Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20101 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20818/2009 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI

6, presso lo studio dell’avvocato LEVANTI ALESSANDRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ESPOSITO Walter, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RECOS Soc. coop a r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1573/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7/04/09, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 7.4.2009 e depositata il 13.5.2009 in materia di opposizione a precetto.

La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto l’appello ed ha dichiarato l’efficacia dell’atto di precetto intimato in forza di lodo arbitrale dichiarato esecutivo.

P.G. ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto perchè manifestamente fondato.

Il ricorso contiene tre motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il primo motivo è di violazione di norme di diritto (artt. 327 e 112 c.p.c. e del combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e Ord. Giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, comma 1, art. 2009 c.c. (rectius art. 2909), in relazione all’art. 360 c.p.c.).

Il quesito posto alla Corte è esposto alle pagg. 5-6 del ricorso.

Il motivo è fondato.

Invero, trattasi di opposizione a precetto fondato su lodo arbitrale dichiarato esecutivo, qualificata dal giudice del merito quale opposizione all’esecuzione.

L’impugnazione della sentenza, quindi, deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione.

Ne consegue che, qualificata dal tribunale come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’impugnazione del precetto fondato su un lodo arbitrale, il termine per appellare la relativa sentenza – trattandosi di sentenza di primo grado depositata il 26.10.2004 – non è soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (in termini Cass. 13.1.2009 n. 475).

Nella specie, la sentenza di primo grado risulta depositata il 26.10.2004, non notificata, mentre l’appello è stato notificato il 9.12.2006 – come risulta dalla sentenza impugnata in questa sede e dall’esame degli atti, consentito a questa Corte per la denuncia di un vizio procedurale – (od anche 9.12.2005 come sembra dare atto la ricorrente), comunque, quando era già decorso il termine lungo di un anno applicabile nel caso in esame.

La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la tardività dell’appello proposto, dichiarandone l’inammissibilità, e non decidere nel merito la causa. La causa di inammissibilità dell’appello proposto può essere rilevata d’ufficio in questa sede (Cass. 13.11.2009 n. 24047).

Ne consegue, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultima parte la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poichè il processo non poteva essere proseguito.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti dalle conclusioni raggiunte”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ultima parte, perchè il processo non poteva essere proseguito.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della Recos scarl.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito. Condanna la Recos scarl al pagamento delle spese che liquida, per il giudizio di appello, in Euro 2.200,00 per onorari ed Euro 1.000,00 per diritti, e per il giudizio di cassazione in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA