Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20102 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20102 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal
Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di
Torre del Greco, nel procedimento tra Gennaro Brusco e
il Comando Carabinieri Regione Campania – Compagnia di
Torre del Greco.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 26 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di opposizione proposto da
Gennaro Brusco avverso il verbale dei Carabinieri della
Compagnia di Torre del Greco per violazione dell’art.
186 del codice della strada, il Giudice di pace di Torre

Data pubblicazione: 02/09/2013

del Greco, con sentenza depositata il 25 gennaio 2008,
ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre
del Greco.

tente, il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, con ordinanza in data 4 ottobre
2012 ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il
regolamento di competenza.
Il relatore formula una proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità del conflitto, sulla base delle
seguenti considerazioni.
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38
cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la
causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza
entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti
deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. III, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. V1-3, 20 luglio 2011, n.
15951).
Nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio
la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta

2

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

superata tale preclusione. Infatti, dagli atti di causa
emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha avuto numerose udienze (la prima delle quali il 30 gennaio 2009,
e poi il 25 settembre 2009, 1’11 febbraio 2010, ed altre

Soltanto in esito all’udienza di discussione del 28 settembre 2012 il Tribunale, ma ormai tardivamente, ha rilevato, per la prima volta, la propria incompetenza».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, la richiesta di regolamento va dichiarata inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza sollevata dal Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 16 luglio 2013.

ancora).

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