Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20100 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20100 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23793/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
ZOLEZZI AUTO srl, con sede in Albenga (SV), Regione Poca n. 18,
in persona del legale rappresentante Roberto Zolezzi, assistito
dall’Avv. Andrea Russo e domicilio eletto presso il di lui studio in
Roma, alla via del Castro Pretorio, n. 122.
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, n. 72/06/10, depositata il 1 luglio 2010.

Data pubblicazione: 30/07/2018

Udita la relazione ‘svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2018
dal Consigliere Marcello M. Fracanzani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
dell’unico motivo di ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori e l’Avv. Benedetta Rossi,
su delega dell’Avv. Andrea Russo;

1. A conclusione di attività di verifica, l’Agenzia delle entrate Ufficio di Albenga notificava avvisi di accertamento per gli anni di
imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, formulando rilievi in tema
di IRPEG, IRAP ed IVA, in relazione all’attività condotta dalla
contribuente, cioè compravendita automobili in concessionaria per
il marchio Audi – Volkswagen, giusto contratto con l’importatore
italiano Autogerma spa.
1.1 Per quanto riguarda il profilo attinente alle imposte dirette,
l’Ufficio rilevava che il contribuente avesse svolto lavori di
manutenzione straordinaria non scorporabili su immobili che teneva
in locazione o in leasing e che avesse portato in ammortamento i
relativi costi nel quinquennio. Contestava tale procedura di bilancio,
ritenendo invece applicabile il principio contabile n. 24, invocando
l’art. 52 e l’art. 74, comma 3, del TUIR nel testo vigente all’epoca
dei fatti (ora artt. 56, 83 e 108) e le relative risoluzioni ministeriali.
Per l’effetto, i costi per migliorie e spese incrementative su beni di
terzi -non separabili dai beni sui quali vengono sostenuti- sono
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali e sono assoggettati ad
ammortamento «nel periodo minore tra quello di utilità futura delle
spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto
dell’eventuale periodo di rinnovo se dipende dal conduttore».
Operando il confronto fra ammortamento fiscale in 33,33 esercizi, e
la durata del contratto in 12 anni al 2000, 11 al 2001, 10 al 2000,
considerando che quest’ultimo è il termine più breve fra i due,

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FATTI DI CAUSA

l’Ufficio rideterminava in tal modo l’ammortamento e recuperava a
tassazione gli importi eccedenti.
2.

Insorgeva la contribuente avanti la CTP di Savona,

contestando

la

ricostruzione

operata

dall’Amministrazione

finanziaria.
2.1 Affermava da un lato la correttezza dei principi contabili
adottati dalla contribuente, valorizzando la circostanza che l’art.

fissava affatto un criterio predefinito, ma rinviava ai canoni di
diritto civile, lasciando quindi all’imprenditore un margine di
manovra anche nella scelta dell’ammortamento secondo i criteri di
contabilità. Richiamava trattarsi di spese per l’adeguamento della
sede (in locazione) e dell’officina (in leasing) per l’adeguamento
agli standards voluti da Volkswagen ogni quattro/cinque anni, di
talché corretto era qualificare l’utilità in detto periodo e, per
conseguenza, praticare l’ammortamento sullo stesso lasso
temporale.
Resisteva l’Ufficio a difesa del proprio operato, insistendo
sull’interpretazione giuridica adottata.
3. I giudici di primo grado accoglievano le prospettazioni della
società contribuente ed annullavano i provvedimenti impugnati.
L’Agenzia interponeva appello, riproponendo le medesime
argomentazioni già rappresentate in sede di verbale di
accertamento. 0
Il giudice di secondo grado rigettava l’appello erariale e
confermava la sentenza del primo giudice.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidandosi ad un
unico motivo di censura.
Si è ritualmente costituita la contribuente, controdeducendo
specificamente ai motivi di doglianza.
In prossimità della pubblica udienza la contribuente ha
depositato memoria.

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74, comma terzo, TUIR nel testo vigente all’epoca dei fatti non

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si lamenta la violazione dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in riferimento all’art. 74, comma 3,
(ora 108) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e contestuale falsa
applicazione dell’art. 74, comma 4, medesimo testo, nonché
dell’art. 2426 n. 5 del codice civile. Nella sostanza viene riproposta
l’interpretazione dell’Amministrazione in tema di ammortamento

Questa Sezione ha già affrontato la questione in più occasioni
(da ultimo cfr. ord. 14 marzo 2018, n. 6288), valorizzando
l’autonomia privata nell’alternativa prevista dalla norma ed
ancorandola alla verifica caso per caso dell’utilità delle migliorie, in
ragione dello scopo perseguito con il contratto (locazione, affitto,
leasing)

che fonda la disponibilità del contribuente sulla

res

meliorata. Nel caso di specie, con apprezzamento in sé coerente e
non sindacabile in questa sede, la CTR ha accertato che le migliorie
fossero funzionali ai requisiti richiesti dalla concedente Autogerma
s.p.a. ogni quattro o cinque anni, deducendone nello stesso arco
temporale di vita anche l’esplicarsi dell’utilità ricavabile dal
contribuente che quindi rettamente ha calibrato l’ammortamento
sul medesimo periodo.
In questa prospettiva non può trovare accoglimento la tesi
ermeneutica della difesa erariale ove interpreta la locuzione
normativa «spese di impianto» come le spese necessarie per
impiantare, cioè avviare, costituire, iniziare ad esercitare un’attività
economica organizzata. Secondo l’esemplificazione dell’Avvocatura
tali sarebbero per esempio le spese di rogito notarile per
l’acquisizione del terreno o della sede, sostenute una tantum e non
ricorrenti, mentre non lo sarebbero le spese relative all’impianto,
intese come le spese riferibili alla struttura ove l’attività si svolge e
necessarie per la sua manutenzione straordinaria, con addizioni che
ne aumentano il pregio o ne garantiscono la funzionalità.

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MMF

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delle migliorie su beni altrui sopra descritta nei fatti di causa.

Sennonché, seguendo la tesi erariale, sarebbero deducibili solo
le spese svolte in occasione dell’avviamento, dell’insediamento,
«dell’impianto» dell’attività, non più le altre spese sostenute
«sull’impianto» durante la sua vita e ricorrenti a diversa cadenza.
Ma è proprio il tenore del quadro normativo ad indirizzare verso
questa seconda interpretazione, ove si riferisce appunto a criteri di
durata quali l’utilità residua del bene o la durata del contratto,

addirittura alla loro ricorrenza temporale ciclica per mantenere in
efficienza l’impianto. Tali sono appunto le spese di
ammodernamento e ristrutturazione d’immagine richieste dalla
concedente alla concessionaria per restare a far parte della propria
rete di vendita.
In definitiva, la CTR ha ben governato i principi affermati da
questa Sezione, neppure può essere scrutinato in questa sede il
procedimento logico adottato dal giudice di merito nel caso de quo.
Il motivo è dunque infondato e va disatteso.
PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese
di lite che liquida in €.millecinquecento, oltre ad accessori, Iva e
cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018
L’estensore

Il Presidente

criteri che sono connaturali alla riedizione delle spese, quando non

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