Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20102 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27112/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega inatti;

– ricorrente –

contro

V.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato GRASSO Rosalba, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORRONE SALVATORE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/10/2006 R.G.N. 103/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ORONZO D’AGOSTINO per delega GRASSO ROSALBA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ivrea, V.M.A. ha contestato la legittimità del recupero effettuato nei suoi confronti dall’Inps in relazione a somme indebitamente percepite a titolo di integrazione al trattamento minimo per il periodo dal 1.6.1986 al 21.1.21992, e parzialmente recuperate dall’Istituto alla data di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, chiedendo la restituzione delle somme già recuperate dall’Inps prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 448 del 2001.

Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino, che ha ritenuto che, essendo il recupero ancora in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 488 del 2001, e dovendosi applicare integralmente quest’ultima disciplina in quanto sostitutiva per intero di quelle precedenti, l’Inps non avrebbe potuto far luogo ad alcuna azione di recupero e doveva restituire quanto già incassato dal parziale recupero in corso, considerato che l’interessata godeva nell’anno 2000 di un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge ai fini della possibilità di far luogo alla ripetizione dell’indebito.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso V.M. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da parte resistente, essendo sufficientemente specificati i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate dal giudice del merito, delle ragioni per le quali la sentenza impugnata si pone in contrasto con tali norme e della regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si dovrebbe applicare al caso di specie. Nè sono state introdotte questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, trattandosi sempre di verificare la legittimità dell’operato dell’Istituto alla stregua delle diverse disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo in materia di indebito previdenziale, tenuto conto delle allegazioni e degli elementi di fatto già ritualmente acquisiti al processo.

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260, e segg., della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 7, e segg., chiedendo a questa Corte di stabilire “se, nell’ipotesi di indebito verificatosi precedentemente al 1 gennaio 1996, ove il recupero fosse ancora in corso all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, una volta abbandonato dall’Istituto il debito residuo per avere la pensionata percepito nell’anno 2000 redditi superiori ad Euro 8.263,31, debba il medesimo Istituto restituire anche quanto legittimamente recuperato sotto la vigenza della precedente normativa”.

2- Il ricorso è fondato. Il quesito di diritto formulato da parte ricorrente deve trovare risposta nei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4809 del 2005 – principi tutti successivamente ribaditi anche da Cass. n. 15522/2005, Cass. n. 1575/2006, Cass. n. 3385/2006, Cass. n. 17974/2006 – secondo cui in tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge con l’art. 38, commi 7 e 8 (ai cui sensi “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al primo gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro”, e, ove tale soglia sia superata, “non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso”), non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale (non solo INPS) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dalla L. n. 662 di 1996, art. 1, commi 270 e 271, dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest’ultima disciplina determinato dal sopraggiungere della citata L. n. 448 del 2001, art. 38, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l’indebito deve considerarsi estinto – con conseguente insensibilità dello “ius superveniens” – quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina dell’indebito vigente all’atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile. Viceversa, e sempre con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l’indebito era recuperabile, a norma della L. n. 662 del 1996, perchè il titolare godeva nell’anno 1995 di un reddito superiore a L. sedici milioni, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della L. n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest’ultima legge. L’operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla L. n. 662 del 1996); in tal caso l’Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della L. n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorchè tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.

3.- Nella specie, si tratta di indebito verificatosi anteriormente al primo gennaio 1996 e di recupero ancora in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, sicchè ricorre l’operatività di entrambe le suddette discipline. Poichè non è stato prospettato dalla resistente che nella fase di merito sia stato allegato che non risultava superata la soglia reddituale fissata dalla L. n. 662 del 1996 – nè che i giudici di merito erroneamente non abbiano preso in considerazione una tale allegazione – e poichè l’Istituto – avendo accertato che il reddito dell’assicurata per l’anno 2000 era inferiore alla soglia di legge – si è astenuto dal procedere al recupero in corso, restituendo quanto ripetuto successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, deve ritenersi che la resistente non abbia diritto alla restituzione di ulteriori somme già recuperate dall’Istituto previdenziale, essendosi lo stesso Istituto correttamente attenuto alle disposizioni di legge che regolano la materia dell’indebito previdenziale secondo i principi sopra evidenziati.

4.- La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’assicurata.

5.- Non deve provvedersi sulla spese dell’intero processo, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; nulla sulle spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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