Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20100 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27788/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58,

presso lo studio dell’avvocato FERRI Pietro, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NARDINO LUCIANO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/08/2007 R.G.N. 89/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GRISCIOLI UMBERTO per delega FERRI PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.R. ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendone la condanna a riconoscerle la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 maggio 2004, previo accertamento dell’inapplicabilità del più elevato limite di età previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, in considerazione del proprio stato di invalidità non inferiore all’80%, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell’art. cit..

La domanda, previo espletamento di c.t.u., è stata accolta è la sentenza è stata confermata in sede di appello avendo la corte territoriale ritenuto in sintesi che il richiamo di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si riferisce all’invalidità civile e comporta l’applicazione della normativa in materia.

Il giudice di merito ha tuttavia aggiunto che in ogni caso la L. affetta da sordomutismo era stata poi colpita da altra patologie, alcune delle quali gravi, sicchè la percentuale complessiva di invalidità, valutata nel 90% e poi ridotta a percentuale inferiore all’80% non quantificata, non avrebbe dovuto subire siffatta riduzione.

L’INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso per un motivo.

L’intimata resiste con controricorso, nel quale, fra l’altro, muove censure al quesito ex art. 366 bis c.p.c., sostenendone l’inammissibilità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è ammissibile perchè il quesito consente alla Corte di comprendere la questione controversa e di darvi risposta.

Il ricorso è infondato.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3) nell’art. 1, comma 1 ha previsto, mediante rinvio alla tabella A allegata allo stesso decreto, l’innalzamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia pensionabile 65 anni per l’uomo e a 60 per la donna.

Tuttavia in base al successivo comma 8 dello stesso articolo “l’elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento”.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che “anche in seguito all’entrata in vigore dei D.Lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l’innalzamento dell’età pensionabile a sessantacinque anni per l’uomo e sessanta per la donna) l’età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell’ammontare di una pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacchè il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, ha espressamente escluso l’applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all’80%, dovendosi perciò includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), necessariamente coincidenti con l’inabilità (Cass. 9537/2003;

13495/2003; 15465/2004; 12726/2008; 952/2010).

L’istituto censura la sentenza per aver dato rilievo ai criteri di determinazione dell’invalidità civile anzichè a quelli fissati dalla L. n. 222 del 1984, sull’invalidità pensionabile.

Il ricorrente non considera però che la corte di merito ha del pari assegnato rilievo quale concorrente ragione per accogliere la domanda anche alla circostanza che la percentuale di invalidità determinata nel 90% per cento non avrebbe dovuto subire la riduzione alla quale era stata invece assoggettata e che aveva comportato la determinazione della stessa in misura inferiore all’80%, secondo i criteri di cui alla L. n. 222 del 1984.

Tale statuizione, idonea di per se a giustificare la decisione impugnata, non è stata oggetto di censura sicchè il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in Euro 40,00 per esborsi oltre ad Euro 2500,00 per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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