Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20101 del 14/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2017, (ud. 28/03/2017, dep.14/08/2017),  n. 20101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15370-2015 proposto da:

SI.E.TEL. S.P.A., – Società Italiana Eletro Telecomunicazioni P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITO GIUSEPPE GALATI 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA

MOSCOGIURI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controicorrente –

avverso la sentenza n. 511/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2014 R.G.N. 6420/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA SOLFANELLI per delega Avvocato DOMENICO

PETRACCA;

udito l’Avvocato MARIA MOSCOGIURI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Corte d’ppello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respintole domande di O.D., avviato obbligatorio, dirette ad ottenere la condanna della società Si.E.Tel. spa ad assumerlo nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della mancata assunzione.

2) La Corte ha ritenuto, diversamente dal primo giudice, che sussisteva il diritto all’assunzione perchè l’avviamento era stato disposto dalla Provincia di Roma a seguito di richiesta numerica effettuata dalla società; che la qualifica posseduta dall’ O. era quella di tecnico intermedio di ufficio, avendo egli anche la qualifica di operatore informatico.

3) ha precisato anche la Corte che in realtà l’avviamento del lavoratore era relativo a diverso protocollo da quello in cui la società aveva indicato le qualifiche di tecnico delle comunicazioni e di elettrotecnico e poi anche quella di programmatore informatico e che la società non si era premurata di depositare la richiesta numerica inviata alla provincia, così da poter consentire una verifica della rispondenza del provvedimento di avviamento con detta richiesta.

4) La corte infine ha rilevato che la mancata assunzione non era stata motivata dalla società in ragione della mancanza in azienda della qualifica oggetto dell’avviamento, avendo Si.E.TEL. opposto il rifiuto all’assunzione solo a seguito della verifica della ritenuta incompatibilità della patologia del ricorrente (sordomuto) con le mansioni disponibili in azienda e che pertanto la motivazione aveva riguardato le condizioni personali di salute del lavoratore avviato e non l’estraneità della qualifica al contesto aziendale.

5) Ha proposto ricorso per Cassazione la società Si.E.Tel. affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso O.. La società ha depositato memoria ai senzi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6 Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte avrebbe errato nel ritenere che la società non aveva assolto l’onere di prova dell’impossibilità di collocamento del M. all’interno dell’Azienda, perchè dalle prove testimoniali sarebbe invece emerso che il M., sordomuto, a causa della sua disabilità non sarebbe stato in grado di svolgere in concreto l’unica attività disponibile ossia l’assistenza tecnica ai clienti finali con scambio di informazioni telefoniche dirette a risolvere i problemi del cliente. Avrebbe errato la Corte nell’affermare che la società aveva l’obbligo di procedere alla redistribuzione di incarichi e comunque a riorganizzazione delle mansioni tra i lavoratori già in servizio per consentire la collocazione del disabile, non essendo tale obbligo previsto dalla normativa sul collocamento dei disabili, come più volte statuito dalla Suprema Corte, ai cui principi non si sarebbe attenuta la Corte di Merito.

7) Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte territoriale ritenuto illegittima la mancata assunzione sull’erroneo presupposto della mancata dimostrazione della esistenza di mansioni concretamente disponibili per le quali il lavoratore avviato sia idoneo”. Secondo la ricorrente tale motivazione sarebbe illogica e contraddittoria perchè i testi avevano riferito che la richiesta di avviamento era stata effettuata indicando personale con mansioni di installatori, ossia di personale che ha necessità di comunicare costantemente con la società, che anche nel colloquio l’ O. aveva difficoltà a sentire.

8) Con il terzo motivo di gravame la società lamenta sia la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte non avrebbe considerato che le qualifiche previste dalla convenzione stipulata da Sietel con l’Ufficio della Provincia erano espressamente “tecnico delle comunicazioni “elettrotecnico”, che inoltre la figura di “programmatore informatico”, che era risultata aggiunta a penna tra le qualifiche interessate all’assunzione, era ben diversa professionalmente da quella di “operatore informatico”, qualifica posseduta dal lavoratore e certamente inferiore, perchè consistente solo in attività di digitalizzazione e inserimento di dati al computer. Laddove il programmatore si occupa di lavorare sul software traducendo e codificando l’algoritmo risolutivo del problema.

9) Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. Avrebbe errato a corte di merito nel quantificare il risarcimento del danno, avendo preso in esame un arco di tempo non corretto, dal 11.9.2013 al 12.10.2015, successivo all’avviamento dell’ O., che aveva ad oggetto un contratto a termine di soli 9 mesi, come prescritto dalla convenzione del 5.10.2001 siglata con la Provincia.

