Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20101 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20101 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal
Giudice di pace di Gaeta nel procedimento tra s.r.l. VIcas e la Prefettura di Latina.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Giudice di pace di Cassino, con sentenza n.
3232/2011 depositata il 24 gennaio 2012, ha dichiarato
la propria incompetenza per territorio, in favore del
Giudice di pace di Gaeta, a giudicare sull’opposizione
al verbale di accertamento per violazione dell’art. 167,
comma 2, del codice della strada, elevata a carico

Data pubblicazione: 02/09/2013

dell’opponente società a r.l. VI.CAS. dalla Polizia
stradale di Latina perché, quale proprietaria del veicolo, ne consentiva la sua circolazione con massa complessiva a pieno carico in eccesso rispetto a quella consen-

Il Giudice di pace ha motivato la declinatoria facendo
riferimento alla circostanza che la violazione era stata
rilevata presso gli Uffici della Polstrada di Latina distaccamento di Formia.
Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Giudice di pace di Gaeta, con ordinanza in data 26 ottobre 2012, ha sollevato conflitto, richiedendo
d’ufficio il regolamento di competenza.
Ad avviso del relatore, l’istanza di regolamento è fondata.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la competenza per territorio di natura inderogabile
del giudice dell’opposizione a verbale si determina con
riferimento al luogo in cui è commessa la violazione,
che, di regola, coincide – quando non risulti diversamente – con il luogo dell’accertamento, rimanendo irrilevante quello, eventualmente diverso, in cui venga compiuta successivamente la mera verbalizzazione
dell’attività di accertamento (Cass., Sez. n, 24 giugno
2009, n. 14818).

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tita, maggiorata del 5%.

E poiché nella specie dallo stesso verbale di contestazione risulta che la violazione al codice della strada è
stata accertata nel territorio del Comune di Ausonia
(FR), rientrante nel mandamento del Giudice di pace di

tiene a tale giudice».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, va dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Giudice di pace di Cessino;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio inderogabile del Giudice di pace di Cessino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 16 luglio 2013.

Cessino, la competenza, ad avviso del relatore, appar-

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