Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20101 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25842/2007 proposto da:

S.Q.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe

Sante, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE

GIOVANNI GAETANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1614/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 1937/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato TODDE MICHELE per delega ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.Q.I., titolare di pensione diretta cat. IO art. dal 1.12.1973 e di trattamento di reversibilità SO art. dal 1.10.2001, ha chiesto la condanna dell’Inps al pagamento dell’integrazione al minimo sulla pensione diretta, contestando l’operato dell’Istituto che aveva invece riconosciuto l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità.

Il Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce, che ha ritenuto che per stabilire se la pensione di reversibilità sia stata costituita con oltre 781 contributi – come richiesto dal D.L. n. 463 del 1983, art. 6, conv. in L. n. 638 del 1983, ai fini della integrazione al trattamento minimo – si debba avere riguardo al momento del decesso del titolare della pensione diretta, perchè è in questo momento che il superstite acquista il diritto al trattamento di reversibilità, ed in cui la pensione risulta “costituita” ai sensi dell’art. 6 cit., e non alla data del pensionamento del titolare della pensione diretta; così che, poichè i contributi accreditati al dante causa della ricorrente al momento del decesso erano pari a 837 settimanali, doveva ritenersi che l’INPS avesse correttamente integrato al minimo la pensione di reversibilità e non la pensione diretta.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.Q. I. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’INPS. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 3, conv. in L. n. 638 del 1983, e vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire “se il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 3, al fine di stabilire se la pensione di reversibilità sia costituita con più o meno di 781 contributi settimanali, è da intendersi nel senso che non deve tenersi conto della contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza originaria della pensione diretta del dante causa”.

2.- Il ricorso è infondato. Va premesso che, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, l’assicurata, in epoca antecedente al decesso del coniuge, percepiva una pensione diretta integrata al trattamento minimo; deceduto il marito, detta pensione era stata riportata a calcolo ed era stato integrato al minimo il trattamento di reversibilità, che risultava costituito sulla base di 837 contributi settimanali.

La ricorrente sostiene di avere diritto all’integrazione della pensione diretta in quanto, ai fini della reversibilità, si dovrebbe tener conto solo dei 520 contributi settimanali accreditati al coniuge all’atto del suo pensionamento.

La Corte territoriale, motivando su questo punto, ha osservato che, trattandosi di pensioni a carico della stessa gestione assicurativa, era applicabile la norma di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 3, conv. in L. n. 638 del 1983, secondo cui “nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione ai trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione”. E poichè nel caso di specie i contributi accreditati al titolare della pensione diretta, al momento del decesso, erano pari a 837 settimanali, la Corte di merito ne ha concluso che l’integrazione spettava sulla pensione di reversibilità e che era pertanto corretto l’operato dell’INPS che aveva riconosciuto detta integrazione su quest’ultimo trattamento riportando a calcolo la pensione diretta.

3.- La decisione della Corte di merito deve ritenersi corretta e conforme a legge. Questa Corte ha costantemente affermato che in ipotesi di contitolarità tra pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della medesima gestione, a norma del D.L. n. 463 del 1983, art. 6, conv. in L. n. 638 del 1983, art. 6, l’integrazione al minimo spetta su quella delle due pensioni che risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa non inferiore a 781, tenendo conto che la pensione ai superstiti è un diritto proprio del familiare del defunto e che, come tale, è integrabile al minimo sulla base della sua misura e delle condizioni reddituali del beneficiario, indipendentemente dalla eventuale integrazione spettante al defunto (cfr. ex plurimis Cass. n. 15061/2001, Cass. n. 8647/99, Cass. n. 7840/98).

Nella specie, il giudice d’appello si è correttamente attenuto al principio sopra indicato avendo accertato che, tra le due pensioni a carico della stessa gestione (a.g.o.), quella di reversibilità era costituita, a differenza dell’altra, per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria non inferiore a 781.

Egualmente corretta deve ritenersi l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto alla pensione di reversibilità si perfeziona alla morte dell’originario avente diritto (alla pensione diretta), sicchè è a questo momento – che coincide con il verificarsi dell’evento protetto – che deve aversi riguardo ai fini della valutazione della posizione assicurativa del dante causa dell’assicurato, e così della decorrenza della pensione.

Le contrarie affermazioni della ricorrente non valgono ad inficiare la validità delle argomentazioni espresse dal giudice d’appello, posto che la contribuzione esclusa dal calcolo ai fini della valutazione della posizione assicurativa del dante causa è solo quella “volontaria” o quella “afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione”, laddove nel caso di specie si tratta di contribuzione obbligatoria (versata in coincidenza con la prosecuzione dell’attività lavorativa) afferente a periodi precedenti la data di decorrenza della prestazione (che coincide, per la pensione di reversibilità, con il primo giorno del mese successivo a quello del decesso).

Le disposizioni alle quali la ricorrente fa riferimento nell’ultima parte del ricorso (e così, in particolare, quella della L. n. 140 del 1985, art. 4, comma 2) non sono rilevanti ai fini della presente decisione, trattandosi di norme che conferiscono rilievo alla data di decorrenza della pensione diretta ai soli fini previsti dalle stesse norme e che non sono suscettibili, quindi, di ulteriore applicazione oltre i casi espressamente previsti.

4.- Il ricorso va, dunque, respinto con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva al 2 ottobre 2003, è applicabile l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente successivamente alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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