REGIONE LAZIO, COMUNE DI ROMA;
– intimati nonchè contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

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SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, ALESSANDRO

copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato avverso la sentenza n. 1282/2007 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 27/08/200 r.g.n. 8575/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

RICCIO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

Udienza del 17.6.2014, causa n.14

R.G. n. 21307/08

Emanuele Masci proponeva appello avverso la sentenza dei Tribunale del lavoro di Roma dei
19.5.22004 che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPS e del Ministero
dell’Economia dell’Economia e delle Finanze, Regione Lazio e Comune di Roma diretta al
ripristino dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980, alla
stregua della consulenza tecnica effettuata in prime cure. La Corte di appello di Roma con
sentenza 5.2.42.2007, in riforma della impugnata sentenza, condannava il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell’appellante dei ratei della prestazione
sin dal momento della revoca. La Corte territoriale osservava che, anche dalla consulenza
tecnica disposta in appello, era emerso che il Masci era impossibilitato, a causa delle malattie
accertate, a compiere gli atti quotidiani della vita sin dalla data della disposta revoca. Pertanto
da tale data spettavano i ratei non percetti con gli interessi legali dalle scadenze. Andava
ritenuta la legittimazione passiva del Ministero trattandosi di revoca e di verifica della
sussistenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire della provvidenza
assistenziale.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
con due motivi.

Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. Non
era stata richiesta la condanna del Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento della
prestazione.
Il motivo appare infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte secondo la quale nei
giudizi come il presente avente ad oggetto il ripristino dell’indennità di accompagnamento per
il permanere dei requisiti sanitari contestati nel provvedimento di revoca ex legge n. 448/1998
( il ricorso risulta proposto il 9.4.2003), il Ministero dell’Economia e delle Finanze assume le
vesti di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. dell’INPS e delle Regioni ( ai sensi dell’art. 130
d.lgs. n. 112/1998). Nei confronti del Ministero va emessa la decisione, la quale fa comunque
stato anche nei confronti del sostituto Il motivo peraltro appare carente e non rispettoso del
principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione in quanto non ricostruisce le richieste
avanzate dalla controparte assicurata in primo grado ed in appelloe

ogr.

n.•

104 C

lw p 3)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 130 d.igs n.
112/98; artt. 37 corna quinto I. n. 445/98, 42 d.I. 30.9.2003 convertito in legge n. 326/2003 e
art. 91 c.p.c. L’unico legittimato passivo nelle controversie relative al riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento ex I. n. 118/80 era alla lice degli artt. 130 d.lgs, n. 112/98 e
art. 37 comma 5 L. n. 448/98 l’ INPS.
Il motivo appare infondato posto che la detta controversia non concerne il riconoscimento ex
novo del diritto all’indennità di accompagnamento, ma la legittimità della revoca di una
continuare a fruire della indennità di cui è processo. In tali controversie- come rilevato dalla
Corte territoriale- sussiste, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la
legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze ( cass. n. 446/2003 e cass. n.
10163/2005).
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese Igtlite del giudizio di legittimità nei
confronti dell’INPS il cui difensore ha partecipato alla discussione vanno liquidate come al
dispositivo e seguono la soccombenza. Nulla, nei confronti della altre parti non costituite.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS che si liquidano in euro
100,00 nonché in euro 2.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.6.2014

prestazione già concessa e poi revocata per la pretesa insussistenza del requisito sanitario per

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