Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20100 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. II, 23/09/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 23/09/2010), n.20100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25381/2008 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO,
rappresentato e difeso dall’avvocato INTERNULLO Carmelo, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA PALUMBO STEFANIA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEL GESU’ 46, presso lo studio dell’avvocato ZATTONI Enrico, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 967/2008 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata
il 10/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Alberti Giuliana, (delega avvocato Zattoni Enrico),
difensore della controricorrente che si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“L’ing. S.G. ricorre per cassazione avverso sentenza di appello con cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stato escluso il suo diritto nei confronti della sig.ra P. S. al compenso di prestazioni professionali – consistite nel collaudo statico di un edificio di proprietà della convenuta – sul rilievo del difetto di prova del conferimento del relativo incarico.
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si contesta appunto la statuizione del predetto difetto di prova assunta dal giudice di appello. Sennonchè le censure, così come formulate in ricorso, si rivelano inammissibili, sollecitandosi, di fatto, questa Corte ad una pura e semplice nuova valutazione del materiale probatorio, diversa da quella espressa dal secondo giudice”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che il solo avvocato del ricorrente ha presentato memoria, la quale, però, non vale a superare le considerazioni svolte nella relazione;
che, in particolare, la circostanza – evidenziata dal ricorrente – della necessità del collaudo ai fini dell’ottenimento della licenza di abitabilità dell’opera in cemento armato, poi effettivamente ottenuta dalla P., non è di per sè decisiva, non essendo logicamente incompatibile con il conferimento dell’incarico da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori – come ipotizzato dal Tribunale – piuttosto che dalla committente sig.ra P.;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010