Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20102 del 06/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25001-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

LATTANZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/08/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 20/06/2012, depositata il 20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’ars. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 122/08/12, depositata il 20 settembre 2012, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. E.P. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale (OMISSIS) di Napoli, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto, salvo che per la prima annualità (OMISSIS), rispetto alla quale era intervenuta decadenza, il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il dott. E. aveva presentato per l’Irap versata negli anni successivi, sino al (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale l’intimato resiste con controricorso.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per decorso del termine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Parte controricorrente non specifica, come avrebbe dovuto, l’epoca d’instaurazione del giudizio dinanzi alla CTP di Napoli, nè la stessa è desumibile dalla sentenza impugnata. Non si rende tuttavia necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per la relativa verifica, atteso che lo stesso modo di argomentare l’eccezione come svolto dal controricorrente – secondo il quale la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, per effetto della norma transitoria dell’art. 58 di cui alla citata legge, dovrebbe essere interpretata nel senso che l’espressione “giudizi instaurati”, di cui alla norma da ultima citata, debba essere riferita a ciascun grado di giudizio – lascia intendere che il giudizio d’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso sia stato introdotto dal dott. E. dinanzi alla CTP di Napoli in data anteriore al 4 luglio 2009, epoca di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2015, n. 19969; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2013, n. 15741), ha chiarito che occorre, affinchè possa trovare applicazione il nuovo più breve termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ove non notificata, sancito a pena di decadenza dalla nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., che il relativo giudizio sia stato ab initio instaurato in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

Il ricorso è dunque ammissibile.

Venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha accertato che negli anni oggetto dell’istanza di rimborso il professionista ha impiegato alle proprie dipendenze una sola dipendente con mansioni di segretaria, appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, secondo l’arresto dinanzi citato, circostanza di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame.

Manifestamente infondati devono ritenersi anche il secondo e terzo motivo, con i quali, rispettivamente, l’Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per vizio assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente (secondo motivo), nonchè per omessa motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Riguardo alla prima censura, infatti, la ratio decidendi risulta sufficientemente esplicitata nell’esame delle rispettive deduzioni delle parti, mentre, con riferimento alla seconda, il giudice di merito, al quale è istituzionalmente riservato l’accertamento di fatto circa la sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’Irap (cfr., tra le molte, oltre alla pronuncia succitata, Cass. sez. unite 26 maggio 2009, n. 12109), lo ha nella fattispecie escluso, affermando che la documentazione prodotta dal contribuente avesse comprovato che negli anni in oggetto il professionista si è avvalso di una sola dipendente addetta di segreteria e di aver utilizzato beni strumentali non significativi e comunque non eccedenti quanto costituisce la normale e indispensabile attrezzatura per l’espletamento dell’attività professionale, anche alla stregua dello standard richiesto dalla convenzione per il servizio di medicina generale con il SSN.

Tale giudizio, in quanto congruamente motivato, risulta quindi insindacabile nella presente sede di legittimità.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA