Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20103 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7810/2009 proposto da:

F.F. in proprio e quale titolare del Bar “(OMISSIS)”,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato D’URSO STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MUNAFO’ Luigi, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2008 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI

GOTTO, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 81/2008, depositata il 12 febbraio 2008, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal GdP, ha respinto la domanda proposta da F.F., titolare del Bar (OMISSIS), contro la s.p.a. Enel per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’improvvisa interruzione di energia elettrica.

Il F. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la s.p.a. Enel Distribuzione.

3. – I due motivi di ricorso – che denunciano violazione di varie norme del codice civile in materia contrattuale ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione dei quesiti.

Ed invero, le proposizioni indicate come quesiti di diritto sono in ammissibilmente generiche ed astratte; non richiamano le fattispecie alle quali le norme di cui si denuncia la violazione sarebbero state male applicate, nè i principi di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare in vece e luogo di quelli enunciati dal giudice di appello.

Il ricorrente si limita a chiedere, nella sostanza, che la Corte accolga e confermi la fondatezza delle sue censure, così come esposte nel motivo di ricorso, così vanificando la funzione del quesito di diritto, nonchè il significato e la portata dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come norma autonoma rispetto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

Quanto agli asseriti vizi di motivazione, il quesito formulato come sintesi delle censure non pone in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, nè le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

Il ricorrente si limita, anche qui, a chiedere l’accoglimento della sua tesi, rinviando alla lettura dell’intero motivo l’indicazione delle ragioni su cui essa si fonda: ciò che non risponde alle finalità di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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