Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20099 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20099 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GUIDA RICCARDO

Data pubblicazione: 30/07/2018

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9419/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
– ricorrente contro
BARSOTTI FIORELLA, AREA SERVICE LA STRANIERA DI CERONE
ANTONIO & C. SAS, CERONE ANTONIO, CERONE ANDREA, CERONE
MAURIZIO.
– intimati –

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Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, sezione 29, n. 14/29/11, pronunciata il 25/05/2010, depositata
il 23/02/2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2018
dal Consigliere Riccardo Guida;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, nei confronti di Fiorella
Barsotti, rimasta intimata, per la cassazione del capo della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR) in epigrafe
che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di
accertamento che recuperavano a tassazione, per gli anni d’imposta
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ai fini IRAP e IVA, maggiori redditi non
dichiarati, nei confronti della Area Service La Straniera di Cerone Antonio
& C. Sas, esercente l’attività di vendita al dettaglio di carburanti e servizi
accessori, e maggiori redditi, ai fini IRPEF, imputati «per trasparenza»
(ex art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ai soci, compresa
Fiorella Barsotti – in parziale accoglimento dell’appello dei contribuenti,
oltre a ridurre, ulteriormente, la base imponibile, già parzialmente
diminuita dalla decisione di primo grado, per quanto ancora rileva,
dichiarava non dovute le sanzioni amministrative applicate alla socia
accomandante Barsotti.
Il giudice d’appello ha reputato illegittima l’irrogazione, alla
contribuente, delle sanzioni amministrative per l’infedele dichiarazione
dell’ente commerciale, per la sua estraneità alla gestione sociale, in
quanto socia accomandante e, quindi, per l’insussistenza dei requisiti
soggettivi (dolo o colpa) dell’illecito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Unico motivo del ricorso: «Violazione e falsa applicazione
dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 5 del T.U.I.R. n.
917/1986, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.».
L’Ufficio si duole della sentenza impugnata che, nell’escludere
l’applicazione alla Barsotti, quale socia accomandante, della sanzione
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r.g. n. 9419/2012
Cons. est. Riccardo Guida

ricorso;

amministrativa per l’infedele dichiarazione dei redditi della società, per
difetto dell’elemento psicologico, avrebbe contravvenuto alle norme
appena richiamate e al costante indirizzo della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui il maggior reddito risultante dalla rettifica
compiuta nei confronti della società di persone, imputato al socio ai fini
dell’IRPEF, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili,
comporta altresì l’applicazione, al socio, della sanzione per infedele

controllo della gestione sociale.
1.1. Il motivo è fondato.
La decisione della CTR si pone in contrasto con le norme menzionate
dall’Ufficio e con il consolidato orientamento della Corte, al quale il
Collegio intende uniformarsi, secondo cui: «Il maggior reddito risultante
dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato
al socio ai fini dell’IRPEF, giusta l’art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (poi
sostituito dall’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986), in proporzione della
relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso
socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’art. 46 del
d.P.R. n. 600 del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo
sull’elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza,
non si pone in contrasto con l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997,
consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o
insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto ad
ottenere il rendiconto dell’attività sociale, e, per i soci amministratori,
nell’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e
controllo dell’attività sociale.» (Cass. 13/04/2017, n. 9637; in senso
conforme: Cass. 28/06/2017, n. 16116).
2. Accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai
sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione
che le sanzioni amministrative applicate alla contribuente sono dovute.
3. Si ritiene congruo compensare, tra l’Ufficio e Barsotti, le spese dei
gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.
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r.g. n. 9119/2012
Cons. est. Riccardo Guida

dichiarazione, in quanto ai soci delle società di persone è consentito il

P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, dichiara dovute le sanzioni applicate alla
contribuente;
compensa tra le parti le spese dei gradi di merito;

legittimità, che liquida in euro 5.200,00, a titolo G”..t-61:0) di compenso,
oltre alle spese prenotante a debito.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018

Il Consigliere est.

Il Presidente

condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di

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