Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20099 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. I, 24/09/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12200/2019 proposto da:
E.R.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Salvatore Centonze, giusta procura come da separato
foglio allegato al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 968/2018 della CORTE DI APPELLO di LECCE,
depositata il 01/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/07/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
E.R.A., cittadino (OMISSIS) del (OMISSIS), aveva chiesto l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “particolare sfruttamento lavorativo” (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater e art. 5, comma 6).
Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la Corte di appello aveva confermato la decisione.
Il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. La Corte di appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado, ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo perchè ha ritenuto che la questione proposta vertesse su interessi legittimi.
La domanda originaria era volta ad ottenere l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 quater e art. 5, comma 6, per l’ipotesi di “particolare sfruttamento lavorativo”.
L’unico motivo denuncia motivi attinenti alla giurisdizione e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 quater.
Il motivo è fondato e va accolto.
Alla stregua dei seguenti e condivisi precedenti delle SU e delle Sezioni Semplici della Corte, infatti, “L’opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 quater, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa nè al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, nè al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all’interno del procedimento amministrativo. (Fattispecie relativa ad un caso in cui il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo era stato negato dal questore in assenza del prescritto parere del P.M.).” (Cass. Sez. U. n. 32044 del 11/12/2018) ed, inoltre, “L’opposizione avverso il provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è devoluta la piena cognizione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere espresso dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale.” (Cass. Sez. U. n. 30757 del 28/11/2018; cfr anche Cass. n. 10291 del 27/04/2018).
2. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione ex art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 353 c.p.c., comma 1, anche per le spese del presente grado.
PQM
– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente grado.
Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020