Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20101 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 14/07/2021), n.20101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1590/2020 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASALE STROZZI

31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione

di Treviso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10326/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 28/11/2019 R.G.N. 8409/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 28 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di I.O., cittadino nigeriano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Treviso, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito alla fine del 2015 dall’Edo State, per sottrarsi alla setta degli (OMISSIS), nella quale avrebbe dovuto prendere il posto del padre (che già gli aveva anticipato l’ineluttabilità alla sua morte della successione, cui egli si era sempre opposto in quanto di fede cristiana, inizialmente sottovalutando l’obbligo), essendo stato rintracciato, dopo il decesso paterno (nell'(OMISSIS)) e la ribadita opposizione del proprio rifiuto, da alcuni membri nei vari spostamenti compiuti per mettersi in salvo dalle minacce di morte ed avendo essi anche ucciso la madre; essendo quindi approdato in Italia dopo un periodo di prigionia in Libia, da cui era stato liberato perché molto deperito;

3. il racconto era ritenuto implausibile e contraddittorio, sicché il Tribunale escludeva, anche considerata la situazione generale dell’Edo State in base ad un rapporto Easo del giugno 2017, i requisiti delle misure di protezione maggiori richieste. Esso negava pure i presupposti della protezione umanitaria, per l’inverosimiglianza della narrazione relativa alla setta degli (OMISSIS), di appartenenza elitaria ed assimilabile ad una loggia massonica con reclutamento forzato accertato solo negli anni Cinquanta del secolo scorso (sempre secondo il citato report Easo), peraltro secondo una visione nell’immaginario popolare ancora presente. Il Tribunale escludeva pertanto una condizione di effettiva vulnerabilità del richiedente e pure un suo adeguato livello di integrazione sociale in Italia, avendo avuto soltanto un contratto di lavoro stagionale in agricoltura, pure risalente (al settembre 2017);

4. con atto notificato il 23 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con dieci motivi (variamente raggruppati, secondo la numerazione in ricorso); i Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente; erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.L. n. 416 del 1989, art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 35 bis, n. 9; mancato esame dei documenti prodotti di riscontro esterno al racconto del ricorrente, per la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in riferimento alla ritenuta propria non credibilità in riferimento al tentativo di affiliazione forzata alla setta degli (OMISSIS), sulla base di COI non specifiche, né aggiornate, con indicazione di fonti ufficiali specificamente mirate e più aggiornate (reports EASO 2018), con omissione pure di valutazione delle COI prodotte in allegato al ricorso (primi tre motivi); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per omesso esame dei certificati di morte prodotti, a fini di credibilità del proprio racconto erroneamente esclusa per esasperato rilievo di contraddittorietà di elementi sostanzialmente marginali (verosimilmente dovuta ad una traduzione imprecisa) ed inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per mancato esercizio del potere officioso di acquisizione di copia di un report di polizia, relativo all’omicidio della madre, esaminato dalla Commissione Territoriale ma da questa non prodotto nel giudizio di primo grado e non conservato dal richiedente (quarto e quinto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908);

3.1. prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve allora osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674): sicché, esso è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 19 giugno 2020, n. 11925);

3.2. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): nel caso di specie, l’esame del racconto (pure diffuso: dal secondo capoverso di pg. 2 al primo di pg. 4 del decreto) è stato ritenuto non credibile dal Tribunale per una valutazione di incoerenza intrinseca ed estrinseca (dal secondo capoverso di pg. 10 all’ultimo di pg. 12 del decreto), senza una disamina logica e giuridica approfondita e con integrazione pertanto dell’errore di diritto e del vizio di motivazione apparente denunciati;

3.3. quest’ultimo ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica (come nel caso di specie, per la ragione detta), rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6;

3.4. il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuare in base ai citati parametri, è poi sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa), spettando al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578), come appunto nel caso di specie;

3.5. le censure sono idonee a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con specificazione di puntuali fonti alternative o successive, tali da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769), in corretto adempimento della loro offerta specifica e pertinente, oltre che aggiornata al momento della decisione (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32674; Cass. 16 dicembre 2019, n. 33175);

3.6. nel caso di specie, appare necessario un ulteriore più specifico approfondimento, in adempimento dell’obbligo in questione: già questa Corte ha ritenuto, in tema di protezione sussidiaria, a riguardo della setta degli (OMISSIS), alla base della vicenda migratoria del richiedente, che le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrino gli estremi del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e non possano essere considerate un fatto di natura meramente privata, anche se provenienti da soggetti non statuali, avendo pertanto l’autorità giudiziaria adita il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27859);

4. il ricorrente deduce poi nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 35 bis, n. 9; omesso esame di circostanza rilevante per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti, per omessa o generica indicazione delle COI di riferimento in ordine al mancato riconoscimento del conflitto interno nella regione del Delta del Niger, dove è incontestato il proprio trasferimento ancora nel 2007 (a Port Harcourt, nel River State), alla base della negata protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (sesto, settimo e ottavo motivo);

5. anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

5.1. nel giudizio di protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’allegazione dal richiedente di una situazione generale determinante l’esposizione effettiva al pericolo per la propria vita o per la propria incolumità psico-fisica, dovuto alla mera condizione del rientro impone l’accertamento all’attualità della situazione oggettiva del paese d’origine e, in particolare, dell’area di provenienza del cittadino straniero: esso integra un accertamento autonomo che riguarda la verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno, senza la necessità che egli fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465-07 cd. sentenza Elgafaji). Esso comporta una diversa modulazione dell’onere di allegazione rispetto a quello relativo alle protezioni cd. individualizzanti, potendosi limitare alla indicazione di una situazione generale di violenza indiscriminata dettata da conflitto esterno od instabilità interna, percepito come idoneo a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico-fisica del richiedente, per il solo fatto di rientrare come civile nel paese di origine (Cass. 30 luglio 2015, n. 15202; Cass. 8 luglio 2020, n. 14350): con un grado di specificità inferiore a quello che caratterizza le protezioni cd. individualizzanti, per contro espandendosi il dovere istruttorio officioso del giudice, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (Cass. 15 settembre 2020, n. 19224), non potendo certamente il giudice del merito limitarsi a valutazioni generiche ovvero omettere di individuare le fonti informative specifiche da cui vengano tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230; Cass. 6 luglio 2020, n. 13940);

5.2. nel caso di specie, richiamato il corretto adempimento dell’obbligo giudiziale di cooperazione istruttoria, il richiedente ha indicato fonti COI più puntuali ed aggiornate (rapporto Easo sull’area de Delta del Niger del novembre 2018, illustrato da pg. 41 a pg. 47 del ricorso) rispetto a quelle utilizzate (report Easo del giugno 2017, anteriore di due anni alla decisione) nell’accertamento del Tribunale (genericamente sintetizzato al secondo capoverso di pg. 8 del decreto);

6. il ricorrente deduce, infine, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 35 bis, n. 9, per mancata valutazione della situazione interna nella regione del Delta del Niger, quale presupposto della subordinata domanda di protezione umanitaria (nono e decimo motivo);

7. essi sono assorbiti;

8. pertanto i primi otto motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento degli ultimi due, cassazione del decreto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i primi otto motivi, assorbiti gli altri; cassa il decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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