Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20100 del 14/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2017, (ud. 28/03/2017, dep.14/08/2017),  n. 20100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8269-2014 proposto da:

MERCANTILE MANAGEMENT SYSTEM S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO LAROSA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

T.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA

MARSANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CITRO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6291/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 10164/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato MARIA CITRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.10.2013 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dalla società Mercantile Management System srl alla sentenza del 22.4.2009 del Tribunale di Napoli, rilevando che l’appellante aveva effettuato una ricostruzione delle ragioni poste a fondamento della propria difesa senza muovere censure specifiche e dettagliate alla motivazione del Tribunale, che aveva accolto la domanda di T.C. accertando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condannando la società al pagamento della somma complessiva di Euro 42.718,39.

La corte ha ritenuto che l’odierna ricorrente non aveva svolto alcuna specifica censura diretta ad incrinare il fondamento logico – giuridico della sentenza, ossia le argomentazioni concernenti l’accertamento della subordinazione, che il primo giudice aveva desunto dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali assunte.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidato ad un unico articolato motivo. Ha resistito la T. con contro ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente formula un motivo articolato in due punti con cui lamenta:

a) La violazione dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con L. n. 134 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la norma non impone alcuna rigida regola formalistica nel richiedere la specificità dei motivi e che tale specificità sarebbe stata rispettata, in quanto l’atto di appello conterrebbe una precisa censura della sentenza del Tribunale nella parte in cui formula l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, atteso che la ratio dell’art. 342 c.p.c. deve essere ricercata nell’esatta individuazione della domanda. Secondo la ricorrente le affermazioni contenute nel proprio atto di appello non potevano che contrastare le argomentazioni addotte dal primo giudice, ciò desumendosi anche implicitamente dalla riformulazione in appello dell’eccezione di nullità dell’atto introduttivo.

b) La sentenza violerebbe comunque la norma di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in quanto in nessun punto si sofferma in ordine all’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, dovendosi quindi ravvisare, a suo dire, un error in procedendo.

Il motivo è inammissibile.

Nel ricorso la società ha riportato soltanto il contenuto della memoria di costituzione di primo grado dove sono state svolte eccezioni di rito, relative alla nullità del ricorso introduttivo della T. e le eccezioni di merito relative all’infondatezza della domanda della lavoratrice. La ricorrente ha poi riportato soltanto una frase della sentenza di primo grado in cui viene disattesa l’eccezione di nullità del ricorso con motivazione sul punto. Non ha offerto la società alcuna precisa indicazione che consenta la conoscenza del fatto processuale denunciato, così violando anche l’art. 366 c.p.c., n. 6. Ancora non ha prodotto, nel rispetto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorso introduttivo, la sentenza di primo grado, ed il proprio ricorso d’appello, contenente appunto le censure che avrebbe dovuto formulare e che la sentenza di appello non ha ritenuto vi fossero. La società ricorrente si limita a ribadire anche in questa sede che il ricorso introduttivo di primo grado sarebbe nullo perchè difetterebbe dei requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Non è dato pertanto comprendere, in questa sede, quale violazione vi sia stata da parte della Corte territoriale laddove ha più volte affermato che l’atto di appello non conteneva alcuna specifica censura diretta a confutare le argomentazioni motivazionali della sentenza del Tribunale sui vari punti decisionali, tra cui era incluso, pur se non espressamente precisato dalla sentenza oggi impugnata, anche quello relativo al mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del ricorso. Questa corte con la sentenza emessa a SSU n. 8077/2012 ha espressamente statuito che “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”.

Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, con condanna della società, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrete al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2017

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