Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20103 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20103 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal
Tribunale di Potenza nel procedimento tra Francesco Moliterni ed il Comune di Policoro ed altro.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della
strada, dal Giudice di pace di Pisticci, il Tribunale di
Matera, con sentenza in data 21 gennaio 2009, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere

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Data pubblicazione: 02/09/2013

sulla causa a favore del Tribunale di Potenza, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi
dell’art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza con
ordinanza in data 22 novembre 2012.
Il regolamento di competenza appare inammissibile per
tardività.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti
deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29
marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. VI-3, 20 luglio 2011,
n. 15951).
Nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio
la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta
superata tale preclusione. Infatti, dagli atti di causa
emerge che il processo dinanzi al Tribunale confliggente

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tente, il Tribunale di Potenza ha sollevato conflitto,

ha avuto una prima udienza il 18 novembre 2009 ed una
seconda udienza il 16 febbraio 2011.
Soltanto nella terza udienza del 30 novembre 2011, dedicata alla precisazione delle conclusioni, il Tribunale,

la propria incompetenza».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, la richiesta di regolamento va dichiarata inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza sollevata dal Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 16 luglio 2013.

ma oramai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta,

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