Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20102 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5553/2009 proposto da:

D.M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIANA 5, presso lo studio dell’avvocato TODARO Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della

seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUGI

CAPUANA 10, presso lo studio dell’avvocato VALLE Carlo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice Unipol SpA), quale società incorporante della Aurora

Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso

lo studio dell’avv. LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18.9.07, depositata l’8/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’avv. Paolo Todaro che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con sentenza n. 59/2008, depositata in data 8 gennaio 2008, la Corte di appello di Roma ha accolto entro i limiti del 50% la domanda di risarcimento dei danni proposta da D.M.M.C. contro B.M., proprietario e conducente dell’automobile che l’aveva investita, e contro l’assicuratrice dell’autovettura, s.p.a. Aurora Assicurazioni, così modificando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, che aveva addebitato l’intera responsabilità all’automobilista.

La D.M. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi il B. e la UGF Assicurazioni, subentrata all’Aurora s.p.a..

3.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal B. sul rilievo che il ricorso gli è stato notificato personalmente e non presso l’avvocato domiciliatario nominato per il giudizio di appello, donde la nullità della notificazione.

Ed invero, da un lato il resistente si è costituito ed ha diffusamente svolto le sue difese, mostrando così che la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo, con la conseguente sanatoria del vizio, comportando esso la nullità, non l’inesistenza, della notificazione stessa (cfr. Cass. civ. 14 dicembre 1999 n. 14068).

Dall’altro lato il ricorso è stato ritualmente notificato alla s.p.a. UGF, litisconsorte necessaria del B., e ciò avrebbe comunque impedito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti di quest’ultimo. La nullità insanabile della notificazione avrebbe comportato come solo effetto, in mancanza della costituzione dell’intimato, la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

4. – I quattro motivi di ricorso – che tutti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia – risultano inammissibili sotto un diverso profilo, che pure è stato messo in rilievo da entrambi i resistenti; cioè a causa dell’omessa formulazione di un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, diretto a porre in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897;

Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura del motivo – a seguito di un interpretazione svolta dal lettore e non prospettata dal ricorrente consenta di individuare il fatto controverso e l’inidoneità della motivazione (cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 3^, 18 luglio 2007 n. 16002 e 26 febbraio 2008 n. 4961).

I momenti di sintesi formulati dalla ricorrente a conclusione di ogni singolo motivo si limitano a riproporre la doglianza di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione “per i motivi esposti nel presente ricorso”, vanificando così la funzione del quesito, nonchè il significato e la portata dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come norma autonoma rispetto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio.

– La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00 per ciascuno dei resistenti, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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