Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2010 del 26/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2010 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 2554-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

NOBILI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO MARTELLI giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/01/2018

avverso la sentenza n. 92/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 02/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato BONFIGLIO per
delega dell’Avvocato MARTELLI che ha chiesto il
rigetto.

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

n. 2554/2013

Fatti di causa
Con l’impugnata sentenza n. 92/16/11, depositata il 2.12.2011 la
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva
l’appello del contribuente Aldo Nobile, emessa nel contraddittorio con

15.1.2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che
aveva respinto il ricorso proposto dal ridetto contribuente avverso
l’avviso di liquidazione n. 20021V002999000 con il quale, revocata
l’agevolazione fiscale cosiddetta “prima casa”, di cui all’art. 1, comma
3, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
relativamente all’acquisto per rogito 30.7.2002 di un’abitazione
ubicata in Bologna, veniva recuperata a tassazione l’ordinaria imposta
di registro, recuperato un credito di imposta scontato in sede di
registrazione e irrogate sanzioni
La CTR riteneva che erroneamente l’Ufficio avesse definito
l’abitazione come di “lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6,
con la conseguente revoca del beneficio in parola; ciò, perché
l’abitazione risultava di “superficie utile complessiva” inferiore a mq.
240, non potendosi computare in essa né il vano seminterrato, né il
sottotetto, locali tutti privi dei requisiti previsti dal Regolamento
edilizio per l’abitabilità.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva
ricorso per cassazione notificato in data 22.2.2013 affidato a due
motivi.
Nobili Aldo resisteva con controricorso illustrato con memoria.
Motivi della decisione

l’Agenzia delle Entrate e riformava la decisione n. 10/06/08 del

n. 2554/2013

1.Col primo motivo di ricorso, la sentenza veniva censurata ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendosi, in rubrica,
“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, col e nota II bis, Tariffa,
Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con

Il motivo è fondato.
Questa Corte ha dato luogo ad uno stabile orientamento dal quale
il Collegio non ha ragione di discostarsi secondo il quale ha affermato,
da un lato, la “tassatività” dell’elencazione dei locali da escludere dal
computo della superficie dell’immobile indicati nell’art. 6, d.m. 2
agosto 1969 (Cass. n. 18483 del 2016) e, dall’altro, che: «In tema di
imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e,
quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”,
di cui all’art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R.
26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di
“superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2
agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’
“abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre
quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro
effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il
carattere “lussuoso” di una abitazione. assumendo rilievo – in
coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la
marcata potenzialità abitativa dello stesso» (Cass. n. 25674 del 2013;
in senso conforme Cass. nn. 10191 e 18480 del 2016).
Come ha avuto modo di chiarire questa Corte Suprema, la
“superficie utile complessiva”, non può restrittivamente identificarsi
nella sola “superficie abitabile” (Cass. sez. trib. n. 1087 del 2012;
n.25674 del 2013).

il D.M. 2 agosto 1969, art. 6, n.1072.

n. 2554/2013

La utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dalla
sua abitabilità; ed è quello più idoneo ad esprimere il carattere
“lussuoso” o meno di una casa; il tener conto di questa marcata
potenzialità abitativa meglio consente di individuare ciò che è di
“lusso” o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto,

Nella specie la CTR ha erroneamente escluso dalla superficie utile
complessiva sia il piano seminterrato che il sottotetto. Il primo perché
costituito da ambienti non abitabili ai sensi del regolamento edilizio; il
secondo perché non dotato dei requisiti previsti dal Regolamento
edilizio per l’abitabilità. È incontestato che l’immobile abbia una
superficie catastale di mq 371, come da visura allegata all’avviso di
liquidazione” con una superficie utile complessiva, tenendo conto del
piano seminterrato che del sottotetto certamente superiore a mq
240,00.
I presupposti della revoca dell’agevolazione permangono integri
anche alla luce dello jus superveniens di cui all’articolo 10, primo
comma, lettera a) D. Lgs. n.23 del 2011 il quale, nel sostituire il
secondo comma dell’art. 1 della Parte Prima Tariffa allegata al D.P.R.
131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione
dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, al beneficio
“prima casa” – sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In forza della disciplina sopravvenuta, infatti, l’esclusione dalla
agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle
sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate
sulla base del suddetto D.M.), bensì dalla circostanza che la casa di
abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale
Al, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile;
abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici). Al fine

una tale disponibilità di superficie valorizza.

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di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche
l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota IVA ridotta, il
legislatore è poi intervenuto con l’articolo 33 del D.Lgs. 175 del 2014
che, nel modificare il n.21 della Tab. A, Parte II, all. al D.P.R. n. 633
del 1972, ha espressamente richiamato il “criterio catastale”; con il

dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in
una delle suddette categorie. Il nuovo regime trova applicazione ai
trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1^ gennaio
2014, come espressamente disposto dall’art. 10, comma 5, D.Lgs. 23
del 2011, per cui l’atto di trasferimento dedotto nel presente giudizio,
antecedente a questo discrimine temporale, continua ad essere
disciplinato in base alla previgente disciplina. Fermo dunque restando
il pregresso regime impositivo sostanziale, ritiene il Collegio – dando
con ciò continuità a quanto stabilito, in identica fattispecie, da Cass.
ord. n.13235/2016 – che una diversa soluzione si imponga, invece,
per quanto concerne le sanzioni applicate con l’atto qui impugnato. In
proposito, si ravvisano i presupposti per l’applicazione del secondo
comma dell’articolo 3 D.Lvo n. 472 del 1997, secondo cui, in materia
di sanzioni amministrative per violazioni tributarie: “salvo diversa
previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si estingue, ma non e’ ammessa ripetizione
di quanto pagato”. La ricorrenza del principio di legalità e di favor rei
in materia tributaria – già ampiamente valorizzato, in presenza di
sanzioni amministrative di sostanziale valenza penale, anche ex artt.
49 della Carta dei diritti fondamentali UE, e 7 CEDU – si impone, nella
specie, sotto il profilo che tali sanzioni vennero inflitte per avere il
contribuente dichiarato che l’immobile acquistato possedeva,
contrariamente al vero, qualità intrinseche “non di lusso” (sempre

risultato che anche l’agevolazione IVA è esclusa (indipendentemente

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secondo i sopra richiamati parametri ministeriali), vale a dire, per
aver reso una dichiarazione che, per effetto della modifica normativa,
oggi non ha più alcuna rilevanza per l’ordinamento. In altri termini, il
mendacio contestato – costituente l’espresso fondamento della
sanzione, così come stabilito dal quarto comma dell’articolo 1, Parte

quanto caduto su un elemento (caratteristiche non di lusso
dell’immobile) espunto dalla fattispecie agevolativa. E’ vero che la
modifica normativa non ha abolito né l’imposizione (nella specie
individuabile nel recupero a piena tassazione dell’agevolazione
indebitamente fruita), né le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla
falsa dichiarazione, tuttavia, è proprio l’oggetto di quest’ultima,
costituente elemento normativo della fattispecie, ad essere stato
cancellato dall’ordinamento. Tanto che, in base al regime
sopravvenuto, l’agevolazione ben potrebbe sussistere (in assenza di
iscrizione nelle categorie catastali ostative) anche in capo ad immobili
abitativi in ipotesi connotati dalle caratteristiche la cui mancata o
falsa dichiarazione ha costituito il motivo della sanzione. D che rende
del tutto peculiare la presente fattispecie rispetto a quelle con
riguardo alle quali è stato affermato che – in difetto di “abolitio
criminis” – permane a carico del contribuente tanto l’obbligo del
versamento dell’imposta dovuta prima della modificazione normativa,
quanto quello sanzionatorio (Cass. 25754/14; Cass. 25053/06). Va,
inoltre, considerato che qui ricorre una situazione di favore per il
contribuente ancor più radicale ed evidente di quella (prevista nel
terzo comma dell’articolo 3 D.Lvo n. 472 del 1997) del sopravvenire
di un regime sanzionatorio semplicemente più mite, perché qui non di
questo si tratta, ma proprio di riformulazione ex novo della fattispecie
legale di non spettanza dell’agevolazione, fondata su un parametro
(quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente
rinvenibile, fatto oggetto di mendacio. Ne discende che

Prima, Tariffa D.P.R. 131 del 1986 – non 3 potrebbe più realizzarsi, in

n. 2554/2013

l’Amministrazione finanziaria mantiene la potestà di revocare
l’agevolazione in questione per il solo fatto del carattere di lusso
rivestito – al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina
all’epoca applicabile – dall’immobile trasferito, senza però avere titolo
per applicare le sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la

(false dichiarazioni), ma in quanto riferiti a parametri normativi non
più vigenti. In definitiva, lo jus superveniens impone la dichiarazione
di non debenza delle sanzioni applicate con l’atto opposto,
conclusione che deriva da una scelta interpretativa di favore
suscettibile di essere attuata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità (Cass. n. 1856/2013; n.
4616/2016; n. 16679/2016 e n. ord.13235/2016 cit.). Stante
l’avvenuta contestazione, da parte della contribuente, della legittimità
della revoca dell’agevolazione, è per ciò solo escluso che sia divenuto
definitivo il provvedimento di irrogazione delle sanzioni che da tale
revoca consegue, né la questione oggetto di esame d’ufficio comporta
accertamenti fattuali di sorta, trattandosi di eliminazione delle
sanzioni e non di loro rimodulazione all’esito di una determinata
opzione per il regime più favorevole concretamente applicabile.
2. Col secondo motivo di ricorso, la sentenza vie ne censurata ex
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, quest’ultimo, secondo i contribuenti, da individuarsi nella
non abitabilità del “c.d. vano deposito”.
Il motivo è assorbito, giacché la CTR non doveva accertare la
circostanza dell’abitabilità, bensì il carattere “utile” della superficie in
contestazione.
2.a.) Il ricorso deve essere, pertanto,

accolto e la sentenza

impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori

riforma legislativa, non sono più rilevanti, non certo in quanto tali

n. 2554/2013

accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex
artt. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario,
essendo legittima la revoca dell’agevolazione, ritenendo non dovute le
sanzioni.

ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente
dichiarando non dovute le sanzioni.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il
resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in €5200,00, oltre spese prenotate a debito, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 10.1.2018

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in

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