Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20100 del 02/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20100 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

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Data pubblicazione: 02/09/2013

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ORDINANZA
sul ricorso proposto da

ZANOTTA Carla e CIANCETTA Alfredo, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Gabriella Ciancetta, con domicilio per legge
presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour, Roma;
– ricorrenti contro
STELLA Avv. Giorgio Giovanni, rappresentato e difeso da
se medesimo e, in forza di procura speciale a margine
del controricorso, dall’Avv. Luigi Combariati, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via E. Faà di Bruno, n. 15;
– controricorrente

2A4

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Catanzaro in data 13 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art.

380-bis cod. proc. civ.:

«Carla Zanotta ed Alfredo Ciancetta, condomini del Condominio Santa Maria del Mare nel Comune di Stalettì,
presentarono nel marzo 2011 avanti al Tribunale di Catanzaro ricorso per la nomina di un amministratore e per
la revoca dell’amministratore in carica, l’Avv. Giorgio
Giovanni Stella, in ragione della dedotta sua grave
inadempienza agli obblighi della gestione.
Si costituì il solo Giorgio Giovanni Stella, resistendo.
Il Tribunale, con provvedimento depositato in data 20
luglio 2011, rigettò la domanda, rilevando che i rendiconti della gestione erano stati approvati dalla maggioranza assembleare e che l’amministratore aveva dimostrato di avere adempiuto al dovere di riscuotere dai condomini le quote dei contributi di spesa.
Il Tribunale condannò anche i ricorrenti, soccombenti,
al pagamento delle spese di lite.

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Dott. Alberto Giusti.

La Corte d’appello di Catanzaro, giudicando sul reclamo
del Ciancetta e della Zanotta, con decreto depositato il
13 dicembre 2011 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revoca

agosto 2011, aveva deliberato sulle dimissioni irrevocabili dalla carica presentate dallo Stella ed aveva nominato un nuovo amministratore nella persona del geom.
Franco Vetrella); e, statuendo sulle spese, sulla base
del criterio della soccombenza virtuale, le ha poste a
carico dei reclamanti, escludendo le lamentate gravi irregolarità nella gestione.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato:
– che “la prosecuzione della gestione in mancanza di
conferma della nomina da parte dell’assemblea è
giustificata dall’operatività del principio della
pxorogatio”;
– che “la mancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi è contraddetta dalla provata notificazione agli stessi degli atti di precetto; che poi l’amministratore non abbia intrapreso
la procedura esecutiva vera e propria è scelta che
può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra in sé
un fatto di mala gestio”;

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dell’amministratore (atteso che l’assemblea, in data 11

- che “la mancata attivazione per la riparazione delle parti comuni è giustificata dalla natura di proprietà esclusiva delle parti in questione”.
Per la cassazione del decreto della Corte d’appello, li-

vore del procuratore antistatario), la Zanotta e il
Ciancetta hanno proposto ricorso, con atto notificato
1’8 giugno 2012, sulla base di un motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto
obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui
esame è stata adottata, ha i connotati della decisione
giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato
indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede. Risulta, pertanto, irrilevante che la
statuizione impugnata nel caso in esame acceda ad un
provvedimento avente natura, formale e sostanziale, di
volontaria giurisdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione, poiché rispetto ad essa vanno ravvisati quella contrapposizione ed i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l’ammissibilità del
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

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mitatamente al capo delle spese (con distrazione in fa-

Nel merito, la statuizione impugnata, in quanto conforme
al criterio della soccombenza indicato come normale
dall’art. 91 cod. proc. civ., risulta corretta (Caso.,
Sez. Un., 29 ottobre 2004, n. 20957).

di consiglio, per esservi rigettato».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che i rilievi critici esposti nella memoria non sono tali da superare il consolidato indirizzo di legittimità esposto nella relazione (cui

adde Cass., Sez. II,

18 aprile 2005, n. 8085);
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cessazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in
complessivi euro 1.200, di cui euro 1.000 per compensi,
oltre ad accessori di legge, e che distrae in favore
dell’Avv. Luigi Combariati.

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Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

cbt,

il 16 luglio 2013.

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