Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2010 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2010 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimato
Sostegno Alberto
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
42/12/06
depositata il 4/7/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sostegno Alberto
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Torino n. 39/15/11 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di accertamento n. R200010100469/2009 per irpef 2004 e n.
R200010100470/2009 per irpef 2005.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21605/12
51€o
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 29/01/2014
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
sufficiente ad integrare la prova contraria la mera diminuzione del saldo di un conto gestione titoli, in assenza di prova circa l’effettivo impiego delle somme.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
6813 del 20/03/2009 (Rv. 607355) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione
alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro
reddito (dichiarato).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte
Così deciso in Roma, 5/12/2013
Il Pr
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 38 del dpr 600/73 laddove la CTR ha ritenuto