Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20099 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28464/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI N. 5, presso lo studio dell’avvocato REGGIO D’ACI

Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

D’ANCONA GIACOMO, BELCASTRO SAVERIO VINCENZO, D’ANCONA FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 865/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2006 R.G.N. 681/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega TRIOLO VINCENZO;

udito l’Avvocato REGGIO D’ACI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’INPS a pagare a C.P. l’indennità di mobilità per un triennio in luogo del biennio riconosciutole dall’INPS. La Corte ha considerato che nel rapporto di lavoro in relazione a quale era stata chiesta l’indennità le prestazioni lavorative erano cessate il 31 dicembre 2002, che la lavoratrice era stata successivamente posta in mobilità, con riconoscimento dell’indennità di preavviso ed esonero dalla prestazione lavorativa e che la stessa aveva compiuto 50 anni entro il termine del periodo di preavviso. La Corte ha ritenuto che pur in difetto di prestazione da parte della C. il rapporto doveva considerarsi esistente per tutta la durata del preavviso e che tale principio doveva trovare applicazione anche in materia di indennità di mobilità. In tale complesso normativo infatti, quando il legislatore aveva inteso aver riguardo all’effettiva prestazione lavorativa e non ad una indennità sostitutiva ne aveva fatto menzione esplicita.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo, illustrato da memoria.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è ammissibile perchè il quesito consente alla Corte di comprendere la questione controversa e di darvi risposta.

Inoltre, le questioni poste dall’INPS sono questioni di diritto:

quindi è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della novità delle censure.

L’unico motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., in riferimento alla L. 23 luglio 1991, art. 7, comma 1, prima parte, che ai fini dell’applicazione della disciplina della disposizione in ultimo cit. nel caso di licenziamento con preavviso ed accettazione della relativa indennità sostitutiva il rapporto deve comunque ritenersi immediatamente risolto, con la conseguenza che avendo la C. meno di 50 anni alla data della risoluzione non aveva acquisito il diritto alla elevazione a 36 mesi del trattamento di mobilità.

Il ricorso è fondato.

La L. 23 luglio 1991, n. 223. (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro nell’art. 4 comma 1 stabilisce che:

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo”.

Il successivo comma 9 dello stesso articolo, per quanto rileva, prevede che “9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso”.

L’art. 7. comma 1, della legge in esame dispone, nella parte che qui interessa, che “1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni”.

La giurisprudenza di questa Corte, superando il diverso orientamento che assegnava al preavviso di recesso efficacia reale (v. fra le altre Cass. 17334/2004) è ormai costantemente orientata nel senso che alla stregua di una interpretazione letterale e logico- sistematica dell’art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, ma efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. (Cass. 11740/2007; 15495/2008 che ha conseguentemente ritenuto che in caso di trasferimento di azienda, ove il cedente receda dal rapporto per giustificato motivo, l’effetto estintivo si produce immediatamente, senza che sia ipotizzabile il trasferimento del rapporto al cessionario; 13959/2009 – di specifico rilievo per la somiglianza del problema affrontato – secondo la quale il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione;

21216/2009; 22443/2010). Nè contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata tale principio è messo in forse dalla disposizione di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, in tema di indennità di disoccupazione.

Pertanto tenendo conto del suddetto principio, poichè nel caso di specie di accordo per la prosecuzione del rapporto non vi è alcuna traccia, e alla data del recesso, immediatamente efficace, la C. non aveva compiuto i 50 anni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rigetto della domanda nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. La resistente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre, anche in relazione a talune incertezze giurisprudenziali, possono esser compensate quelle dei giudizi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa le spese dei giudizi di merito;

condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 esborsi, oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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