Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20102 del 14/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2017, (ud. 28/03/2017, dep.14/08/2017),  n. 20102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16120-2015 proposto da:

C.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA L. SETTEMBRINI, 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO

MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., (già SHARED SERVICE

CENTER S.R.L.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 704/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/02/2015 R.G.N. 314/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbito il secondo motivo;

udito l’Avvocato GIANNI CECCARELLI per delega verbale Avvocato

ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SABRINA D’ALLEVA per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta C.D. tesa ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli in data 8 febbraio 2010 dalla Shared Service Center s.r.l., la conseguente reintegrazione ed il risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale nel confermare la tempestività della contestazione disciplinare, in ragione della necessità di procedere ad accertamenti e riscontri, ha poi affermato che, in disparte della prova dell’avvenuta affissione del codice disciplinare confermata da alcuni dei testi escussi -, la censura non si confrontava con l’ulteriore motivazione del Tribunale che aveva ritenuto, con affermazione condivisa dal giudice di appello, che la natura del fatto contestato al lavoratore (aver timbrato il cartellino di altra lavoratrice per farla risultare presente nei giorni 2 e 10 dicembre prima dell’ingresso effettivo) era tale da violare il c.d. minimo etico, con risvolti anche di natura penale, e non richiedere la previsione esplicita nel codice disciplinare.

2.1. Con riguardo poi alla eccepita violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (divieto di controllo a distanza dell’attività) ne ha escluso la sussistenza evidenziando che si trattava di un controllo che riguardava l’inizio e la fine dell’orario di lavoro e dunque esterno alla prestazione stessa.

2.2. Nel merito la Corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria svolta aveva confermato la riferibilità del fatto contestato al C. sottolineando che non erano state tempestivamente contestate: la veridicità delle rilevazioni orarie di ingresso della dipendente E., i dati risultanti dal badge e la documentazione prodotta in allegato alla memoria di cui, in ogni caso, i testi avevano confermato la veridicità. La presenza in servizio dei testi nel giorni oggetto di contestazione era stata a sua volta confermata in sede di istruttoria testimoniale restando irrilevante l’utilizzazione del documento prodotto tardivamente.

2.3. Inoltre ha ricostruito i movimenti del C. e della E. nei giorni in cui si era verificata l’anticipata timbratura dell’entrata di quest’ultima rispetto all’effettivo inizio dell’orario di lavoro ed ha ritenuto che correttamente, sulla base di indizi univoci e concordanti, era stata ritenuta provata la condotta contestata la cui gravità giustificava il recesso dal rapporto di lavoro di cui ha escluso il carattere ingiurioso non desumibile dalla sospensione disposta nè provato.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre C.D. con due motivi cui resiste con controricorso Telecom Italia Information Tecnology s.r.l. già Shared Service Center s.r.l.. Entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato le reciproche posizioni con memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4. Rammenta il ricorrente che l’addebito contestatogli era quello di aver timbrato l’accesso al posto di lavoro per conto di una collega e che per verificare la condotta contestata era stato utilizzato il sistema di rilevazione delle presenze predisposto dalla società che così era incorsa nella denunciata violazione. Sottolinea il ricorrente che la decisività di tale accertamento era stata confermata dalla stessa sentenza impugnata nella quale si era dato atto del fatto che i testi escussi non avevano con certezza confermato che il C. avesse effettivamente timbrato per conto della collega e che solo in esito alla verifica delle timbrature si era pervenuti al convincimento che vi era effettivamente stata la sostituzione contestata. Deduce che, investendo la verifica effettuata dal datore di lavoro non solo l’accertamento dell’orario di lavoro prestato dal dipendente ma anche i transiti rilevati all’interno di detto orario, si era determinato un uso non autorizzato del sistema di vigilanza e controllo lesivo della dignità e della riservatezza del lavoratore e, perciò, illegittimo poichè integrante un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dalla citata norma in assenza di qualunque allegazione circa il carattere “difensivo” della rilevazione.

5. Con il secondo motivo di ricorso, subordinatamente al mancato accoglimento della censura precedentemente formulata, è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. oltre che degli artt. 416,437,421 e 115 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che, anche a prescindere dalla inutilizzabilità dei dati di rilevazione delle presenze, la Corte territoriale avrebbe trascurato le puntuali eccezioni formulate con riguardo alle modalità di acquisizione, formazione degli stessi oltre che al loro contenuto senza procedere ad alcun approfondimento istruttorio che, invece, sarebbe stato necessario per superare l’incertezza dei fatti oggettivamente contestati.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato.

6.1. Costituisce orientamento di questa Corte che va confermato quello secondo cui la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro (nello specifico un “badge” elettronico idoneo a rilevare non solo la presenza ma anche le sospensioni, i permessi e le pause, ed a comparare nell’immediatezza i dati di tutti i dipendenti) utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione, si risolve in un accertamento sul “quantum” dell’adempimento ed è illegittima ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, se non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata dall’ispettorato del lavoro, dovendosi escludere che l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (cfr. Cass. 13/05/2016 n.9904 ed anche 19/09/2016n. 18302). Tanto vale anche per i controlli c.d. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso. Si deve escludere infatti che l’insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (Cass. 23/02/2010 n. 4375 e già Cass. 17/07/2007 n. 15892 riferita proprio ad un controllo effettuato tramite badge di ingresso al garage ed all’ufficio, v. anche 17/06/2000 n. 8250 con riguardo a sistemi di video sorveglianza).

6.2. Orbene nel caso in esame la Corte territoriale ha del tutto omesso di verificare se il sistema di controllo era stato concordato o autorizzato ed ha, del pari, trascurato se effettivamente si trattasse in concreto di un controllo difensivo nei termini sopra indicati. La stringata motivazione trascura ogni approfondimento sul punto di tal che la sentenza deve essere cassata e rinviata alla medesima Corte di appello che in diversa composizione procederà alla verifica della legittimità dell’utilizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei badge alla luce dei principi esposti in motivazione e solo in esito a tale accertamento rivaluterà il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l’esame delle censure formulate in via subordinata nel secondo motivo. Alla Corte del rinvio è poi rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’accoglimento del ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 consegue la inapplicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2017

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