Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20100 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12610/2019 proposto da:

B.S., domiciliato in Roma, Via Chisimaio n. 29, presso lo

studio dell’Avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2029/2018 della CORTE di APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

B.S., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso con tre mezzi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in epigrafe indicata.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per sottrarsi alle violenze ed allo sfruttamento perpetrato nei suoi confronti dallo zio, dopo la morte dei suoi genitori.

La Corte territoriale ha ritenuto i fatti riconducibili a vicende private e ne ha escluso la rilevanza ai fini di protezione.

Ha osservato che non sono state allegate situazioni socio/politiche di rilievo in relazione alla zona di provenienza, ma in relazione all’area del (OMISSIS), in riferimento alla quale ha, comunque, svolto accertamenti d’ufficio, negando la ricorrenza dei presupposti.

Ha anche ritenuto insussistenti i presupposti della protezione umanitaria, limitandosi l’appellante a dedurre la sua vulnerabilità per l’atteggiamento minaccioso dello zio, circostanza, peraltro, vaga, ed in relazione alla quale egli avrebbe potuto chiedere l’intervento delle Autorità del proprio Paese. La Corte ha considerato poi generica la deduzione della vulnerabilità collegata alla indigenza del nucleo familiare.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7 e si duole che non si sia tenuto conto delle persecuzioni subite, è inammissibile perchè non si confronta affatto con la statuizione che ha collocato – alla stregua dello stesso racconto del richiedente – le sue vicende in un ambito familiare, e perchè è svolto in termini generali mediante l’esclusivo richiamo a norme e precedenti giurisprudenziali.

2. Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per mancato assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria, è inammissibile laddove risulta focalizzato sul mancato approfondimento del sistema giudiziario (OMISSIS), poichè tale profilo non rientra tra quelli destinati a rilevare al fine del riconoscimento della protezione richiesta. Per il resto è infondato, perchè la Corte territoriale ha proceduto ad acquisire e valutare le fonti accreditate per accertare la situazione socio/politica esistente nella zona di provenienza, che ha dettagliatamente ricostruito.

3. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione umanitaria, è inammissibile perchè svolto in termini assolutamente generici ed è privo di concreti riferimenti alla situazione personale del richiedente.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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