Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 201 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 201 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente-

c2’fAxì

Contro

SIRITO LORENZO elettivamente domiciliato in Roma, via

Rodi n.32 presso lo studio dell’Avv.Lucio Laurita Longo
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luca Nela e
Luigi Giorno per procura in calce al controricorso
-controricorrente-

avverso

la

sentenza n.48/4/06 della Commissione

Data pubblicazione: 09/01/2014

o

Tributaria Regionale del Piemonte,

depositata il

17.1.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9.10.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Carlo Maria Pisana che ha

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con cartella di pagamento, emessa in rettifica
delle dichiarazione, dei redditi presentata da Lorenzo
Sirito per l’anno di imposta 1998, vennero ridotti gli
oneri deducibili di una somma riguardante le spese
sostenute dal contribuente per il proprio padre,
ricoverato presso una clinica per persone non
autosufficienti, sul presupposto che non fosse
possibile portare in detrazione le spese relative al
ricovero ma solo quelle mediche e di assistenza
specifica.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la
cartella venne rigettato dalla Commissione Tributaria
Provinciale adita con la motivazione che, agli atti,
non era stata fornita la prova che il contribuente
avesse sostenuto personalmente le spese relative al

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concluso per l’accoglimento del ricorso;

ricovero del padre. La sentenza, su appello del
contribuente, veniva integralmente riformata dalla
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la
sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di seconda istanza,contrariamente al

corrente bancario intestato al contribuente emergesse
la prova che fosse stato questi a pagare le spese
relative al ricovero del padre.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia
dell’Entrate.
Lorenzo Sirito ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate deduce, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.,
la violazione ad opera della Commissione Tributaria
Regionale piemontese dell’art.10 comma l, lett.b del
d.p.r. n.917/86 il quale prevede la deducibilità solo
delle spese mediche e quelle di assistenza specifica
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione
sostenute dai soggetti indicati nell’art.3 della legge
5.2.1992 n.104. Pertanto, secondo la prospettazione
difensiva, la norma nulla dispone per le rette di
ricovero presso case di cura e di riposo non potendosi

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primo Giudice, ritenevano che dall’estratto del conto

neppure ipotizzare un’estensione analogica della norma
tributaria.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in
relazione all’art.360 n.5 c.p.c., l’omessa motivazione
in ordine alle eccezioni sollevate dall’Ufficio e

perché non comprese nel citato art.10 ma anche perché
il familiare assistito non risultava a carico del
contribuente, avendo presentato una propria
dichiarazione dei redditi.
2.1 Sussiste il dedotto vizio di motivazione.
L’art.10, comma 1, lett.b) del d.p.r. 22.12.1986 n.917
prevede la deducibilità dal reddito complessivo delle
spese mediche e..di assistenza specifica necessarie nel
casi di grave e permanente invalidità o menomazione
sostenute dai soggetti indicati nell’art.3 della 1.5
febbraio 1992 n.104.
A fronte del chiaro dettato normativo,

la

motivazione adottata dalla Commissione tributaria
regionale piemontese, sfrondata dalle argomentazioni
non riconducibili a valutazione giuridiche, è limitata
all’accertamento dell’avvenuta corresponsione da parte
del contribuente delle fatture emesse dalla clinica ove
trovavasi ricoverato il padre (laddove si afferma che
ciò emerge dall’esame degli estratti del conto corrente

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relative all’indeducibilità di tali spese, non solo

bancario intestato al contribuente) ma, soprattutto,
nell’applicazione della normativa di riferimento,
oggetto del primo motivo di ricorso, risulta fondata su
considerazioni di carattere generale e non su
accertamenti in fatto relativi alla effettiva

a “spese mediche e di assistenza specifica”.
La Commissione Tributaria piemontese non ha, poi,
tenuto in nessun conto i fatti decisivi (che ove
valutati avrebbe potuto condurre ad una diversa
soluzione della controversia) costituiti dalla
circostanza che il padre, il quale aveva presentato
autonoma dichiarazione dei redditi ed al quale
risultavano intestate le fatture aventi ad oggetto le
rette, non era a carico del contribuente.
Questa Corte (sentenza n.22789 del 23/10/2006) ha,
infatti, già avuto modo di affermare il principio, cui
il Collegio ritiene dare seguito, secondo cui “in tema
di imposte sul reddito, l’art. 10, comma 1, lettera b),
del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede
la deducibilità delle spese mediche necessarie nei casi
di grave e permanente invalidità dei soggetti a carico
del contribuente, ivi compreso il coniuge, a condizione
che gli stessi non siano a loro volta titolari di
reddito, detta una norma specifica, che, escludendo

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riconducibilità delle spese affrontate dal contribuente

l’applicabilità della disciplina civilistica relativa
alla comunione legale dei beni tra i coniugi, già
derogata in via generale dalla previsione di
dichiarazioni distinte da parte dei coniugi che siano
autonomi soggetti d’imposta, non consente di portare in

sostenute dal coniuge che, indipendentemente dal regime
patrimoniale di comunione legale eventualmente in atto,
sia titolare di un’autonoma posizione impositiva”.
L’accoglimento del motivo, siccome vertente sulla
sussistenza delle condizioni soggettive per operare la
deduzione in esame, assorbe l’esame del primo motivo
nonchè del terzo, proposto in via subordinata.
In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata va
cassata e disposto il rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte la quale
provvederà anche al regolamento delle spese.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento
delle spese processuali, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Piemonte.
Così deciso in RoMa, nella camera di consiglio del
9.10.2013.

deduzione, sia pure “pro quota”, le spese mediche

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