Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20101 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12715/2019 proposto da:

A.I., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Rosa Vignali, giusta procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza r.2200/2018 della CORTE DI APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.I., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito, dopo l’uccisione del padre, per timore di persecuzioni e di essere ucciso per la sua fede religiosa, in quanto (OMISSIS).

Il ricorrente non è stato ritenuto credibile, evidenziate le incongruenze e le plurime e diverse versioni dei fatti fornite nelle molteplici audizioni, circa la provenienza dallo Stato di (OMISSIS), piuttosto che dall'(OMISSIS), circa le sue generalità: sulla scorta di tale accertamento di non credibilità, la Corte territoriale ha escluso di poter svolgere accertamenti di carattere officioso, non sapendo in che direzione indirizzarli, e di poter concedere la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, sulle quali si era concentrato l’appello, non risultando evidenti e credibili ragioni di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo, con il quale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per difetto di specificità. Non è infatti chiarita la decisività dei fatti esposti, nè il preciso contenuto degli stessi (erroneità dell’affermazione secondo la quale lui aveva dichiarato che il modello era stato compilato da un terzo nell’immediatezza dello sbarco e documento comprovante la provenienza dallo Stato di (OMISSIS)) a fronte delle plurime contraddizioni dettagliatamente evidenziate dalla Corte nelle dichiarazioni rese dal richiedente e sulle quali questi non si sofferma affatto e non le smentisce.

2. Il secondo motivo, con cui si denuncia la motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. perchè la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente prima ritenuto che lo stesso proveniva dall'(OMISSIS) e, poi, sostenuto che non si conosceva la sua effettiva provenienza, è inammissibile perchè, lungi dal ritenere credibile la prima dichiarazione piuttosto che la seconda, la Corte palermitana ne ha evidenziato le palesi ed irrisolte contraddizioni sulle quali nemmeno nel ricorso il richiedente si sofferma – e non ha ritenuto affatto che lo stesso provenisse dall'(OMISSIS).

3. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 per mancato assolvimento dell’onere di integrazione probatoria officioso, è inammissibile perchè non tiene conto della decisione in merito alla impossibilità di individuare la zona di provenienza del richiedente.

4. Il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in merito al diniego della protezione umanitaria, per non aver considerato le prove di integrazione sociale è inammissibile, perchè la ritenuta non credibilità, circa la zona di provenienza e le sue vicende personali, in ragione della quale la Corte territoriale ha escluso di poter procedere ad accertamenti probatori di ufficio anche per valutare eventuali situazioni di vulnerabilità, rende irrilevante l’integrazione, non potendosi procedere alla comparazione richiesta dalla giurisprudenza ex Cass. n. 4455/2018.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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