Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20102 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14504/2019 proposto da:

A.A., domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4,

presso lo studio dell’Avvocato Mario Antonio Angelelli, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Gaetano Mario Pasqualino,

giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso con due mezzi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in epigrafe indicata.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il ricorrente aveva narrato di essere nativo della città di (OMISSIS), nel nord del (OMISSIS), di appartenere all’etnia (OMISSIS) e di essere fuggito, temendo di essere ucciso, a causa di un contrasto insorto con gli appartenenti all’etnia (OMISSIS) per la presa del potere cittadino.

La Corte territoriale ha ritenuto generiche e non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, in quanto non suffragate da alcuna prova, non avendo questi ottemperato all’ordine di esibizione del materiale fotografico già prodotto dinanzi alla Commissione territoriale a sostegno di quanto dedotto; ha ritenuto altresì che quanto esposto non integrasse le fattispecie previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ha escluso quindi la ricorrenza di una specifica e rilevante situazione di vulnerabilità, ritenendo quindi che ciò escludesse la possibilità di procedere a comparazione ex Cass. n. 4455/2018, e rendesse inutile la valutazione dei profili di integrazione dedotti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Primo motivo: Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 dell’art. 3 della CEDU, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 10Cost., comma 3, e art. 32 Cost. Il ricorrente si duole che non gli sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria ed espone il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti o a violenza per il conflitto etnico in corso nella specifica zona di provenienza; lamenta il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e illogicità ed omessa valutazione delle risultanze emerse.

Il primo motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha compiuto una valutazione approfondita delle emergenze istruttorie e delle COI aggiornate, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente.

Quanto alla questione della mancata produzione dei reperti video e fotografici da parte sua, il ricorrente espone alcune problematiche insorte al fine di illustrare le ragioni della mancanza di disponibilità da parte sua degli stessi: tuttavia tali circostanze e fatti avrebbero dovuto essere sottoposti al giudice che aveva disposto l’ordine di esibizione, ma ciò dalla sentenza non si evince, nè il richiedente illustra se ciò sia avvenuto ed in che modo.

2. Secondo motivo: Difetto di motivazione, illogicità, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 6, par. 4 della Direttiva Comunitaria n. 115/2008, L. n. 881 del 1977, art. 11,artt. 113,115 e 116 c.p.c., art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.

Il secondo motivo è inammissibile perchè è volto a sollecitare il riesame del merito, prescindendo dalla pronuncia di non credibilità formulata dalla Corte territoriale; risulta, inoltre, che è mancata una allegazione di condizioni di vulnerabilità.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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