10 il primo motivo appare inammissibile ove si rilevi che la società ha lamentato una violazione di legge senza tuttavia chiarire nello specifico in cosa sia consistita l’errata applicazione di legge ed in particolare del richiamato L. n. 68 del 1999, art. 9. Ma comunque il motivo è infondato. La corte territoriale ha adeguatamente motivato proprio rispettando la norma su richiamata, che espressamente stabilisce che, ove non sia possibile “avviare il lavoratore con la qualifica richiesta o concordata, gli uffici competenti avviano lavoratori in possesso di qualifiche simili”. Infatti la corte territoriale ha rilevato che l’avviamento dell’ O. era stato posto in essere a seguito della convenzione stipulata con la provincia di Roma peraltro con un atto di avviamento posto in essere l’11.9.2003, anteriore e diverso da quello in cui erano state indicate le figure di tecnico delle comunicazioni e di elettrotecnico, oltre quella di programmatore informatico, precisando altres’ anche che l’ O. risultava iscritto presso in centro per l’impiego di Tivoli dal 14.3.2000, nelle liste di collocamento dei disabili, con la qualifica di tecnico intermedio di ufficio e operatore di sistemi informatici; che, inoltre, a seguito dell’avviamento del lavoratore in qualità di tecnico intermedio di ufficio, la società nulla aveva opposto, solo rifiutando l’assunzione successivamente, adducendo l’incompatibilità della patologia dell’ O. (sordomuto) con le mansioni disponibili in azienda.

11) Quanto al secondo ed al terzo motivo, che possono valutarsi congiuntamente essendo connessi deve formularsi un giudizio di inammissibilità, se non di improcedibilità. Le censure infatti lungi dal riferirsi ad una violazione o falsa applicazione di norme, come indicato nell’epigrafe dei due motivi, si sostanziano in critiche all’iter motivazionale della sentenza, lamentandosi, quanto al secondo motivo, che la Corte non avrebbe tenuto conto delle testimonianze di due dipendenti, dalle quali era emersa l’incompatibilità della disabilità dell’ O., affetto da sordomutismo con le attività degli installatori, uniche mansioni disponibili che comportavano una costante comunicazione verbale e telefonica tra tali dipendenti; quarto al terzo motivo, che le figure indicate nella Convenzione stipulata con la provincia sarebbero state espressamente riconducibili solo a due profili, tecnico delle comunicazioni ed elettrotecnico, essendo peraltro stata aggiunta la figura del programmatore informatico, diversa da quella di semplice operatore. Non sono state trascritte per intero le deposizioni, come neanche è stata depositata la più volte menzionata Convenzione, neanche indicata specificatamente la sua collocazione nel fascicolo, con evidente violazione per principio di autosufficienza con riferimento sia all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 che all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Si tratta comunque di censure che investono il merito e che tendono a prospettare una diversa valutazione dei fatti, anche attraverso le deposizioni testimoniali accennate, che son precluse in questa sede.

12) Egualmente inammissibile deve ritenersi il quarto motivo di gravame. Ed infatti la ricorrente lamenta che la corte di merito abbia omesso di considerare che nel caso in esame il contratto stipulato era a termine per solo nove mesi. Tuttavia la lettera di assunzione non è stata trascritta o comunque depositata con il ricorso e, come già prima rilevato, neanche è stata depositata la Convenzione n. 2896 del 5.10.2001,in base alla quale si sarebbe effettuato l’avviamento oggetto di causa, nei termini dedotti dalla ricorrente con riferimento alla tipologia del contratto stipulato.

Anche in tal caso deve ravvisarsi quindi una violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, trattandosi di documenti su cui il ricorso si fonda, quindi rilevanti i fini dell’esame della presente censura.

13) Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., svolta dal contro ricorrente va ricordato che questa Corte ha statuito che può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione e che, in particolare, quando si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve essere formulata con controricorso (Cass. 21805/2011), purchè attraverso una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (Cass. 20914/2011). Nel caso in esame non ricorrono gli estremi della soccombenza dolosa o gravemente colposa, atteso che la ricorrente ha soltanto prospettato erroneamente le proprie censure, in parte incorrendo in vizi processuali che non hanno danneggiato la parte contro ricorrente, neanche in termini economici.

Il ricorso va respinto, con condanna della società ricorrente alla fusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%5 ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2017

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